SENTENZA
N. 69
ANNO
1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI,
Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco
Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe
Castelli AVOLIO
Prof. Antonino
PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 54 e 57 del D.P.R.
11 gennaio 1956, n. 16, e della tabella allegata al quadro n. 79 del medesimo
decreto, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 17 novembre 1959 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI,
su ricorso di Crisci Tommaso ed altri contro il Ministero delle finanze, nonché
contro Gaglianone Giovanni ed altri, iscritta al n. 74 del Registro ordinanze
1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 3
settembre 1960;
2) ordinanza emessa
il 17 novembre 1959 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI,
su ricorso di Cocchiara Mario, Ravallese Arturo ed altri contro il Ministero
delle finanze, nonché contro Sulpizii Luigi ed altri, iscritta al n. 75 del
Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 223 del 10 settembre 1960.
Viste le
dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica dell'8 novembre 1961 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Antonio
Sorrentino, per Crisci Tommaso e Ravellese Arturo, e il sostituto avvocato
generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri
e per il Ministro delle finanze.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso di
alcuni giudizi pendenti davanti alla VI Sezione del Consiglio di Stato, fu
sollevata la questione della legittimità costituzionale delle norme contenute
negli artt. 54 e 57 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, e della tabella allegata
al quadro n. 79 di questo medesimo decreto. Di questi articoli, il primo (art.
54) stabilisce che "le carriere del personale degli uffici periferici per
i quali sono attualmente stabiliti per le medesime funzioni ruoli di gruppo A e
B, si distinguono nelle carriere direttive e di concetto, secondo l'ordinamento
previsto dagli allegati quadri numeri 78, 79 e 80" e indica quali
qualifiche comprendano rispettivamente le carriere direttive e quelle di
concetto. A sua volta l'art. 57 dispone che "gli impiegati appartenenti ai
ruoli di gruppo A e B previsti dal primo comma del precedente art. 54 sono
inquadrati, secondo l'ordine di anzianità di grado posseduta nel ruolo di
provenienza", nella qualifica indicata nel medesimo articolo, il quale,
per le carriere direttive, prevede che nelle qualifiche di direttore di 1
classe ed equiparato, direttore di 2 classe ed equiparato, vice direttore ed
equiparato, siano inquadrati rispettivamente gli impiegati di gruppo A e B del
grado 6, gli impiegati di gruppo A e B del grado 7, gli impiegati di gruppo A e
B del grado 8. Il medesimo art. 57 stabilisce, inoltre: 1) che l'inquadramento
così previsto avviene per gli impiegati del gruppo B "previo giudizio
favorevole del Consiglio d'amministrazione in base alle funzioni esercitate ed
ai precedenti di servizio"; 2) che codesti impiegati "non potranno
essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a quando non
avranno maturato l'anzianità prescritta per la promozione medesima i pari grado
provenienti dal ruolo di gruppo A"; 3) che gli impiegati di gruppo B già
inquadrati nel gruppo A e non promossi al grado superiore per mancanza di
posti, qualora i pari grado rimasti al gruppo B con eguale o minore anzianità
abbiano conseguito tale promozione, possono essere promossi, anche in
soprannumero, al grado superiore e inquadrati secondo la previsione del primo
comma di questo medesimo art. 57. Il quadro 79, infine, elenca le qualifiche
delle carriere direttive e di concetto e i posti di organico, a ciascuna
qualifica corrispondenti, dell'Amministrazione provinciale delle imposte
dirette, di quella delle tasse e imposte indirette sugli affari, e
dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.
2. - Codeste norme,
secondo i ricorrenti davanti al Consiglio di Stato, avrebbero ecceduto dai
limiti segnati dalla legge di delegazione 20 dicembre 1954, n. 1181, e,
pertanto, sarebbero viziate di illegittimità costituzionale. In particolare,
codesto eccesso dalla legge di delegazione si concreterebbe sotto un triplice
profilo, dando luogo a tre distinte questioni di legittimità costituzionale. Il
Consiglio di Stato ha ritenuto manifestamente infondata la prima, non
manifestamente infondate le altre e con ordinanza del 17 novembre 1959 ha
sospeso il giudizio e ha rimesso le questioni a questa Corte perché le risolva.
