SENTENZA N.
75
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
15 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 26
luglio 1960 dal Tribunale di Udine nel procedimento civile tra Brun Rizza Maria
e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 81 del Registro
ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254
del 15 ottobre 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 novembre
1961 la relazione del Giudice Michele Fragali;
uditi l'avvocato Guido Nardone, per
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e il sostituto avvocato generale
dello Stato Stefano Varvesi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Il 16 maggio 1959 l'Istituto nazionale
della previdenza sociale rifiutava a Maria Brun Rizza il rinnovo della tessera
per l'assicurazione obbligatoria, ai fini della prosecuzione volontaria della
stessa, alla quale la Brun Rizza era stata autorizzata con decorrenza dal 12
novembre 1945. L'Istituto faceva osservare che l'istante era decaduta da tale
prosecuzione perché alla data di riconsegna dell'ultima tessera non risultavano
versati 52 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio, ai sensi dell'art. 5
della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Essendo stato respinto un suo ricorso al
Comitato esecutivo dell'Istituto, la Brun Rizza, con citazione 18 gennaio 1960,
con veniva l'Ente stesso innanzi al Tribunale di Udine, al quale chiedeva che
venisse accertato il diritto di lei alla continuazione volontaria
dell'assicurazione e ad eseguire i versamenti delle contribuzioni dal 29
ottobre 1958 in poi.
2. - Innanzi al Tribunale l'Istituto
opponeva che l'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, richiede il requisito
da esso opposto, ad ogni istanza di autorizzazione alla prosecuzione
volontaria, e che, comunque, l'esigenza predetta é stata esplicitamente
riaffermata dall'art. 15 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, il quale prescrive
che l'assicurato ammesso alla prosecuzione deve risultare in possesso del
requisito predetto, alla data di scadenza di validità di ciascuna tessera.
Ma il Tribunale, con ordinanza 26 luglio
1960, in accoglimento di analoga istanza dell'attrice, promuoveva giudizio di
illegittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto invocato dall'Istituto.
All'uopo considerava che la legge del 1952
non contiene alcuna norma la quale autorizzi a ritenere che l'assicurato
ammesso alla prosecuzione debba risultare in possesso di qualche requisito
contributivo alla scadenza delle singole tessere assicurative e che il citato
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nel richiedere per la rinnovazione di tali
tessere i medesimi requisiti richiesti per l'autorizzazione alla prosecuzione
volontaria dell'assicurazione, é andato al di là dei limiti della delegazione
conferita al Governo dall'art. 37 della predetta legge, ai cui criteri avrebbe
dovuto uniformarsi. Rilevava che, d'altra parte, gli effetti delle irregolarità
nel pagamento dei contributi sono previsti nell'art. 6 della legge delegante,
nonché in altre disposizioni relative alla materia, e sono diversi da quelli
che nella legge delegata si é creduto di determinare.
L'ordinanza il 29 luglio 1960 veniva
notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri;
nella stessa data veniva comunicata al Presidente del Senato e al Presidente
della Camera dei Deputati e successivamente veniva pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 15 ottobre 1960.
3. - Innanzi a questa Corte la Brun Rizza
ribadiva l'assunto svolto dal Tribunale con le deduzioni e la memoria
rispettivamente depositate il 25 agosto 1960 e il 9 novembre 1961; sostiene
perciò che, in base alla legge delegante, soltanto ed esclusivamente
l'autorizzazione iniziale ai versamenti é subordinata alla sussistenza di
requisiti contributivi e che unica sanzione prevista da quella legge, a carico
di coloro che non versano tempestivamente i contributi, é quella di non poter
coprire i periodi di inadempienza con versamenti che regolarizzino le tessere
per un tempo anteriore ai sei mesi dalla riconsegna delle medesime, quando,
decorsi i due anni dal rilascio, l'assicurato ne deve chiedere la rinnovazione.
L'Istituto nazionale della previdenza
sociale, nelle deduzioni depositate il 2 novembre 1960, si é richiamato, oltre
che all'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il quale vuole un minimo di
contributi nel quinquennio, all'art. 6 della legge stessa, per cui
l'applicazione delle marche di contribuzione volontaria deve avvenire allo
scadere di periodi prefissati e, come si é rilevato, la regolarizzazione non é
ammessa per un periodo superiore ai sei mesi anteriori alla riconsegna delle
tessere. Secondo l'Istituto, dal sistema della legge delegante si desume, da un
lato, l'obbligo della periodicità continuativa della contribuzione e, dall'altro,
la necessità di mantenere in vita il rapporto assicurativo, nonostante le
interruzioni, nei limiti stabiliti per l'autorizzazione alla prosecuzione
volontaria, che é un limite richiesto dalle basi tecniche del rapporto: allo
stesso termine previsto come presupposto per la prosecuzione si riferisce,
infatti, la legge per commisurare il tempo di prescrizione del contributo e il
periodo di attesa per conseguire la pensione di invalidità. Sostanzialmente
l'art. 15 del decreto impugnato avrebbe consentito versamenti discontinui e non
periodici alla condizione che, alla data di scadenza di ciascuna tessera
biennale, risulti il versamento dello stesso numero di con tributi previsto per
l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione; si tratterebbe di
una facilitazione consentita all'assicurato, che trova riscontro nell'art. 9
della legge, la quale assicura la pensione soltanto agli assicurati da almeno
cinque anni che, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, abbiano
corrisposto un minimo di contributi settimanali.
