SENTENZA
N. 40
ANNO
1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI,
Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco
Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino
PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
promossi con i seguenti ricorsi:
1) ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 4 febbraio 1961, depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale l'11 febbraio 1961 ed iscritto al
n. 3 del Registro ricorsi del 1961, per conflitto di attribuzione tra lo Stato
e la Regione della Valle d'Aosta, sorto a seguito della deliberazione 6
dicembre 1960, n. 8921/2, della Giunta regionale della Valle d'Aosta, con la
quale é stato sciolto, per motivi di ordine pubblico, il Consiglio comunale di
Champorcher;
2) ricorso del Presidente
del Consiglio dei Ministri notificato il 4 febbraio 1961, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale l'11 febbraio 1961 ed iscritto al n. 4
del Registro ricorsi del 1961, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la
Regione della Valle d'Aosta, sorto a seguito della deliberazione 6 dicembre
1960, n. 3902/1, della Giunta regionale della Valle d'Aosta, con la quale é
stata sciolta l'amministrazione del Consorzio dei Comuni valdostani del bacino
imbrifero montano della Dora Baltea e nominato un Commissario straordinario per
la provvisoria amministrazione.
Vista la costituzione
in giudizio del Presidente della Regione della Valle d'Aosta;
udita nell'udienza
pubblica del 24 maggio 1961 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv.
Arturo Carlo Jemolo, per il Presi dente della Regione della Valle d'Aosta.
Ritenuto
in fatto
Con deliberazione del
6 dicembre 1960, n. 8921/2, la Giunta regionale della Valle d'Aosta disponeva
lo scioglimento del Consiglio comunale di Champorcher, a seguito delle
dimissioni di due consiglieri e del rinvio a giudizio di altri otto, tra i
consiglieri ed assessori, per il reato di corruzione.
Il provvedimento
dell'Amministrazione regionale era motivato dal fatto che l'Amministrazione
comunale di Champorcher era venuta a trovarsi "nella impossibilità morale,
giuridica e politica di continuare ad esercitare le sue funzioni, la quale
impossibilità discende da quel turbamento di ordine pubblico - nella sua
accezione lata - che si verifica allorché gli amministratori di un Comune sono
in grande maggioranza incriminati di un reato infamante contro la pubblica
Amministrazione", e, pertanto, a sensi degli artt. 323 del R.D. 4 febbraio
1915, n. 148 (in relazione all'art. 10 del D. P. R. 5 aprile 1951, n. 203, e
all'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530), e 43 dello Statuto speciale per
la Valle d'Aosta, decideva lo scioglimento del Consiglio comunale di
Champorcher e la nomina di un Commissario straordinario.
Con deliberazione n.
3902/1 del 6 dicembre 1960, la Giunta regionale della Valle d'Aosta scioglieva
anche l'amministrazione del Consorzio dei Comuni valdostani del bacino
imbrifero montano della Dora Baltea e nominava un Commissario straordinario per
la provvisoria amministrazione.
Si legge nelle
premesse della deliberazione che il Presidente del Consorzio era stato
denunziato all'Autorità giudiziaria per il reato di corruzione e che, anche
dopo la sua sospensione dalla carica, aveva continuato a partecipare alle
sedute di commissioni di studio del Consorzio; che, malgrado lai gravità dei
fatti delittuosi addebitati al Presidente del Consorzio, l'intera
amministrazione consorziale aveva peccato di inerzia e di supina acquiescenza
verso di lui, dimostrando assoluta insensibilità e denunziando uno stato di
disfunzione amministrativa e morale tale da imporre lo scioglimento dell'intera
amministrazione consorziale; che, inoltre, l'amministrazione del Consorzio era
incorsa nella illegittimità prevista dalla seconda ipotesi dell'art. 166 della
legge comunale e provinciale del 1934, in quanto, richiamata all'osservanza di
obblighi e di norme di legge, ha persistito nella violazione.
