SENTENZA N.
18
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
del D. P. R. 6 settembre 1952, n. 1397, promosso con ordinanza l9 novembre 1960
del Pretore di Orbetello nel procedimento civile vertente tra Guzolini
Giuseppina, il Comune di Orbetello e l'Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco - laziale e del territorio del Fucino, iscritta al n. 6 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del
18 febbraio 1961.
Udita nell'udienza pubblica del 7 febbraio
1962 la relazione del Giudice Mario Cosatti;
udito l'avv. Luigi Tripputi, per la
Guzolini.
Ritenuto in
fatto
Con atto di citazione notificato il 7
aprile 1959 Guzolini Giuseppina in Andreis conveniva in giudizio dinanzi al
Pretore di Orbetello il Comune di Orbetello in persona del Sindaco pro
tempore e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del
territorio del Fucino in persona del suo presidente, chiedendo in rivendica,
previa declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della Corte
costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1397, i terreni posti nel
tombolo di Giannella, Comune di Orbetello, rappresentati nel nuovo catasto del
Comune di Orbetello al foglio 58 particelle 54 e 55.
Assumeva la Guzolini di aver acquistato i
terreni sopra indicati dai signori Barabino Vincenzo, Angela, Caterina in
Mercenaro e Fortunato con rogito Fausto Ugazzi di Orbetello in data 26 luglio
1941, ivi registrato l'11 agosto 1941 e trascritto presso la Conservatoria dei
registri immobiliari di Grosseto il 26 settembre 1941.
Il Comune di Orbetello, costituitosi in
giudizio, osservava che con rogito De Carolis di Grosseto in data 7 marzo 1958,
ivi registrato l'8 aprile e trascritto l'11 dello stesso mese, aveva effettuato
una permuta con l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale in
forza della quale aveva acquistato la proprietà di terreni descritti al catasto
al foglio 58, particelle 54 e 55.
Chiedeva in conseguenza che la domanda
attrice fosse rigettata e che, nell'ipotesi di riconoscimento del diritto di
proprietà della Guzolini, l'Ente per la colonizzazione fosse condannato a
risarcire il Comune dei danni e delle spese conseguenti alla evizione.
Si costituiva in giudizio anche l'Ente
Maremma, rilevando di aver acquistato la proprietà dei terreni dati in permuta
al Comune in forza del decreto di espropriazione 6 settembre 1952, n. 1397,
emesso contro Barabino Vincenzo.
Il Pretore, con ordinanza 19 novembre 1960,
ha ritenuto che dai documenti prodotti dalla difesa dell'attrice risulta che i
terreni in questione pervennero alla Guzolini con rogito Ugazzi debitamente
trascritto; pertanto, riconoscendo non manifestamente infondata la eccezione di
illegittimità costituzionale del decreto n. 1397 del 1952 sollevata dalla
difesa medesima, ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle
Camere e notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, é
stata pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte ai sensi
dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44 del 18 febbraio 1961.
Nel giudizio dinanzi alla Corte si é
costituita Guzolini Giuseppina in persona della sua mandataria generale
Guzolini Elena in Ciacci, depositando in cancelleria il 27 gennaio 1961 le
proprie deduzioni con procura conferita agli avvocati Gino Pietrosanti del foro
di Grosseto e Luigi Tripputi del foro di Roma, con elezione di domicilio presso
quest'ultimo.
La difesa della Guzolini ha richiamato le
sentenze della Corte n. 10 e n. 57 del 1959,
secondo le quali nel sistema della legge di riforma agraria il procedimento di
esproprio deve essere svolto nei confronti di colui che é vero proprietario,
onde deve ritenersi viziato di illegittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 76 e 77 della Costituzione, un decreto del Presidente della
Repubblica che comprenda nello scorporo terreni non appartenenti allo
espropriato.
Ciò premesso, la difesa osserva che tali
statuizioni sono applicabili nella specie, poiché - come risulta dagli atti
prodotti - la Guzolini acquistò i terreni in contestazione in data 26 luglio
1941, in epoca cioè anteriore alla stessa promulgazione delle leggi di riforma
fondiaria.
La difesa, pertanto, conclude chiedendo che
la Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale del decreto n. 1397
del 1952, emesso contro Barabino, e la inapplicabilità di esso ai terreni di
proprietà della Guzolini.
Nel giudizio dinanzi alla Corte non si sono
costituiti né il Comune di Orbetello, né l'Ente per la colonizzazione della
Maremma tosco-laziale e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
All'udienza pubblica, l'avv. Tripputi, per
la Guzolini, ha svolto le deduzioni e confermato le conclusioni scritte.
Considerato
in diritto
Con l'ordinanza di rimessione viene
proposta a questa Corte la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 6
settembre 1952, n. 1397, per aver compreso nell'esproprio a carico di Barabino
Vincenzo terreni a questo non appartenenti, in quanto venduti con rogito Ugazzi
del 26 luglio 1941 a Guzolini Giuseppina.
La Corte ha già avuto occasione di
pronunciarsi su analoghe questioni (cfr. sentenze
nn. 8, 10 e 57 del 1959) e non ha motivo per discostarsi dal precedente suo
orientamento.
Il Pretore di Orbetello ha nella sua
ordinanza ritenuto, in base ai documenti prodotti in quel giudizio, che i
terreni corrispondenti alle particelle 54 e 55 del foglio 58 del nuovo catasto
del Comune di Orbetello appartengono alla Guzolini Giuseppina fin dal 1941 e
che tali terreni, compresi nella espropriazione disposta con il citato decreto
n. 1397 del 1952 nei riguardi del Barabino, sono gli stessi che l'Ente per la
colonizzazione della Maremma tosco-laziale ha dato in permuta al Comune di
Orbetello con rogito De Carolis di Grosseto in data 7 marzo 1958. Al detto
Pretore é risultato, pertanto, che alla data del 15 novembre 1949 - data alla
quale nel sistema delle leggi di riforma fondiaria deve farsi riferimento ai
fini della determinazione della consistenza della proprietà e dell'accertamento
della persona del proprietario gli appezzamenti di terreno rivendicati dalla
Guzolini non appartenevano al Barabino, soggetto passivo dello scorporo
effettuato con il decreto impugnato.
Detto decreto, in quanto nell'esproprio
sono stati compresi terreni che al Barabino non appartenevano, ha ecceduto dai
limiti della legge delega e, pertanto, relativamente ai terreni in parola, deve
essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale
del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1397, in relazione all'art. 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione in quanto ha compreso nella espropriazione terreni che non
appartenevano a Barabino Vincenzo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1962.