Il Presidente del Consiglio, intervenuto il
27 agosto 1960, rileva che l'art. 15 del decreto impugnato, per un verso,
rispetta la volontà, espressa dalla legge del 1952, di evitare la cessazione
del rapporto di assicurazione nel caso di violazione del principio di
continuità e di periodicità dei versamenti e, per altro verso, si conforma al
principio che ispira il sistema delle assicurazioni sociali, per cui é
necessario un minimo di versamenti contributivi per aver diritto alla
prestazione assicurativa. Osserva che logica conseguenza dell'istituto
dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'assicurazione, la quale rientra fra
le ammissioni, é che la sussistenza del requisito per l'autorizzazione sia
controllato periodicamente, ad ogni rinnovo di tessera assicurativa.
Considerato
in diritto
1. - Come risulta dall'esposizione del
fatto, l'art. 15 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, viene denunciato a questa
Corte perché il suo contenuto eccede i limiti della delegazione conferita al
Governo dall'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, avendo esso subordinato
anche il diritto del lavoratore di avere rinnovata la tessera assicurativa,
dopo la sua scadenza biennale, alla sussistenza dei minimi contributivi
richiesti dalla legge predetta per la prosecuzione volontaria del rapporto
assicurativo da essa regolato.
Non é certo esatto ritenere, come
sostengono il Tribunale e la Brun Rizza, che la parificazione cui é addivenuto
l'articolo denunciato é in contrasto con la norma dettata nel settimo comma
dell'art. 6 della legge, ove si proibisce, al lavoratore che ha chiesto
tardivamente la rinnovazione, di applicare, nella nuova tessera, marche che
coprano periodi anteriori ai sei mesi. Questa norma é destinata ad attenuare le
conseguenze dell'inadempimento del lavoratore alla sua obbligazione di versare
i contributi assicurativi con continuità e con periodicità; e non riguarda,
quindi, l'esistenza di un potere dell'Istituto come quello conferito nella
disposizione impugnata. Non può far indurre né fare escludere l'esistenza di
quel potere.
Decisiva é, invece, la considerazione che
la legge di delegazione, pur avendo imposto un minimo di contributi per
l'accoglimento dell'istanza di prosecuzione (art. 5) e per far valere il
diritto alle prestazioni assicurative (art. 2), non ha prescritto un requisito
del genere per la rinnovazione della tessera, né implicitamente, né
esplicitamente. La legge delegata non poteva, quindi, prevederlo; e la norma
che lo ha stabilito, l'art. 15 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ha violato i
criteri che il Governo doveva tenere presenti nell'esercizio della delegazione
conferitagli.
2. - É infondato che la disposizione
denunciata sia conseguenza necessaria dell'obbligo, fatto al lavoratore, di
applicare le marche sulla tessera con continuità e con periodicità.
Analogo obbligo é fatto al datore di lavoro
nella fase obbligatoria del rapporto assicurativo (art. 47 R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827; art. 19 cit. legge del 1952); e tuttavia il regolamento alle
leggi sulle assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia (art. 14 R.D. 28
agosto 1924, n. 1422), tuttora in vigore (art. 140 del cit. R.D. del 1935), e
che ha valore pure per l'assicurazione contro la tubercolosi (art. 1 R.D. 7
giugno 1928, n. 1342) e per l'assicurazione relativa ai superstiti (arg. art. 2
R.D.L. 14 giugno 1939, n. 636), dispone che l'ufficio che ritira la tessera
scaduta deve rilasciarne contemporaneamente una nuova. All'ufficio predetto si
fa soltanto l'obbligo di eseguire le annotazioni imposte dalle istruzioni
ricevute (cfr. anche l'art. 37 R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270,
sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria), non anche quello di
controllare, prima della consegna della nuova tessera, se sussistano ancora gli
estremi (quanto meno soggettivi) per la persistenza del rapporto assicurativo.