Esse sono formulate così nell'ordinanza di rinvio. L'art. 57 del decreto n. 16
del 1956, già riferito, altera "i precostituiti rapporti di anzianità
relativa posseduti da ciascun soggetto in seno al gruppo di provenienza",
e di conseguenza per molti impiegati già del gruppo A, altera "la
posizione giuridica e le relative aspettative di avanzamento". Esso, così
disponendo, si pone in contrasto con l'art. 2, n. 17, della legge di
delegazione, giusta il quale "l'inquadramento del personale nelle varie
carriere e nei gradi o nelle qualifiche delle stesse", deve avere luogo
"con le opportune norme transitorie dirette ad attuare il graduale
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, garantendo, comunque, agli
impiegati la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle
posizioni giuridiche ed economiche acquisite".
L'altra questione
sorgerebbe dal fatto che sarebbe stato costituito col D.P.R. 11 gennaio 1956,
n. 16, un nuovo ruolo in contrasto con l'art. 5 della legge di delegazione, che
rinviava ad altri provvedimenti delegati, da emanare entro due anni, "la
revisione degli organici degli impiegati civili dello Stato, al fine di
adeguarli alle definitive esigenze del servizio". Non avrebbe peso,
secondo il Consiglio di Stato, l'obiezione che l'avvenuto inquadramento comune
degli impiegati di gruppo A e B rappresenti soltanto una materiale fusione dei
due ruoli di origine, che ha lasciato inalterato il numero complessivo degli
impiegati, perché sarebbe da ritenere che la mescolanza fra gli ordini di
anzianità esistenti nell'uno o nell'altro ruolo ha alterato i rapporti di
anzianità relativa in maniera sufficiente per consentire di affermare che é
stato istituito un nuovo ruolo. "Ogni organico - aggiunge l'ordinanza - é
costituito da due elementi: una progressione di qualifiche ed un rapporto tra
la consistenza numerica di esse. Il variare uno solo di questi elementi vale a
creare un nuovo organico. Ora nella specie, si é appunto verificata la modifica
di quel rapporto".
3. - Le medesime tre
questioni di legittimità furono sollevate nel corso di altri giudizi pendenti
davanti alla medesima Sezione VI del Consiglio di Stato, la quale, con
ordinanza di pari data di quella ora riferita, ha respinto la prima e ritenuto
la non manifesta infondatezza delle altre con una motivazione più diffusa, ma
sostanzialmente identica a quella precedente. Basterà, perciò, rilevare le
differenze che la motivazione di questa ordinanza presenta rispetto alla prima.
In primo luogo, essa ritiene che la possibilità di avanzamento, che é da porre
in relazione alla struttura del ruolo, sia stata alterata dal fatto che, mentre
é rimasto immutato l'organico degli ispettori generali (ex grado V), con la
fusione dei ruoli é aumentato il numero di coloro che possono aspirarvi da 55 a
90. In secondo luogo, non sarebbe stato rispettato il rapporto di
subordinazione gerarchica che é uno degli aspetti che concorrono a integrare la
posizione giuridica del pubblico impiegato, e che il nuovo ordinamento
definisce e regola più esattamente che non il precedente (art. 5 D.P.R. 3
maggio 1957, n. 686). La fusione degli antichi ruoli di gruppo A e B sarebbe,
in effetti, influente sulle posizioni gerarchiche acquisite, consentendo che
impiegati provenienti dal gruppo A "risultino collocati in posizione
gerarchica inferiore a quella di antichi impiegati provvisti di maggiore
anzianità di grado, provenienti dal gruppo B". In terzo luogo, respinge
come non influenti gli argomenti che a favore della legittimità delle norme
l'Avvocatura dello Stato vuol trarre dalle disposizioni particolari, in favore
dei funzionari dell'antico gruppo A, contenute nell'impugnato art. 57 e già
ricordate. In quarto ed ultimo luogo, e relativamente alla seconda questione di
legittimità sol levata, afferma che la fusione dei due ruoli avrebbe
modificato, pur nel rispetto del numero complessivo di posti, la distribuzione
delle qualifiche rispetto agli ultimi gradi, precorrendo così i tempi segnati
al legislatore delegato dall'art. 5 della legge di delegazione.
