ORDINANZA
N. 11
ANNO
1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI,
Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco
Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino
PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del T.U. 16 maggio 1960, n.570,
promossi con le seguenti deliberazioni:
1) deliberazione
emessa il 27 gennaio 1961 dal Consiglio comunale di Porretta Terme su ricorso
di Bettuzzi Floriano ed altri, iscritta al n. 44 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961;
2) deliberazione
emessa il 28 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Baiso su ricorso di
Grasselli Daniele e Marmiroli Pietro, iscritta al n. 50 del Registro ordinanze
1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29
aprile 1961;
3) deliberazione
emessa il 18 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Cercola su ricorso di
Amatucci Giovanni, iscritta al n. 57 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 6 maggio 1961;
4) deliberazione
emessa il 18 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Cercola su ricorso di
Romano Angelo, iscritta al n. 58 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 6 maggio 1961;
5) deliberazione
emessa il 21 aprile 1961 dal Consiglio comunale di San Possidonio su ricorso di
Pongiluppi Angelo ed altri, iscritta al n. 80 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 1 luglio 1961.
Ritenuto che, con
deliberazioni adottate dai Consigli comunali indicate in epigrafe, é stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del
T.U. 16 maggio 1960, n. 570, per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali, in riferimento agli artt. 102, 103 e 108 della
Costituzione;
che, in questa sede,
si é costituito in tutte le cause il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le
deduzioni in data 14 marzo, 24 maggio, 5 aprile, 20 maggio e 25 maggio 1961,
chiedendo che si dichiari infondata la questione di legittimità costituzionale;
che nella causa n. 50
del 1961, relativa alla deliberazione del Consiglio comunale di Baiso del 28
febbraio 1961, si é costituito l'avv. Roberto Volpe, in rappresentanza delle
parti private, depositando le deduzioni il 18 maggio 1961 e concludendo perché
siano dichiarate illegittime le disposizioni impugnate;
Considerato che, con
le sentenze nn. 42 e 43 del 3 luglio 1961, questa Corte ha ritenuto che le decisioni
adottate dai Consigli comunali e provinciali in sede di contenzioso elettorale,
in base agli artt. 82 e 83 del citato Testo unico del 1960, per le elezioni
comunali, e in base alla citata legge del 18 maggio 1951, n. 328, per quelle
provinciali, hanno carattere giurisdizionale;
che, in particolare,
per quanto attiene alla ora denunciata illegittimità costituzionale delle
ricordate disposizioni del Testo unico del 1960, in riferimento agli artt. 102,
103 e 108 della Costituzione, nella sentenza n. 42, si é rilevato che il carattere
giurisdizionale dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali non é in
contrasto con le accennate norme costituzionali concernenti l'ordinamento delle
giurisdizioni, in quanto le leggi emanate al riguardo successivamente alla
Costituzione hanno nella sostanza riprodotto il sistema giurisdizionale già
disciplinato nelle leggi precedenti; ed ha anche richiamato la giurisprudenza
di questa Corte, secondo la quale la Costituzione non ha automaticamente
soppresso le giurisdizioni speciali, ma ne ha disposto la revisione;
che, posto ciò, e non
ravvisandosi, relativamente alle questioni ora sollevate, motivi tali che
possano indurre a modificare le statuizioni sopra menzionate;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, primo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riunite le cause
elencate in epigrafe,
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con le
deliberazioni sopra indicate.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 20 febbraio 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria il 27 febbraio 1962.