Avverso entrambi i
provvedimenti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto separati
ricorsi alla Corte costituzionale per regolamento di competenza, sostenendo che
i citati provvedimenti esorbitano dalla sfera di competenza attribuita alla
Giunta regionale dal secondo comma dell'art. 43 dello Statuto sociale.
I due ricorsi,
iscritti rispettivamente ai nn. 3 e 4 del Registro ricorsi del 1961, sono stati
notificati al Presidente della Giunta regionale il 4 febbraio 1961.
In entrambi i giudizi
si é costituita la Regione della Valle d'Aosta.
1. - Con il ricorso
introduttivo del giudizio iscritto al n. 3 del Registro ricorsi 1961 e con la
successiva memoria depositata in cancelleria il 29 aprile 1961, si espone che
il provvedimento disposto dalla Giunta regionale in ordine allo scioglimento del
Consiglio comunale di Champorcher esorbita dalle funzioni ad essa attribuite
dagli artt. 43 e 44 dello Statuto ed invade la sfera di attribuzione riservata
allo Stato.
Che il provvedimento
sia stato dettato da ragioni d'ordine pubblico risulterebbe non soltanto dalla
sua motivazione (anche se essa accenna cautelativamente ad un concetto di
ordine pubblico, inteso "nella sua accezione lata"), ma anche dalla
considerazione che nella specie non ricorreva l'altra ipotesi, che poteva
legittimare lo scioglimento del Consiglio comunale, e cioè la persistente
violazione degli obblighi imposti per legge.
Ciò premesso, si
sostiene che lo scioglimento dei Consigli comunali, provinciali e consortili
per motivi d'ordine pubblico, richiedendo una valutazione globale del pubblico
interesse, deve ritenersi di esclusiva competenza statale. E ciò non soltanto
nell'ambito delle Regioni a statuto ordinario, come é dato desumere dall'art.
64 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ma anche per quelle a statuto speciale,
come emerge dal complesso del nostro sistema costituzionale.
Vero é che - a
differenza degli altri Statuti regionali - l'art. 43 dello Statuto valdostano
riconosce alla Giunta regionale la facoltà di sciogliere i Consigli dei Comuni
e degli altri enti locali, ma tale facoltà, in mancanza di espressa
statuizione, non può estendersi ai casi di scioglimento per motivi d'ordine
pubblico.
Né, dal raffronto tra
l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545,
sull'ordinamento amministrativo provvisorio della Valle, e l'art. 43 dello
Statuto regionale, può trarsi argomento per una soluzione diversa.
L'art. 7 del decreto
del 1945 attribuiva al "Consiglio" della Valle la facoltà di
sciogliere le amministrazioni comunali e provinciali per gravi motivi d'ordine
pubblico e per persistente violazione della legge; l'art. 43, capoverso, dello
Statuto riconosce alla "Giunta" il potere di sciogliere i consigli
dei Comuni e degli altri enti locali, senza alcuna specificazione circa le
varie cause di scioglimento.
Ora, il fatto che
l'art. 43 non abbia specificato le diverse ipotesi di scioglimento, così come
faceva l'art. 7 del decreto del 1945, non significa affatto che tale
specificazione sia stata ritenuta superflua e che lo Statuto regionale abbia
inteso richiamare la disciplina dettata nell'art. 7 del decreto del 1945, ma
anzi sta a significare che, disciplinando ex novo la materia, lo Statuto non ha
creduto di riprodurre la norma eccezionale contenuta nel citato art. 7.
Un argomento a favore
di tale tesi potrebbe trarsi dal raffronto tra l'art. 11 dello stesso decreto
del 1945 e l'art. 48 dello Statuto regionale, dove, in materia di scioglimento
del Consiglio regionale, lo Statuto ha espressamente riportato ed elencato le
cause di scioglimento, così come aveva fatto il legislatore del 1945.
Sostiene l'Avvocatura
che la causa del provvedimento in questione sia da ricercarsi nel pericolo di
turbamento dell'ordine pubblico.