4. - Nel presente
giudizio si sono costituiti i signori dott. Arturo Ravallese e Tommaso Crisci
tutti e due rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Sorrentino. Nelle
deduzioni depositate in cancelleria il 29 luglio 1960 la difesa dei due
ricorrenti adduce, a sostegno dell'affermata illegittimità costituzionale delle
norme impugnate, gli argomenti riportati nelle ordinanze del Consiglio di
Stato, alle quali, pertanto, é sufficiente fare riferimento.
5. - Si é costituito
anche il Ministro delle finanze ed é intervenuto il Presidente del Consiglio,
l'uno e l'altro rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato. Le
deduzioni e l'atto di intervento sono stati depositati il 5 agosto 1960.
Premette la difesa
dello Stato che un esame della legislazione relativa alle carriere speciali -
da quella anteriore al R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, alla riforma attuata con
questo decreto e al riordinamento disposto con la legge 25 gennaio 1940, n. 4 -
persuaderebbe dell'inesistenza di ogni differenza di funzioni e di ogni
distinzione gerarchica tra gli impiegati dei gruppi A e B e della esistenza
della particolarità di un ruolo di gruppo A al quale si accede da un ruolo di
gruppo B. Il legislatore delegato, pertanto, fondendo in uno solo i due ruoli,
non avrebbe violato le norme e i criteri direttivi della delegazione. Inoltre,
la norma dell'art. 2, n. 17, della legge di delegazione non porrebbe un divieto
generale e assoluto di diverso trattamento o di scelta "tra categorie di
impiegati o categorie di requisiti", ma soltanto quello, particolare, di
procedere a modifiche o retrocessioni della integrale posizione giuridico -
economica raggiunta. Detto diversamente, avrebbe imposto il rispetto del
diritto quesito: cioè, giusta la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato,
il rispetto della posizione raggiunta, non già del regolamento, dello statuto,
delle aspettative di carriera. Ora la legge di delegazione ha come suo
principio direttivo l'adeguamento delle qualifiche alle funzioni, che il
legislatore delegato doveva conseguire anche in contrasto con la esistente
ripartizione dei ruoli, nei gruppi A, B, C "secondo lo schema fisso ed
amorfo" del titolo di studio. Appunto in conformità di questo principio la
legge delegata avrebbe ripartito gli impiegati delle cosiddette carriere
speciali in rapporto alle loro funzioni, riservando la qualifica direttiva a
quelli di grado superiore al nono, e senza considerare il titolo di studio - la
laurea -, non richiesto per l'immissione in carriera. Del resto, una
particolare considerazione per i funzionari provenienti dal gruppo A il
legislatore medesimo ha fatto nell'art. 57, segnatamente in quelle norme che
sono state già ricordate.
Ancora meno fondata
sarebbe, secondo la difesa dello Stato, la seconda questione di legittimità
costituzionale, che si fonderebbe sull'errore di considerare il riordinamento
delle carriere come identico alla revisione degli organici, laddove il primo si
realizza nel regolare, secondo il criterio della funzione e della conseguente
responsabilità, l'ordinamento della pubblica Amministrazione, e la seconda,
invece, é conseguenza dell'apprezzamento delle esigenze di personale: il primo,
perciò, é pregiudiziale alla seconda; soltanto dopo il riordinamento delle
carriere potrà procedersi a valutare le esigenze dell'organico e la conseguente
sua revisione.
