SENTENZA
N. 64
ANNO
1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI,
Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco
Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino
PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 24 novembre 1960 dal Tribunale di Lagonegro nel procedimento penale a carico
di De Rinaldis Domenico e Salzano Lucia, iscritta al n. 1 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del
4 febbraio 1961;
2) ordinanza emessa
il 10 maggio 1961 dal Pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Di
Martino Anna e Cugini Otello, iscritta al n. 88 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.
Viste le
dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica dell'8 novembre 1961 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
penale pendente davanti al Tribunale di Lagonegro a carico di De Rinaldis
Domenico e Salzano Lucia, imputati di relazione adulterina, la difesa degli imputati
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 Cod. pen. in
relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione. Il Tribunale, ritenuta la
questione non manifestamente infondata, con ordinanza del 24 novembre 1960,
sospeso il procedimento, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale. In tale
ordinanza si rileva che l'art. 559 Cod. pen., prevedendo come reato soltanto
l'adulterio della moglie e non anche quello del coniuge in generale, crea una
disparità di trattamento giuridico fra i coniugi, ponendosi così in contrasto
col principio della loro eguaglianza morale e giuridica stabilito dall'art. 29
della Costituzione, nonché con quello della parità dei sessi di fronte alla
legge di cui all'art. 3 della Costituzione stessa.
La medesima questione
é stata sollevata in altro procedimento penale per relazione adulterina
pendente a carico di Di Martino Anna e Cugini Otello davanti al Pretore di
Ancona, il quale, con ordinanza del 10 maggio 1961, ha rimesso gli atti alla
Corte costituzionale. Il Pretore, richiamandosi anche all'ordinanza del
Tribunale di Lagonegro, osserva che la legge penale, prevedendo come reato in
ogni caso la relazione adulterina della donna, mentre subordina la punibilità
del concubinato dell'uomo alla condizione che esso avvenga nella casa coniugale
o notoriamente altrove, viene a stabilire fra i coniugi una disparità di
trattamento; disparità che appare lesiva del principio sancito dall'art. 29
della Costituzione, in virtù del quale il matrimonio é ordinato sulla eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a tutela
della unità familiare.
Le due ordinanze,
regolarmente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale, rispettivamente del 4 febbraio e del 29 luglio 1961, nn. 31 e 187.
In entrambi i giudizi
si é costituito soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atti di
intervento dell'Avvocatura generale dello Stato del 23 dicembre 1960 e del 30
maggio 1961.
L'Avvocatura dello
Stato, premessi alcuni richiami di carattere storico sui criteri seguiti dalle
precedenti legislazioni, rileva preliminarmente che se il legislatore, e in
particolare il Costituente, orienta la evoluzione della norma nel senso della
evoluzione del costume, non può sovvertire, nella malintesa attuazione di
principi insussistenti, le regole che esprimono il lento evolversi degli usi e
delle tradizioni.
Nel nostro
ordinamento si ha, da un lato, la determinazione dell'obbligo reciproco di
fedeltà fra i due coniugi, sancito dall'art. 143 del Codice civile, e,
dall'altro, un differente trattamento, nella legge penale, per ciò che riguarda
la trasgressione di questo obbligo di fedeltà.
La giustificazione
della disparità - sostiene l'Avvocatura - é da ricercarsi in ciò che non é
uguale. Il comportamento infedele non determina eguali conseguenze a seconda
che sia dell'uomo o della donna. La punibilità soltanto della donna nel caso di
un singolo atto di infedeltà trova fondamento nella diversa gravità delle
possibili conseguenze dell'atto. E basti a tal proposito pensare alla
presunzione dell'art. 231 del Codice civile, per cui il marito é padre del
figlio concepito durante il matrimonio.
Osserva, inoltre,
l'Avvocatura che oggetto della tutela, nella norma dell'art. 559, non é
soltanto il diritto del marito alla fedeltà della moglie, bensì il preminente
interesse dell'unità della famiglia, che dalla condotta infedele della moglie é
leso e posto in pericolo in misura che non trova riscontro nelle conseguenze di
una isolata infedeltà del marito.
Altre considerazioni
riguardano la punibilità del correo dell'adultera, la quale, secondo
l'Avvocatura, é da staccarsi dalle norme ordinarie del concorso di più persone
nel reato, e trova autonoma spiegazione, appunto, nel fatto che la norma
dell'art. 559 tutela interessi che vanno al di là del diritto del marito alla
fedeltà della moglie.
Nella memoria in data
26 ottobre 1961 l'Avvocatura dello Stato ribadisce gli argomenti già svolti
nell'atto di intervento, aggiungendo alcuni richiami di dottrina.