Basterebbe questo richiamo per ritenere che
l'ordinamento positivo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia, i
superstiti e la tubercolosi, cui appartiene la legge di delegazione, contiene
il principio della sostituzione automatica della tessera scaduta, anche per la
fase di prosecuzione volontaria del rapporto. Infatti, l'accoglimento
dell'istanza con la quale si richiede di continuare nel pagamento dei
contributi non costituisce, com'é noto, un nuovo e diverso rapporto, ma dà
luogo alla continuazione di quello che si era formato ex lege; e,
pertanto, le regole che riguardano la fase obbligatoria concernono pure quella
facoltativa.
Ad ogni modo, che, in questa seconda fase,
la sostituzione della tessera scaduta non deve essere negata quand'anche le
marche contributive non vi risultino apposte con periodicità e continuità, si
arguisce dall'art. 6, sesto comma, della legge di delegazione, ove si prescrive
che il lavoratore deve consegnare la tessera non più in vigore e l'Istituto
deve rilasciarne una nuova, pure senza far cenno ad un qualsiasi obbligo di
accertare che sussistano i presupposti per la continuazione del rapporto. Si
aggiunga che il settimo comma del medesimo art. 6, nell'imporre la consegna
della nuova tessera financo quando sia scaduto il tempo prescritto per la
restituzione di quella anteriore, non stabilisce un termine oltre il quale la
rinnovazione non é più consentita; e così ammette che questa rinnovazione possa
essere domandata anche dopo i cinque anni dalla scadenza della precedente
tessera, per quanto non sia stato fatto alcun versamento; cioè in una
situazione che, secondo la norma denunciata, impedirebbe di far luogo alla
sostituzione. Ed ancora, il comma ultimo citato consente la regolarizzazione
del semestre di contributi anteriore alla scadenza della tessera, senza
distinguere il caso in cui questa era priva di marche da quello in cui essa era
parzialmente riempita; e così autorizza il lavoratore a cominciare i suoi versamenti
anche dopo il quinto anno dall'accoglimento della domanda di prosecuzione, ciò
che non potrebbe fare secondo il dettato della norma delegata.
La possibilità di regolarizzazione tardiva
della posizione contributiva indebolisce il rigore dell'obbligo di eseguire i
versamenti con continuità e periodicità; e deve contestarsi perciò che la legge
di delegazione abbia valutato l'esatto adempimento di quell'obbligo come
richiesto dalle basi tecniche dell'assicurazione, secondo l'assunto
dell'Istituto. Anche perché la legge predetta ulteriormente affievolisce
quell'obbligo con il fissare unitariamente i minimi cui deve essere subordinato
il conseguimento delle prestazioni assicurative, e con l'imporre di sommare i
versamenti della fase obbligatoria a quelli della fase volontaria, che é
l'effetto dello avere equiparato ai primi i secondi (art. 6, ultimo comma; ma
si v. anche art. 58, ultimo comma, R.D. del 1935). Pertanto, secondo la legge
di delegazione, quanto meno nei primi tempi della prosecuzione, il lavoratore
può utilizzare i versamenti eseguiti dal datore di lavoro durante la fase
obbligatoria dell'assicurazione, e omettere i versamenti periodici nella misura
in cui non risulta pregiudicato il raggiungimento dei minimi prescritti; il che
non gli é consentito dalla norma denunciata.
3. - É vano, inoltre, discutere se l'atto
con cui l'Istituto accoglie la domanda di prosecuzione debba sistemarsi fra le
ammissioni, e se, quindi, sia in re la esistenza del potere che la norma
denunciata ha previsto.
É pacifico che la legge di delegazione dà
alla tessera un termine di durata soltanto al fine di conferire certezza di
data ai versamenti eseguiti: tale scopo certamente non include l'idea di un
controllo come quello statuito dalla legge delegata.
Questa, nell'istituire tale controllo, ha
financo fatto divenire requisiti del diritto alla prestazione assicurativa
quelli che la legge di delegazione riferisce, invece, al diritto alla
prosecuzione del rapporto: l'illegittimità di codesta equiparazione é rivelata
dal fatto che, in alcuni casi, come in quello dei contributi di cui alla
tabella B, n. 3, quei requisiti non sono identici. E, del resto, é
incontrastato che l'emissione della polizza non influenza né il sorgere né il
permanere del rapporto di assicurazione. La tessera é un documento destinato a
rendere possibile l'adempimento del l'obbligazione contributiva; e sarebbe
illogico ritenere che la sua consegna dipenda da quell'adempimento, perché é
proprio questo che essa deve permettere. Inoltre, il diritto alla tessera é un
diritto alla prova del rapporto; e non lo si può subordinare all'attuazione
dell'obbligazione contributiva, perché questa é in correlazione soltanto con il
diritto alla prestazione dell'assicuratore.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 15 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre
1961.