Ora, lo scioglimento degli
enti locali per motivi d'ordine pubblico rientra nella materia della pubblica
sicurezza e rappresenta uno dei mezzi rivolti al mantenimento delle
fondamentali esigenze della comunità statale; e questa materia, postulando una
valutazione complessiva del pubblico interesse, é riservata allo Stato. Di
conseguenza, allo Stato si deve ritenere riservato anche il potere di
sciogliere gli enti locali per motivi d'ordine pubblico; lo scioglimento
dettato dalla impossibilità, in cui gli enti si trovano, di funzionare e per
persistente violazione della legge, é invece, demandato alla Regione.
Tale tesi troverebbe
ulteriore conferma nel disposto degli artt. 2, 3, 4, 42 e 43 dello Statuto
della Valle, che attribuiscono alla Regione competenza amministrativa in varie
materie, mentre quella dell'ordine pubblico é regolata dall'art. 44 dello
Statuto, il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale provvede al
mantenimento dell'ordine pubblico per delegazione e secondo le disposizioni del
Governo della Repubblica. Il raffronto tra gli artt. 43 e 44 dello Statuto
conforterebbe l'opinione che il legislatore costituzionale abbia voluto
escludere il potere di sciogliere gli enti locali per motivi di ordine pubblico
dalla materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei predetti enti, per
inserirlo nella materia dell'ordine pubblico. Il che si spiega anche con la
considerazione che lo scioglimento delle amministrazioni locali per il citato
motivo é uno dei mezzi che l'ordinamento appresta per la tutela dell'ordine
pubblico, che non può essere riservato allo Stato, e tale rimane finché non vi
sia stata una delega di poteri e finché non siano state impartite le opportune
disposizioni del Governo.
L'Avvocatura dello
Stato conclude: perché, in accoglimento del ricorso, la Corte costituzionale
voglia dichiarare che il potete di scioglimento delle amministrazioni comunali,
provinciali e consorziali, per motivi d'ordine pubblico, nella Valle d'Aosta é
riservato allo Stato.
La tesi
dell'Avvocatura dello Stato é contrastata dalla difesa della Regione
valdostana, la quale, nelle deduzioni depositate in cancelleria il 22 febbraio
1961, sostiene che il ricorso dello Stato é infondato per i seguenti motivi.
Premesso che nella
subietta materia é ininfluente il richiamo delle norme contenute negli Statuti
speciali di altre Regioni autonome e dell'art. 64 della legge 10 febbraio 1953,
n. 62, concernente le Regioni a statuto comune, la Regione osserva che la
materia dello scioglimento degli organi degli enti locali é tutta e compiutamente
disciplinata dall'art. 43 dello Statuto della Valle d'Aosta, il quale demanda
tale potere alla Regione, senza distinguere i motivi in base ai quali lo
scioglimento avviene. Né, in mancanza di una tale esemplificazione limitativa,
é dato all'interprete procedere a tale specificazione, per dedurne che qualora
lo scioglimento sia dettato da motivi d'ordine pubblico tale potere spetti al
Presidente della Repubblica, mentre ove lo scioglimento sia motivato da
persistente violazione di legge, competente a provvedere é la Giunta regionale.
Una distinzione di
tal genere non solo non é autorizzata dall'art. 43 dello Statuto valdostano, ma
non trova conforto neanche nel sistema dell'ordinamento comunale e provinciale
dello Stato, per il quale l'art. 323 della legge comunale e provinciale del
1915 non fa alcuna distinzione tra scioglimento per motivi d'ordine pubblico e
scioglimento per persistente violazione di legge.
Né, ad avviso della
Regione, ha consistenza l'argomento tratto dal capoverso dell'art. 7 del
decreto 7 settembre 1945, n. 545, dove si dispone che "lo scioglimento
delle amministrazioni comunali per gravi motivi d'ordine pubblico o per
persistente violazione della legge, spetta al Consiglio della Valle", per
trarne le conseguenze cui perviene l'Avvocatura dello Stato. Anzi, dal
raffronto tra il citato art. 7 e l'art. 43 dello Statuto della Valle d'Aosta,
il quale non contiene alcuna specificazione dei diversi casi di scioglimento,
si può dedurre, se mai, che lo Statuto regionale ha inteso riprodurre
sostanzialmente il disposto dell'art. 7 del decreto del 1945 e affidare alla
Giunta il potere di scioglimento degli enti locali, qualunque ne sia il motivo.