Considerato
in diritto
Le due cause, data la
identità dell'oggetto, sono decise con unica sentenza. L'ordinanza del Pretore
di Ancona propone la indagine limitatamente alla legittimità costituzionale del
terzo comma dell'art. 559 Cod. pen., ma la questione deve ritenersi estesa
all'intero articolo in base all'ordinanza del Tribunale di Lagonegro.
1. - Devono, innanzi
tutto, essere ben chiari i limiti dell'intervento della Corte costituzionale
nelle questioni che si sono riaccese in occasione della presente controversia.
E noto che relativa mente alla posizione dei due coniugi nella famiglia si
discute, de iure condendo: se sia opportuno che la infedeltà coniugale
sia ancora dalla legge considerata come reato; se, nell'affermativa, debba
essere eguale o diverso per i due coniugi il trattamento penale; se le sanzioni
penali attualmente stabilite siano veramente adeguate alla importanza dei
fatti; se il sistema vigente meriti, comunque, di essere riformato; ecc.
Tutte queste
questioni - non é superfluo il ribadirlo - sono estranee alla competenza della
Corte, e nulla alla Corte spetta di decidere in proposito. E se gli argomenti
in vario senso da esse suscitati sono da prendere in qualche considerazione
nella sentenza, ciò avviene solo se e in quanto, per una loro attinenza col
contenuto e con i motivi della norma impugnata, siano idonei a fornire elementi
per la decisione della questione di legittimità costituzionale. Di tale
questione, pertanto, l'oggetto deve ritenersi fissato nei termini seguenti: poiché
la legge penale vigente include l'adulterio, la relazione adulterina e il
concubinato nel novero dei reati, e dispone un diverso trattamento per i due
coniugi, occorre stabilire se questa disparità di trattamento costituisca
violazione del principio di eguaglianza, in riferimento agli artt. 3 e 29 della
Costituzione.
2. - É noto che
l'art. 3 dichiara il principio di eguaglianza in generale, in virtù del quale
tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. L'art. 29 riguarda in particolare
il principio di eguaglianza nel matrimonio, e dispone che questo é ordinato
sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia della unità familiare.
Sul principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 questa Corte ha avuto occasione di pronunciarsi
in più sentenze; ed ha costantemente ritenuto che tale principio, diretto
evidentemente ad impedire che a danno dei cittadini siano dalle leggi disposte
discriminazioni arbitrarie, non può significare che il legislatore sia
obbligato a disporre per tutti una identica disciplina, mentre, al contrario,
deve essergli consentito di adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della
vita sociale, dettando norme diverse per situazioni diverse: esigenza
inderogabile di logica legislativa che qualche costituzione moderna ha
addirittura espressamente dichiarata. Un ordinamento il quale non distingua
situazione da situazione e tutte le situazioni consideri allo stesso modo non é
nemmeno pensabile, anche perché, come bene é stato osservato, finirebbe in
sostanza col non disporre regola alcuna.
Dato il suo
fondamento logico, questa interpretazione é da ritenersi valida non soltanto
per il principio di eguaglianza in genere, ma per ogni norma ove il principio
di eguaglianza venga in questione, anche in una sua applicazione particolare.
Pertanto, il giudizio sulla legittimità costituzionale della norma impugnata
deve svolgersi, conformemente del resto alla impostazione delle due ordinanze
di rinvio, con riferimento non soltanto alla norma dell'art. 29, ma anche a
quella generale dell'art. 3 della Costituzione: l'una, che per il principio di
eguaglianza tra i coniugi prevede che la legge ordinaria possa disporre limiti
a garanzia della unità familiare; l'altra, che il principio di eguaglianza di
tutti i cittadini di fronte alla legge intende necessariamente subordinato alla
identità o diversità delle situazioni che il legislatore ordinario é chiamato a
regolare.
3. - Fra le
argomentazioni enunciate in dottrina a favore della illegittimità
costituzionale dell'art. 559 Cod. pen., viene di solito posta in speciale
rilievo quella che tende a circoscrivere l'oggetto della tutela penale, negando
che esso si estenda all'interesse dell'unità familiare, e limitandolo al
diritto alla fedeltà coniugale. In tale modo si ritiene di poter sostenere che,
essendo questo diritto eguale nei due coniugi ed eguale per conseguenza
l'entità dell'offesa, verrebbe a mancare ogni ragione per una diversità di
trattamento; e tale disparità, se effettivamente sancita, come appunto
nell'art. 559, costituirebbe violazione del principio di eguaglianza.