6. - Questi argomenti
sono stati ripresi in una memoria che l'Avvocatura generale ha depositato il 26
ottobre l961. In questa memoria si insiste particolarmente sul punto che, in
conseguenza delle vicende legislative di codeste carriere periferiche speciali,
si passò da un ruolo unico di gruppo B al riconoscimento dell'appartenenza al
gruppo A, a titolo personale, dei funzionari in servizio nel 1923 e già
appartenenti alla prima categoria, alla creazione di un gruppo A, al quale
l'accesso era possibile soltanto attraverso il gruppo B. Ma, pur con questi
provvedimenti, posizione gerarchica e funzioni sarebbero rimaste inalterate e,
in sostanza, identiche per i funzionari dell'uno e dell'altro ruolo, con la
conseguenza che la legge delegata non ha potuto non riconoscere agli impiegati
dei gradi superiori al nono grado del gruppo B le funzioni direttive che essi
svolgevano, e ha dovuto inquadrare costoro nella carriera direttiva per il
principio della corrispondenza della carriera alla funzione, provvedendo
contemporaneamente, con le già ricordate disposizioni dell'art. 57, a eliminare
gli inconvenienti conseguiti a questo inquadramento.
7. - All'udienza
dell'8 novembre 1961 le difese delle parti hanno illustrato le rispettive tesi
difensive e insistito nelle già prese conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - I due giudizi,
poiché riguardano identiche questioni di legittimità, possono essere decisi con
unica sentenza.
2. - La prima delle
due questioni di legittimità costituzionale, che il Consiglio di Stato ha
ritenuto non manifestamente infondate delle tre sollevate dalle parti, consiste
tutta nello stabilire quali siano il contenuto e i limiti della formula
"conservazione delle posizioni giuridiche acquisite", contenuta nel
n. 17 dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181. É appena necessario,
infatti, osservare che, una volta fissato questo contenuto e stabiliti questi
limiti, saranno insieme fissati e stabiliti il contenuto e i limiti della
delegazione legislativa conferita al Governo, per la parte che riguarda il
presente giudizio.
Le parti private
sostengono di quella formula una interpretazione così vasta da ricomprendere in
essa tanto il rispetto dei rapporti di anzianità relativa, quanto di quelli di
subordinazione gerarchica, quanto, infine, delle aspettative di carriera. La
Corte non ritiene che questa interpretazione sia corretta.
Vero é che non
sarebbe esatto ridurre tale formula a quella del "rispetto dei diritti
quesiti" ovvero assimilarla ad altre che si incontrano nel nostro diritto
positivo, come ad esempio quella dell'art. 227 della legge comunale e
provinciale, che vieta di modificare "il trattamento economico già
raggiunto" o "il trattamento di quiescenza" in vigore ad un
momento determinato della carriera degli impiegati e salariati di Comuni,
Province e Consorzi. Tuttavia, l'espressione che il legislatore ha adoperato -
"conservazione delle posizioni giuridiche acquisite" -, si accosta
sostanzialmente alle altre che si sono ricordate, e fa ritenere che quello che
la legge volle che il Governo, delegato ad emanare norme sul nuovo statuto
degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato, osservasse - pur
nel minor rigore della formula adoperata, che lascia, come é del resto di ogni
delegazione, una certa discrezionalità al legislatore delegato -, fosse il
rispetto di quanto e soltanto di quanto possa considerarsi già entrato nel
patrimonio giuridico dell'impiegato. Il che non si può dire davvero dei
rapporti gerarchici e delle mere aspettative di carriera (per le quali, si vuol
dire, non si siano verificati i relativi presupposti giuridici), né, nella
specie, dei rapporti di anzianità relativa, che non potevano non essere in
qualche modo modificati o alterati, una volta che si ritenga, come ha ritenuto
il Consiglio di Stato, che la fusione nell'unica carriera direttiva dei ruoli
di gruppo A e di gruppo B fosse legittima e conforme alla lettera e allo
spirito della legge di delegazione. Del resto, il legislatore delegato ha pure
cercato di eliminare gli inconvenienti che la fusione dei ruoli di gruppo A e
di gruppo B comportava. Sono, appunto, frutto della cura del Governo di tenersi
nei limiti della delegazione, l'assegnazione automatica degli impiegati del
ruolo di gruppo A alla carriera direttiva nella qualifica corrispondente al
grado prima coperto, e quella, viceversa, non automatica, ma soggetta ad un
giudizio del consiglio di amministrazione "in base alle funzioni
esercitate e ai precedenti di servizio", degli impiegati del ruolo di
gruppo B; la progressione nella carriera in favore degli appartenenti al ruolo
di gruppo A, qualora i rapporti di anzianità fossero tali da condurre a
preporre agli impiegati di ruolo di gruppo A quelli del ruolo di gruppo B; la
disposizione, infine, che vieta di ammettere allo scrutinio per la promozione
alla qualifica superiore gli ex impiegati di gruppo B fino a quando non abbiano
maturato la necessaria anzianità per l'ammissione a tale scrutinio gli
impiegati di pari grado provenienti dal ruolo di gruppo A.