In secondo luogo, la
Regione rileva che il richiamo che l'Avvocatura dello Stato fa all'art. 44
dello Statuto della Valle d'Aosta é basato sull'errore di confondere l'ordine
pubblico, inteso come turbamento della quiete, che può mettere in pericolo la
sicurezza generale, con quel buon funzionamento degli uffici pubblici, con quel
prestigio degli organi amministrativi, che potrà designarsi anche con lo stesso
nome, ma che é cosa ben diversa dal concetto di ordine pubblico in senso
stretto e che lo stesso diritto distingue. E noto, infatti, che il termine di
ordine pubblico sfugge ad una troppo precisa definizione.
La difesa regionale
osserva che nel provvedimento impugnato la Giunta aveva testualmente parlato di
ordine pubblico inteso nella sua "accezione lata", in cui rientra
anche l'impossibilità morale che l'organo preposto al Comune continui ad esercitare
le sue funzioni, allorché la maggioranza dei suoi componenti risulta sottoposta
a procedimento penale. Ora, il compito di assicurare una buona amministrazione,
attraverso l'opera di funzionari forniti del dovuto prestigio, rientra nelle
attribuzioni della Giunta regionale, alla quale, pertanto, si deve riconoscere
il potere di esercitare un controllo non solo sugli atti degli enti locali, ma
anche sulle persone che li compongono, fino allo scioglimento degli enti, così
come, nella specie, la Regione ha fatto.
Pertanto, la Regione
conclude per la reiezione del ricorso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. - Con il ricorso
iscritto al n. 4 del Registro ricorsi 1961, e con successiva memoria depositata
in cancelleria il 29 aprile 1961, si impugna lo scioglimento
dell'amministrazione del Consorzio dei Comuni valdostani del bacino imbrifero
montano della Dora Baltea per i motivi posti a base del parallelo ricorso n. 3,
relativo allo scioglimento del Comune di Champorcher e di cui si é detto.
In aggiunta a quei
rilievi, l'Avvocatura dello Stato osserva, nella fattispecie, che la decisione
della Giunta regionale - la cui motivazione appare contraddittoria e perplessa
- viola l'art. 43 dello Statuto speciale, anche in relazione all'art. 149 della
legge comunale e provinciale del 1915, n. 148, ed agli artt. 165 e 166 della
legge comunale e provinciale del 1934, n. 383. Il citato art. 166 prevede
l'ipotesi di scioglimento del Consiglio, oltre che per motivi di ordine
pubblico, anche per gravi e persistenti violazioni di legge. In quest'ultima
ipotesi, però, come anche il Consiglio di Stato ha avuto occasione di rilevare,
perché si possa far luogo allo scioglimento, occorre il concorso di alcuni
requisiti, quali una ripetuta violazione di legge, intesa come norma imperativa
e non come precetto di buona amministrazione; l'invito a far cessare il
comportamento antigiuridico entro un termine prescritto; l'inutile decorso di
questo termine; l'insufficienza dei normali controlli. Ora, nella specie, non ricorreva
nessuno di questi requisiti, essendo il provvedimento della Regione basato sul
fatto del rinvio a giudizio del Presidente del Consorzio. Circostanza questa
che non legittimava lo scioglimento dell'amministrazione, ma che, a sensi
dell'art. 149 della legge del 1915, in relazione all'art. 165 del T.U. del
1934, costituisce solo causa di sospensione del Presidente.
