ORDINANZA N.
61
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha deliberato in camera di consiglio la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della
legge 7 luglio 1959, n. 490, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1961
dal Tribunale di Verona nel procedimento civile vertente tra Burato Arturo e la
" Società Anonima Eridania Zuccherifici Nazionali ", iscritta al n.
13 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 70 del 18 marzo 1961.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12
gennaio 1961 nella causa civile vertente tra Burato Arturo e la "Società
Anonima Eridania Zuccherifici Nazionali", il Tribunale di Verona ha
sollevato la questione della illegittimità costituzionale della legge 7 luglio
1959, n. 490;
che l'Avvocatura generale dello Stato,
costituitasi in giudizio in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha osservato che discutendosi, dinanzi al Tribunale, del prezzo così
detto "fermo" delle bietole da zucchero, del quale l'Eridania aveva
chiesto la riduzione per la loro scarsa qualità, sarebbe da escludere la
rilevanza e la pregiudizialità della questione di costituzionalità della legge,
epperò ha concluso per la improponibilità della detta questione;
Considerato che, nonostante tale eccezione,
sembra ultroneo ogni rinvio degli atti al Tribunale di Verona, sotto il profilo
della rilevanza, per il preminente ed assorbente motivo che questa Corte ha
avuto occasione di esaminare l'intera legge 7 luglio 1959, e con la propria sentenza 9
giugno 1961, n. 35, ne ha
dichiarata la illegittimità costituzionale. La legge stessa, pertanto, ha
cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.) e non può avere applicazione dal
giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo,
legge 11 marzo 1953, n. 87).
Che, in conseguenza, giusta la costante
giurisprudenza di questa Corte, la questione proposta con l'ordinanza del
Tribunale di Verona va dichiarata manifestamente infondata, ai sensi degli
articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in seguito alla
pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 9 giugno 1961, n. 35.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
novembre 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 28 novembre
1961.