SENTENZA N.
28
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo
27 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile
1960 dal Tribunale di Novara nel procedimento civile vertente tra Paggi
Giovanni e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 54 del
Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 137 del 4 giugno 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 marzo
1961 la relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi l'avv. Franco Agostini, per Paggi
Giovanni, l'avv. Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, e il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel procedimento civile vertente tra Paggi
Giovanni e l'I.N.P.S. il Tribunale di Novara ha pronunciato ordinanza in data 6
aprile 1960, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
affinché decida, se non sia da ritenersi illegittimo l'art. 27 del D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 2 e 37 della legge 4 aprile 1952,
n. 218, e 76 della Costituzione.
Nell'ordinanza si premette che il Paggi
vedeva respinta dal comitato esecutivo centrale dell'I.N.P.S. la domanda intesa
ad ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia in quanto, essendo egli
titolare di pensione a carico del Ministero dei trasporti-ferrovie dello Stato,
non avrebbe diritto alla pensione autonoma nell'assicurazione generale
obbligatoria, ma soltanto ad un supplemento, pari al 20 per cento dei
contributi versati, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.
Il Paggi conveniva, pertanto, in giudizio
l'I.N.P.S. ed eccepiva la illegittimità costituzionale, sotto il profilo dell'eccesso
di delega, del citato articolo 27, assumendo che il medesimo, emanato in virtù
dell'art. 37 della legge delegante 4 aprile 1952, n. 218, avrebbe modificato in
senso restrittivo le norme concernenti le pensioni di vecchiaia dell'I.N.P.S.
Per le quali, gli unici requisiti - tutti ricorrenti nella specie - per il
conseguimento della pensione di vecchiaia sono: il compimento del 60 anno di
età; un'anzianità assicurativa di almeno 15 anni e l'avvenuto versamento di n.
416 contributi settimanali (art. 2 cit. legge n. 218 del 1952).
A motivare la rilevanza della questione
sollevata e la non manifesta infondatezza di essa, nella ordinanza si osserva
che l'art. 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sia pure ad altri effetti,
riconosce il principio del cumulo delle pensioni, mentre l'art. 27 in questione
lo ha implicitamente negato con l'introdurre, in sua vece, il menzionato
supplemento di pensione in misura del 20 per cento dell'ammontare dei
contributi base "qualunque sia il numero dei contributi complessivamente
risultanti"; cioè, tanto nel caso in cui l'assicurato abbia maturato il
diritto alla pensione intera nell'assicurazione generale obbligatoria, quanto
nel caso opposto.
Si osserva, inoltre, che la legge delegante
aveva dato mandato al Governo di emanare norme di attuazione e di coordinamento
in conformità dei principi e dei criteri ai quali essa legge si informa e che
la norma dell'art. 27 della legge delegata non sembra possa considerarsi norma
di attuazione, in quanto contrasterebbe con le norme della legge alla quale
dovrebbe darsi attuazione, né di coordinamento, giacché va al di là di una
semplice armonizzazione di una serie di norme. L'ordinanza é stata ritualmente
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento, nonché pubblicata, per disposizione del Presidente
della Corte costituzionale, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 137
del 4 giugno 1960.
Si sono costituiti in giudizio sia il Paggi
che l'I.N.P.S. É intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il primo, rappresentato e difeso dall'avv. Vezio Crisafulli e
dall'avv, Franco Agostini con elezione di domicilio presso lo studio del primo,
in Via Pasubio, n. 1, ha dedotto quanto segue.
La delega era stata conferita al potere
esecutivo per emanare norme transitorie e di attuazione della legge 4 aprile
1952, n. 218, nonché per coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni
sociali con quelle della legge medesima. Conseguentemente, l'art. 27 della
citata legge delegata n. 818 concreterebbe un evidente eccesso di tale delega,
in quanto non solo non costituirebbe attuazione della su riportata legge n.
218, né potrebbe in alcun modo considerarsi norma di coordinamento di essa con
le altre norme che disciplinano le assicurazioni sociali, ma, anzi, sarebbe in
netto contrasto con l'una e le altre. Infatti, detto articolo disconosce il
diritto dell'assicurato, titolare di altra pensione sostitutiva
dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia ecc., ad ottenere
quest'ultima pensione, attribuendo, invece, il minore diritto ad un supplemento
di pensione pari al 20 per cento dell'ammontare dei contributi base con le
integrazioni di legge.
