ORDINANZA
N. 10
ANNO
1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI,
Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco
Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino
PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 53, secondo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,
promosso con deliberazione emessa il 6 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di
Bitonto su ricorso di Gasparre Pasquale ed altri, iscritta al n. 42 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 106 del 29 aprile 1961.
Ritenuto che, con la
deliberazione adottata dal Consiglio comunale di Bitonto del 6 febbraio 1961,
indicata in epigrafe, é stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 53, secondo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,
nella parte in cui commina la nullità della votazione, in riferimento all'art.
48, secondo comma, della Costituzione;
che, in questa sede,
si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha depositato le
deduzioni il 21 marzo 1961, chiedendo che si dichiari non fondata la questione
di legittimità costituzionale;
Considerato che, con
la sentenza n. 43 del 3 luglio 1961, questa Corte ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art.53, secondo comma, del Testo
unico sopra citato, nella parte in cui commina la nullità per la mancata
vidimazione delle liste elettorali da parte del Presidente del seggio e di due
scrutatori;
che, nella predetta
sentenza si é rilevato che il principio dell'uguaglianza del voto sancito
dall'art. 48, secondo comma, della Costituzione, riguarda l'espressione del
voto, ma non si estende al risultato concreto della manifestazione di volontà
dell'elettore, risultato che dipende esclusivamente dal sistema elettorale
adottato dal legislatore ordinario;
che non si ravvisa,
né é stato dedotto alcun motivo che possa indurre a modificare la decisione anzidetta;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, primo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la
deliberazione indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 20 febbraio 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria il 27 febbraio 1962.