Ordinanza n. 41 del 1961
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ORDINANZA N. 41

ANNO 1961

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D. L. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, riguardante gli "atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno", promosso con ordinanza emessa il 25 agosto 1959 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione del Governo britannico e Guerrato Elena, iscritta al numero 122 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 5 dicembre 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 24 maggio 1961 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini:

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che a seguito di pignoramento in favore della signora Guerrato Elena, nei confronti del Governo britannico, di una costruzione sita nei giardini pubblici del Comune di Venezia, e precisamente nel recinto della "Esposizione biennale internazionale d'arte", e ceduta dal Comune al Governo britannico con convenzione del 13 ottobre 1938, per essere "destinata esclusivamente a mostra inglese d'arte contemporanea", l'Amministrazione del Governo britannico, il Pubblico Ministero e il Comune di Venezia proposero opposizione all'esecuzione innanzi al Tribunale di Venezia, e quest'ultimo, in tale sede, con ordinanza del 25 agosto 1959 ha sollevato con riferimento agli artt. 24, 42, 113 e 10 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale del R.D. L. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, riguardante gli "atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno";

che con ordinanza del 1 marzo 1961, n. 8, questa Corte dispose che il Tribunale di Venezia inviasse la sentenza non definitiva pronunciata nel medesimo giudizio contemporaneamente all'ordinanza sopra indicata, e non trasmessa alla Corte con gli atti della causa;

Considerato che, tra le questioni che era necessario risolvere ai fini della decisione del Tribunale, vi era quella se la costruzione sottoposta a pignoramento appartenesse al Comune di Venezia oppure all'Amministrazione britannica;

che tale questione - la risoluzione della quale in un senso o nell'altro potrebbe condizionare la rilevanza, ai fini della decisione del giudizio a quo, della questione di legittimità costituzionale sottoposta a questa Corte - non é stata dal Tribunale né decisa con la sentenza non definitiva, né considerata nell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale, ai fini della valutazione della rilevanza di questa rispetto al giudizio a quo;

che pertanto, occorre rinviare gli atti al Tribunale di Venezia perché compia, sotto il profilo indicato, l'omesso esame di rilevanza.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Venezia.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1961.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1961.