ORDINANZA N. 12
ANNO
1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI,
Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco
Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino
PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 15 del T.U. della legge di p. s., promosso con
ordinanza emessa il 27 giugno 1960 dal Pretore di Venezia nel procedimento
penale a carico di Guida Gianni, iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1961
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile
1961.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 7 febbraio 1962 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Ritenuto che nel
corso del procedimento penale a carico del signor Gianni Guida davanti al
Pretore di Venezia, fu sollevata dal P. M. la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 deI T.U. della legge di p. s.;
che il difensore
d'ufficio dell'imputato aderì alle conclusioni del P. M.;
che il Pretore di
Venezia non ritenne la questione manifestamente infondata e con ordinanza 27
giugno 1960 sospese il giudizio e trasmise gli atti a questa Corte;
che nel presente
giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, che ha depositato le sue deduzioni il 22 agosto
1961;
che l'Avvocatura
dello Stato ha concluso per l'infondatezza della questione di legittimità delle
norme contenute in detto articolo e per la non rilevanza della questione di
legittimità costituzionale della norma contenuta nel secondo comma;
che la causa é stata
discussa nell'udienza del 7 febbraio 1962;
Considerato che non é
spiegata, né giustificata in alcun modo nell'ordinanza la rilevanza della
questione di costituzionalità, ed é anche incerto se essa si riferisca a tutte
le norme contenute nell'articolo impugnato o soltanto ad una di esse;
che é costante
giurisprudenza di questa Corte che il giudizio di rilevanza é di competenza del
giudice a quo, e che la Corte deve limitarsi ad accertarne l'esistenza e la
sufficienza;
che pertanto, nel
caso in esame, mancando affatto questi requisiti, é necessario che il giudice a
quo rifaccia l'esame della questione di legittimità costituzionale sotto il
profilo della rilevanza, precisandone così anche i termini.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina il rinvio
degli atti al Pretore di Venezia.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio
1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria il 27 febbraio 1962.