La decisione della
Giunta viola perciò le disposizioni della legge statale, alla cui osservanza
l'art. 43 dello Statuto speciale subordina il potere di sciogliere le
amministrazioni locali. E la violazione della legge statale, quando costituisca
un limite al potere attribuito all'organo regionale, implica il vizio di
incompetenza costituzionale ed integra l'invasione della sfera di competenza
riservata allo Stato.
Pertanto,
l'Avvocatura chiede che, in accoglimento del ricorso, sia dichiarato che non
spetta alla Regione valdostana il potere di sciogliere l'amministrazione degli
enti locali per motivi d'ordine pubblico e, di conseguenza, sia annullato il
provvedimento adottato dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta.
A sua volta la
Regione della Valle d'Aosta, costituitasi anche nel presente giudizio, chiede
il rigetto del ricorso dello Stato per le seguenti ragioni.
Anzitutto, la
deliberazione, che scioglie l'amministrazione del Consorzio dei Comuni
valdostani del bacino imbrifero montano della Dora Baltea ha richiamato nelle
sue premesse le reiterate inadempienze del Consorzio e la sua persistente
resistenza ai richiami dell'Amministrazione regionale in sede di tutela, per
cui può omettersi tutto il discorso, fatto nel parallelo giudizio per lo
scioglimento del Comune di Champorcher, in materia di scioglimento per ragioni
d'ordine pubblico e su ciò che debba intendersi per ordine pubblico. Quindi,
anche a voler dare all'art. 43 dello Statuto della Valle il significato
restrittivo che l'Avvocatura crede di attribuirgli, e cioè il potere di
scioglimento per motivi diversi da quelli dell'ordine pubblico, la Giunta
regionale avrebbe sempre esercitato un proprio potere. E l'aver parlato, nella
motivazione del provvedimento, anche di motivi d'ordine pubblico, non significa
che la Giunta abbia ecceduto dai limiti della propria competenza.
In secondo luogo,
osserva la Regione che male é invocato, nel ricorso dello Stato, l'art. 149 del
T.U. del 1915 sulla rimozione del sindaco, per dedurne che, a seguito del
rinvio a giudizio del Presidente del Consorzio, la Regione poteva solo
dichiarare sospeso il Presidente dalla sua carica, ma non anche disporre lo
scioglimento dell'amministrazione consortile. La norma é male invocata perché
se le disposizioni relative ai Consigli comunali sono applicabili sic et
simpliciter anche alle amministrazioni consortili, non può dirsi che le
norme che toccano la persona del sindaco siano applicabili senza limitazioni ai
presidenti dei consorzi, perché le disposizioni che si riferiscono alla persona
del sindaco tengono conto della sua duplice qualità di capo
dell'amministrazione comunale e di ufficiale di governo, il che non si verifica
per i presidenti dei consorzi locali.
Inoltre, rileva la
Regione, richiamare l'art. 166 del T.U. del 1934, come fa l'Avvocatura dello
Stato, é controproducente per la tesi dello Stato. Infatti, il secondo comma
dell'articolo citato stabilisce - con formulazione generica e senza
distinguerne i motivi - che lo scioglimento é decretato dalla stessa autorità
che ha provveduto all'approvazione o costituzione del Consorzio. Poiché, nella
specie, trattasi di consorzi creati nel 1955 con provvedimento regionale, non
si può disconoscere allo stesso organo regionale il potere di procedere al suo
scioglimento.
Affermare poi, come
si fa nel ricorso, che nella fattispecie non esistevano gli estremi per lo
scioglimento del Consorzio, significa portare in questa sede elementi che
esulano dalla questione di legittimità costituzionale.
La Regione conclude
perché il ricorso dello Stato sia rigettato.
Con memorie di
identico contenuto, depositate il 10 maggio 1961, la difesa della Regione
illustra ulteriormente il proprio assunto.
Considerato
in diritto
1. - Le due cause,
avendo per oggetto questioni identiche, vengono decise con unica sentenza.
