ORDINANZA N.
41
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del
R.D. L. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito con modificazioni nella legge 15
luglio 1926, n. 1263, riguardante gli "atti esecutivi sopra beni di Stati
esteri nel Regno", promosso con ordinanza emessa il 25 agosto 1959 dal
Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione del
Governo britannico e Guerrato Elena, iscritta al numero 122 del Registro
ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295
del 5 dicembre 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 24 maggio
1961 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini:
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che a seguito di pignoramento in
favore della signora Guerrato Elena, nei confronti del Governo britannico, di
una costruzione sita nei giardini pubblici del Comune di Venezia, e
precisamente nel recinto della "Esposizione biennale internazionale d'arte",
e ceduta dal Comune al Governo britannico con convenzione del 13 ottobre 1938,
per essere "destinata esclusivamente a mostra inglese d'arte
contemporanea", l'Amministrazione del Governo britannico, il Pubblico
Ministero e il Comune di Venezia proposero opposizione all'esecuzione innanzi
al Tribunale di Venezia, e quest'ultimo, in tale sede, con ordinanza del 25
agosto 1959 ha sollevato con riferimento agli artt. 24, 42, 113 e 10 della
Costituzione la questione di legittimità costituzionale del R.D. L. 30 agosto
1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n.
1263, riguardante gli "atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel
Regno";
che con ordinanza del 1
marzo 1961, n. 8, questa Corte dispose che il Tribunale di Venezia inviasse
la sentenza non definitiva pronunciata nel medesimo giudizio contemporaneamente
all'ordinanza sopra indicata, e non trasmessa alla Corte con gli atti della
causa;
Considerato che, tra le questioni che era
necessario risolvere ai fini della decisione del Tribunale, vi era quella se la
costruzione sottoposta a pignoramento appartenesse al Comune di Venezia oppure
all'Amministrazione britannica;
che tale questione - la risoluzione della
quale in un senso o nell'altro potrebbe condizionare la rilevanza, ai fini
della decisione del giudizio a quo, della questione di legittimità
costituzionale sottoposta a questa Corte - non é stata dal Tribunale né decisa
con la sentenza non definitiva, né considerata nell'ordinanza di rimessione
della questione di legittimità costituzionale, ai fini della valutazione della
rilevanza di questa rispetto al giudizio a quo;
che pertanto, occorre rinviare gli atti al
Tribunale di Venezia perché compia, sotto il profilo indicato, l'omesso esame
di rilevanza.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al
Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1961.