In contrario é da rilevare
che il diritto alla fedeltà non é l'unico oggetto della tutela e della offesa;
ma che anche se lo fosse ciò non costituirebbe ragione sufficiente per la
illegittimità della norma. Quella diversità di situazioni, infatti, che,
secondo la interpretazione dell'art. 3 ora ricordata, esclude che il diverso
trattamento costituisca violazione del principio di eguaglianza, é determinata,
in diritto penale, non soltanto dalla diversa natura del bene leso, ma anche da
una diversa quantità e gravità della offesa a carico dello stesso bene. Per
conseguenza, anche ammettendo che unico bene protetto dalla norma dell'art. 559
sia la fedeltà coniugale, già basterebbe ad escludere la illegittimità del
diverso trattamento, senza necessità di far capo alla unità familiare, la
maggiore gravità della offesa che il legislatore, in conformità della comune
opinione, riscontra nella infedeltà della moglie, e che non é negata, anzi
talvolta é esplicitamente ammessa, dai sostenitori della illegittimità.
Indubbiamente,
secondo una pura valutazione morale, alla quale, a parte le leggi, é
auspicabile che idealmente si ispiri la vita della famiglia, il principio della
fedeltà coniugale é unico, e non soffre discriminazioni di carattere
quantitativo. Tuttavia, l'ordinamento giuridico positivo non può del tutto
prescindere, e di fatto non prescinde, dalle valutazioni che si affermano,
spesso imperiosamente, nella vita sociale. Ora, che la moglie conceda i suoi
amplessi ad un estraneo é apparso al legislatore, in base, come si é detto,
alla prevalente opinione, offesa più grave che non quella derivante dalla
isolata infedeltà del marito. Al di fuori di ogni apprezzamento, che non spetta
alla Corte di compiere, trattasi della constatazione di un fatto della vita
sociale, di un dato della esperienza comune, cui il legislatore ha ritenuto di
non poter derogare. Da solo esso é idoneo a costituire quella diversità di
situazione che esclude ogni carattere arbitrario e illegittimo nella diversità
di trattamento. Del resto, nel disporre un siffatto trattamento, il legislatore
penale, lungi dall'ispirarsi a sue limitate particolari vedute, non ha fatto
che adeguarsi a una valutazione dell'ambiente sociale che, per la sua
generalità, ha influenzato anche altre parti dell'ordinamento giuridico; come
può chiaramente desumersi, tra l'altro, dall'art. 151 del Codice civile, il
quale per l'adulterio della moglie consente l'azione di separazione in ogni
caso, mentre per l'adulterio del marito la subordina alla condizione che il
fatto costituisca una ingiuria grave a danno della moglie.
In senso contrario
nemmeno sarebbe il caso di riportarsi alle legislazioni di quei paesi nei quali
la infedeltà coniugale nelle sue diverse forme non é preveduta come reato. E
ciò perché ogni legislazione va considerata, come é ovvio, in rapporto agli
orientamenti e alle influenze sociali del luogo in cui opera; e anche perché la
non incriminazione può essere determinata da ragioni varie di opportunità
familiare e sociale estranee alla gravità dei fatti in questione, gravità che,
nella opinione pubblica di quei paesi, può essere anche non difforme da quella
corrente nel nostro.
4. - Ma, in aggiunta
alle ragioni già esposte e di per sé sufficienti, la illegittimità
costituzionale dell'art. 559 é da escludere anche in considerazione dei limiti
che, in forza dell'art. 29 della Costituzione, il legislatore ordinario ha
potestà di stabilire al principio di eguaglianza fra i coniugi. Il diverso
trattamento disposto dall'art. 559 Cod. pen. bene, infatti, può includersi fra
i limiti posti a garanzia della unità familiare.
É sorto il dubbio se
la dichiarazione di eguaglianza fra i due coniugi non finisca, a causa di
questo potere limitativo conferito al legislatore, col risultare soltanto
apparente. Ma non sembra che il dubbio sia fondato. Il principio della
eguaglianza fra i coniugi nel matrimonio é da ritenersi positivamente stabilito
nell'ordinamento; né perde di contenuto a causa delle limitazioni che la legge
può apportarvi, se queste, come é prescritto, siano mantenute nell'ambito della
garanzia della unità familiare. Trattasi, evidentemente, di una eccezione al
principio e che nel senso di una eccezione va interpretata; ma ciò non toglie
che i limiti siano preveduti e che il concetto dell'unità familiare sia
sufficiente a determinarne la portata.
Con l'affermazione
della esigenza dell'unità familiare, in fondo, il legislatore costituente
riafferma un orientamento già manifesto nel primo comma dello stesso art. 29,
allorché dichiara la famiglia società naturale fondata sul matrimonio: dove la
qualifica di "naturale", se non ha un preciso contenuto giuridico, ha
certamente implicito il richiamo e il riconoscimento del tradizionale concetto
della famiglia, quale tuttora vive nella coscienza del popolo.
