ORDINANZA N.
62
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHLARELLI,
ha deliberato in camera di consiglio la
seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale
promossi con i seguenti ricorsi:
1) ricorso del Commissario dello Stato per
la Regione siciliana, notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 5 del Registro
ricorsi 1959, avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il
3 aprile 1959 recante: "Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e
della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1
luglio 1958 - 30 giugno 1959";
2) ricorso del Commissario dello Stato per
la Regione siciliana, notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 6 del Registro
ricorsi 1959, avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il
3 aprile 1959 recante: "Autorizzazione di spesa per le finalità della
legge regionale 10 febbraio 1951, n. 8, e 4 febbraio 1955, n. 11, relative alla
istituzione del fondo di solidarietà alberghiera";
3) ricorso del Commissario dello Stato per
la Regione siciliana, notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 7 del Registro
ricorsi 1959, avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il
3 aprile 1959 recante: "Elevazione dell'autorizzazione della spesa di cui
all'art. 4 della legge 7 ottobre 1950, n. 75, modificato dall'art. 1: D..P. 31
ottobre 1952, n. 25, ratificato con la legge 14 marzo 1953, n. 17, concernente
"Autorizzazione di spesa per opere di propaganda in favore dei prodotti
siciliani";
4) ricorso del Commissario dello Stato per
la Regione siciliana, notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 10 del Registro
ricorsi 1959, avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il
3 aprile 1959 recante: "Elevazione dell'autorizzazione della spesa di cui
all'art. 4 D..P. 15 novembre 1949, n. 32, ratificato con la legge 25 febbraio
1950, n. 10, concernente "Concessione di contributi per la partecipazione
a mostre, fiere ed esposizioni italiane ed estere";
5) ricorso del Commissario dello Stato per
la Regione siciliana, notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 11 del Registro
ricorsi 1959, avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il
3 aprile 1959 recante: "Autorizzazione di spesa per le finalità della
legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, modificata con la legge 15 luglio 1950,
n. 62, concernente "Istituzione di unità ospedaliere
circoscrizionali";
Ritenuto che con ricorso depositato nella
Cancelleria della Corte costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 5
del Registro ricorsi 1959 il Commissario dello Stato presso la Regione
siciliana impugnò la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3
aprile 1959 recante: "Variazioni allo stato di previsione dell'entrata é
della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1 luglio
1958 - 30 giugno 1959", chiedendo dichiararsi l'illegittimità
costituzionale della legge stessa in riferimento all'art. 81 della
Costituzione;
che con analoghi ricorsi, depositati in
pari data, ed iscritti ai numeri 6, 7, 10, 11 del Registro ricorsi 1959, il
predetto Commissario impugnò, sempre per illegittimità costituzionale in
riferimento all'art. 81 della Costituzione, le seguenti leggi, pure approvate
il 3 aprile 1959 dall'Assemblea regionale siciliana, il cui finanziamento
veniva assicurato con la legge di variazione di bilancio sopra indicata, e
recanti rispettivamente:
- "autorizzazione di spesa per le
finalità della legge regionale 10 febbraio 1951, n. 8, e 4 febbraio 1955, n.
11, relativa all'istituzione del fondo di solidarietà alberghiera";
- "elevazione dell'autorizzazione
della spesa di cui all'art. 4 della legge 7 ottobre 1950, n. 75, modificato
dall'art. 1 D.L.P. 31 ottobre 1952, n. 25, ratificato con la legge 14 marzo
1953, n. 17, concernente " Autorizzazione di spesa per opera di propaganda
in favore dei prodotti siciliani";
- "elevazione dell'autorizzazione
della spesa di cui all'art. 4 D..P. 15 novembre 1949, n. 32, ratificato con la
legge 25 febbraio 1950, n. 10, concernente " Concessione di contributi per
la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni italiane ed estere";
- "Autorizzazione di spesa per le
finalità della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, modificata con la legge 15
luglio 1950, n. 62, concernente " Istituzione di unità ospedaliere
circoscrizionali";
che ai suddetti ricorsi resisteva la
Regione, a mezzo del suo Presidente, rappresentato e difeso dagli avvocati
Giuseppe Guarino, Natale Ciancio e Leopoldo Piccardi, con deduzioni depositate
nella cancelleria della Corte costituzionale l'8 maggio 1959;
che con atto depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 3 ottobre 1959 il Commissario dello Stato presso
la Regione siciliana rinunciava al ricorso contro la legge di variazione
sopra indicata, e la rinuncia veniva
accettata dal Presidente della Regione con dichiarazioni in calce all'atto
suddetto;
che analoghi atti di rinuncia del
Commissario dello Stato, egualmente accettati dal Presidente della Regione
venivano poi depositati nella cancelleria della Corte costituzionale il 16
dicembre 1959, relativamente agli altri quattro ricorsi sopra menzionati;
Considerato che, data la loro stretta
connessione, le cause suddette vanno riunite in unico giudizio;
che ai sensi dell'art. 25 delle Norme
integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, il processo deve
dichiararsi estinto per avvenuta rinuncia;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
novembre 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 28 novembre
1961.