3. - Nemmeno fondata
ritiene la Corte l'altra questione di legittimità, che sorgerebbe dall'asserito
contrasto delle norme impugnate con l'art. 5 della legge di delegazione. Non
può essere controverso, infatti, che la norma contenuta in quell'articolo
concedesse al Governo la facoltà di procedere alla revisione degli organici e
che questa facoltà consistesse nel modificare il numero dei posti assegnati a
ciascuna qualifica delle diverse carriere "al fine di adeguarli alle
effettive esigenze del servizio". Che essa dovesse essere esercitata
necessariamente in un momento successivo a quello assegnato al riordinamento
delle carriere, si può fondatamente dubitare. Ma ciò di cui non si può dubitare
é che quella revisione degli organici, intesa come deve essere intesa sulla
base della norma che l'autorizza, non solo non fu esercitata congiuntamente al
riordinamento delle carriere, ma non fu esercitata punto, come é fatto palese
anche dalla circostanza che pende attualmente davanti al Parlamento un disegno
di legge che si propone appunto di attuarla. Né vale l'obiezione che si legge
nell'ordinanza n. 74 che il legislatore delegato operando "la mescolanza
fra gli ordini di anzianità esistenti nell'uno e nell'altro ruolo" ha
creato un nuovo organico, perché avrebbe insieme alterato il rapporto tra la
consistenza numerica delle varie qualifiche. L'obiezione si riporta, chi ben
guardi, a quella mossa per la prima delle sollevate questioni di legittimità
costituzionale ed é da ritenere, pertanto, egualmente infondata. E da dire,
infatti, anche qui che, una volta considerata legittima la fusione dei due
ruoli del gruppo A e del gruppo B in un'unica carriera direttiva, questa
fusione non poteva non condurre ad una giustapposizione dei posti rispettiva
mente assegnati ai gradi confluiti ora in un'unica qualifica; giustapposizione
che non si può certo assimilare alla creazione di un nuovo ruolo, a meno che
per tale non s'intenda la sostituzione delle nuove qualifiche ai vecchi gradi:
nel qual caso si dovrebbe dire che ciò é accaduto anche delle carriere non
"speciali".
Non si oppone a
questa conclusione il fatto che nella tabella allegata al quadro 79 sia
segnato, accanto a ciascuna qualifica prevista dall'art. 54 della legge
delegata, il numero dei posti relativi. Quest'aggiunta non modifica la
situazione precedente (ciascuna cifra corrispondendo ad unguem alla
somma dei posti assegnati a ciascun grado dei ruoli di gruppo A e di gruppo B)
e non ha comportato la creazione di nuovi organici, tanto che quelle cifre
poterono essere omesse nel quadro 83 del T.U. approvato con D. P. R 10 gennaio
1957, n. 3, corrispondente al quadro 79 della legge delegata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 57 del D.P.R. 11
gennaio 1956, n. 16, in relazione agli artt. 2, n. 17, e 5 della Legge 20
dicembre 1954, n. 1181, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre
1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria il 22 dicembre 1961.