Non é dubbio che fra
i limiti al principio della eguaglianza dei coniugi siano in primo luogo da
annoverare quelli che riguardano le esigenze di organizzazione della famiglia,
e che, senza creare alcuna inferiorità a carico della moglie, fanno tuttora del
marito, per taluni aspetti, il punto di convergenza della unità familiare e
della posizione della famiglia nella vita sociale. Ma non sarebbe fondata la
tendenza che volesse ridurre le limitazioni a questi coefficienti positivi. Il
legislatore ha ritenuto che la garanzia dell'unità é affidata anche, come in
tutti gli organismi, alla difesa contro ogni influenza negativa e disgregatrice
della unità stessa; e si deve ammettere pertanto che, relativamente
all'adulterio, alla relazione adulterina e al concubinato, le norme penali si
siano appunto ispirate, senza arbitrarie disparità, a questa esigenza di
difesa. Un indice abbastanza significativo dell'orientamento del Codice circa
l'oggetto della tutela penale in queste figure di reato si può già riscontrare
nella loro inclusione fra i delitti contro la famiglia e, più specificamente,
contro il matrimonio: termini che, superando l'ambito limitato dei rapporti tra
i due coniugi, riguardano la famiglia e il matrimonio nella più lata loro
essenza istituzionale.
É innegabile che
anche l'adulterio del marito può, in date circostanze, manifestarsi
coefficiente di disgregazione della unità familiare; ma, come per la fedeltà
coniugale, così per la unità familiare il legislatore ha evidentemente ritenuto
di avvertire una diversa e maggiore entità della illecita condotta della
moglie, rappresentandosi la più grave influenza che tale condotta può
esercitare sulle più delicate strutture e sui più vitali interessi di una
famiglia: in primo luogo, l'azione disgregatrice che sulla intera famiglia e
sulla sua coesione morale cagiona la sminuita reputazione nell'ambito sociale;
indi, il turbamento psichico, con tutte le sue conseguenze sulla educazione e
sulla disciplina morale che, in ispecie nelle famiglie (e sono la maggior
parte) tuttora governate da sani principi morali, il pensiero della madre fra
le braccia di un estraneo determina nei giovani figli, particolarmente nell'età
in cui appena si annunciano gli stimoli e le immagini della vita sessuale; non
ultimo il pericolo della introduzione nella famiglia di prole non appartenente
al marito, e che a lui viene, tuttavia, attribuita per presunzione di legge, a
parte la eventuale - rigorosamente condizionata - azione di disconoscimento.
Tutti questi coefficienti hanno agito sulle direttive del legislatore; e ciò
senza punto far calcolo, in quanto fatti anormali e che si auspicano destinati
a scomparire, delle reazioni violente e delittuose cui, in ispecie in certi
ambienti, può in particolare dar luogo la infedeltà della moglie.
D'altra parte, che la
legge penale, nel disporre un dato trattamento, si sia volta per volta
adeguata, a seconda dei casi, alla varietà delle situazioni, risulta ben chiaro
anche dal fatto che, relativamente alla stessa delicata materia della fedeltà
sessuale, il marito e la moglie sono stati trattati con criteri di piena
eguaglianza là dove identica é apparsa la posizione di entrambi. Basterà a tal
proposito ricordare l'art. 587 Cod. pen. (e ciò a parte ogni valutazione circa
l'accettabilità o meno dei criteri che hanno ispirata questa norma), che riduce
a minima misura la quantità della pena per l'omicidio e per le lesioni
personali volontarie nella ipotesi in cui il delitto sia commesso nell'atto di
scoprire il coniuge, la figlia e la sorella in illegittima relazione carnale:
il coniuge, in genere, dunque, e non soltanto la moglie, essendosi
evidentemente riconosciuto che lo stato d'ira (così espressamente qualificato
dal citato articolo) che é a base di questa speciale forma di provocazione,
produce un turbamento psichico di tal natura e intensità da non consentire
discriminazione alcuna fra i coniugi.
In conclusione, la
norma impugnata, dal punto di vista della sua legittimità costituzionale, nulla
presenta nel suo contenuto e nelle sue finalità che possa qualificarla come
violazione del principio di eguaglianza. Con tale norma non é stata creata a
carico della moglie alcuna posizione di inferiorità, ma soltanto é stato preso
atto di una situazione diversa, adattandovi una diversa disciplina giuridica.
Che poi tale disciplina soddisfi ogni esigenza e sia mezzo idoneo e sufficiente
per le finalità prese in considerazione, é questione di politica legislativa,
non di legittimità costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sui due
giudizi riuniti indicati in epigrafe:
dichiara non fondata
la questione, sollevata con le ordinanze del Tribunale di Lagonegro del 24
novembre 1960 e del Pretore di Ancona del 10 maggio 1961, sulla legittimità
costituzionale dell'art. 559 del Codice penale, in riferimento agli artt. 3 e
29 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre
1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria il 28 novembre 1961.