2. - É fuori
discussione che lo scioglimento del Consiglio comunale di Champorcher é stato
determinato da motivi di ordine pubblico. É, invece, controversa tra le parti
che cosa debba intendersi per "motivi di ordine pubblico" agli
effetti qui considerati. La difesa della Regione sostiene che ci si debba
riferire ad un concetto di ordine pubblico nella sua "accezione
lata", secondo la testuale espressione della deliberazione impugnata: ci
si debba, cioè, riferire non soltanto alla tutela della quiete e della
sicurezza pubblica, ma anche alla tutela del buon funzionamento degli uffici
pubblici e del prestigio degli organi amministrativi. Nell'ambito di questa
nozione acquisterebbe anche rilevanza l'impossibilità morale che l'organo
preposto al Comune continui ad esercitare le sue funzioni allorché la
maggioranza dei suoi componenti risulti sottoposta a procedimento penale.
La Corte non può
condividere questa tesi. Tra le diverse nozioni che dell'ordine pubblico si
hanno nella legislazione, la nozione da accettarsi ai fini dello scioglimento
dei Consigli comunali é quella che attiene alla sicurezza ed alla quiete pubblica.
Tale é il costante orientamento della dottrina e della giurisprudenza, della
quale sono noti gli sforzi sempre compiuti per fare rientrare in questa nozione
le situazioni più varie, pur di non incrinare il concetto fondamentale di
ordine pubblico nel senso tradizionalmente ricevuto in questa materia.
La tradizione trova
una salda conferma nella nuova Costituzione, essendo evidente come la tutela
delle autonomie locali postuli criteri restrittivi nella valutazione dei casi che
legittimano lo scioglimento dei normali organi amministrativi degli enti.
Sulla base di queste
premesse occorre interpretare il secondo comma dell'art. 43 dello Statuto per
la Valle d'Aosta.
É da rilevare, in
partenza, che il primo comma dello stesso articolo attribuisce alla Valle il
controllo sugli atti e non anche quello sugli organi. Il secondo comma dello
stesso articolo, che demanda alla Giunta regionale la facoltà di sciogliere i
Consigli dei Comuni e degli altri enti locali, deve essere, quindi,
interpretato non come espressione ed applicazione di un principio generale,
secondo cui tutti i poteri in questa materia spetterebbero alla Regione, ma
come norma speciale che deve essere inserita nel sistema tracciato dallo
Statuto in ordine ai rapporti che nella materia stessa intercorrono fra lo
Stato e la Regione.
É questo l'unico
criterio valido di interpretazione della norma. Difatti, non giovano i sussidi
dell'interpretazione letterale, né quelli tratti dalle norme precedenti o dalla
discussione avvenuta in seno all'Assemblea costituente.
Non varrebbe in
questo caso dire che, siccome la legge non distingue tra scioglimento per
motivi di ordine pubblico e scioglimento per persistente violazione di legge,
l'interprete non debba distinguere. Il capoverso dell'art. 43 si trova tra il
primo comma dello stesso articolo, che demanda alla Regione il controllo sugli
atti, e l'art. 44 che riserva allo Stato il mantenimento dell'ordine pubblico,
sia pure attraverso una delega al Presidente della Giunta regionale. É per
questo che una interpretazione soltanto letterale della norma in esame non
potrebbe condurre ad una esatta identificazione del suo significato.
Né giova il richiamo
dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, il
quale espressamente demandava al Consiglio della Valle lo scioglimento delle
Amministrazioni comunali per gravi motivi di ordine pubblico o per persistente
violazione della legge, dal momento che il sistema previsto da quel decreto non
é stato trasportato di peso nello Statuto. Mentre, infatti, il decreto del 1945
affidava, senza distinguere tra controllo sugli organi e controllo sugli atti,
al Presidente del Consiglio della Valle i poteri di vigilanza sulle
Amministrazioni comunali, alla Giunta la tutela ed al Consiglio lo scioglimento
delle Amministrazioni stesse, lo Statuto ha attribuito alla Regione il solo
potere di controllo sugli atti e specificamente alla Giunta regionale il potere
di scioglimento delle Amministrazioni.
E poiché é fuori
dubbio che il potere di scioglimento non rientra tra i poteri di controllo
sugli atti, il secondo comma dell'art. 43 non può essere assunto nello stesso
significato che aveva il secondo comma dell'art. 7, tanto più che la norma
dello Statuto non contiene la specificazione che si leggeva nella disposizione
del 1945.
E alla
chiarificazione non offre neppure elementi idonei la discussione che fu fatta
nell'Assemblea costituente in sede di approvazione dello Statuto.
Vero é che fu
respinto un emendamento con cui si proponeva la soppressione del secondo comma
dell'art. 44 del progetto (corrispondente all'art. 43 del testo definitivo), ma
é ugualmente vero che il mantenimento della disposizione fu giustificato dal
relatore nel senso che lo scioglimento spettasse al Presidente della Giunta
regionale, come successore del Prefetto.
Tutto ciò conferma
che l'unico elemento sicuro per procedere ad una esatta interpretazione del
secondo comma dell'art. 43 é quello tratto dal sistema dello Statuto: poiché,
da un canto, la materia del controllo sugli atti degli enti locali é di
spettanza della Regione, mentre, d'altro canto, la materia della tutela
dell'ordine pubblico é di spettanza dello Stato, la logica del sistema conduce
a far ritenere che lo scioglimento degli organi di tali enti deve competere
alla Regione quando causa del provvedimento sia la persistente violazione della
legge ed allo Stato quando la causa risieda nella tutela dell'ordine pubblico.
Resta il problema di
stabilire se il provvedimento, in questo secondo caso, rientri nella competenza
del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44 dello Statuto della
Valle.
Senza che occorra
procedere, in via generale, ad una disamina dei presupposti, dell'estensione e
dei limiti che la norma ora richiamata pone nei riguardi delle funzioni
delegate al Presidente della Giunta, basterà rilevare, ai fini della presente
controversia, che il potere di scioglimento degli organi degli enti locali non
può ritenersi compreso nella delega quando per le leggi statali (che per i casi
di scioglimento sono state espressamente richiamate nel secondo comma dell'art.
43 dello stesso Statuto) il provvedimento deve essere adottato con atto del
Capo dello Stato, essendo ovvio che i provvedimenti previsti dal primo comma
dell'art. 44 sono quelli che competono alle autorità locali.
Le considerazioni
esposte nei riguardi del provvedimento con cui é stato sciolto il Consiglio
comunale di Champorcher valgono integralmente anche nei riguardi dello
scioglimento dell'amministrazione del Consorzio dei Comuni valdostani del
bacino imbrifero montano della Dora Baltea.
Vero é che a base di
questo secondo provvedimento sta anche il motivo di persistente violazione
della legge, ma la Corte ritiene che in questa sede non si possa esaminare se,
eventualmente, il provvedimento possa restare ugualmente in piedi anche quando,
venendo meno la sua base di legittimità per una parte dei motivi su cui esso si
basava, ne sia rimasta integra un'altra parte, sufficiente a giustificare il
provvedimento stesso. Se questo talvolta può avvenire in sede di giudizio sulla
legittimità degli atti amministrativi, non può verificarsi in sede di conflitto
di attribuzione dove, accertata che sia l'incompetenza di un'autorità, il
relativo atto deve essere annullato, salvo per l'autorità stessa la possibilità
di rinnovarlo nell'ambito della propria competenza, se legittimo.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con
unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe:
dichiara che lo
scioglimento dei Consigli dei Comuni e degli altri enti locali della Valle
d'Aosta, quando sia determinato da motivi di ordine pubblico, é di competenza
diretta dello Stato;
annulla, in
conseguenza, i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale della Valle
d'Aosta del 6 dicembre 1960, con i quali vennero sciolti il Consiglio comunale
di Champorcher e l'amministrazione del Consorzio dei Comuni valdostani del
bacino imbrifero montano della Dora Baltea.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno
1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria l'11 luglio 1961.