La stessa legge del 1952 e le altre
disposizioni, osserva ancora il Paggi, riconoscono il diritto dell'assicurato
alla pensione, anche se é in godimento di altro trattamento previdenziale, non
statuendo alcuna limitazione, anzi prevedendo espressamente il cumulo (art. 10
della legge n. 218 del 1952). L'assicurato in possesso dei prescritti requisiti
assicurativi ha diritto alla pensione di vecchiaia indipendentemente da altro
trattamento di quiescenza, trattandosi di un diritto soggettivo che non può
essere limitato se non con legge formale.
Dopo aver, poi, rammentato che già altre
disposizioni del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, sono state denunciate a questa
Corte perché violatrici dell'articolo 76 della Costituzione in quanto
contrastanti con i principi e criteri direttivi ai quali l'articolo 37 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, condizionava la validità delle norme delegate, il
Paggi conclude chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale
del ripetuto art. 27 per violazione dell'art. 76 della Costituzione.
L'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli
avvocati Massimo Aureli, Mario Pizzicannella, Guido Nardone e Pierino Pierini,
premette nelle proprie deduzioni (depositate il 18 giugno 1960) che uno dei
principi informatori dell'ordinamento previdenziale é quello che tende a
rendere in ogni caso possibile l'utilizzazione della contribuzione obbligatoria
versata dal lavoratore e con il suo concorso. E si citano, a riprova, gli
istituti della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria e del
coordinamento dell'assicurazione obbligatoria con quella facoltativa (artt. 57,
85, n. 2, 88, primo e secondo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e art.
25 del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422).
In applicazione del cennato principio -
continua l'I.N.P.S. - si é provveduto in ogni occasione a garantire al
lavoratore, passato dall’assicurazione obbligatoria ad un altro trattamento
previdenziale, il diritto di utilizzare l'assicurazione obbligatoria rimasta
interrotta, mediante la trasformazione del contributo obbligatorio in un
elemento accessorio e supplementare del trattamento speciale più favorevole,
misurato quasi sempre mediante il coefficiente del 20 per cento.
Per comprovare questa affermazione si
citano gli articoli: a) 32 del R.D.L. 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato
dalla legge 19 agosto 1938, n. 1560, per i marittimi; h) art. 11 del R.D. 24
luglio 1931, n. 1098, per il personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia; c) art. 15 R.D. 3 maggio 1937, n. 1021, per i dipendenti delle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; d) art. 14 del R.D.L. 12 maggio
1938, n. 908, per gli addetti alle gestioni appaltate delle imposte di consumo.
Il ripetuto principio avrebbe ricevuto il
suo completamento - sempre secondo l'I.N.P.S. - con la legge 2 aprile 1958, n.
322, che ha reso comunicanti i trattamenti speciali di previdenza con
l'assicurazione generale obbligatoria, in vista del medesimo fine della
utilizzazione previdenziale dell'intera vita di lavoro dell'assicurato.
Per confermare ulteriormente la esattezza
del proprio assunto, l'I.N.P.S. rileva:
a) che la legge 4 aprile 1952, n. 218, nel
disciplinare l'istituzione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione
obbligatoria ha, in certo modo, ristretta la possibilità del lavoratore, che ha
compiuto l'età pensionabile, di raggiungere i requisiti di contribuzione
richiesti per conseguire il diritto a pensione, in quanto ha posto come
condizione necessaria per ottenere di proseguire volontariamente il rapporto
assicurativo interrotto, il possesso dell'anno di contribuzione nel quinquennio
precedente l'interruzione (art. 5);
b) che la stessa legge ha definitivamente
ridisciplinato l'assicurazione facoltativa (art. 29), restituendole la sua
fisionomia propria di assicurazione basata sulla continuazione di risparmio e
commisurandone le prestazioni ai consueti coefficienti tecnici derivanti dalle
tavole di sopravvivenza, dopo aver provveduto a rivalutare i contributi versati
fino al 1957.
Da tale riordinamento sarebbe conseguita la
pratica impossibilità di utilizzare il contributo base obbligatorio (che si
trasforma in prestazione mediante l'applicazione di un coefficiente e di un
moltiplicatore fisso), come contributo facoltativo, poiché, dato il suo
simbolico valore - (che é presso a poco quello d'anteguerra)-, l'utilità che ne
ricaverebbe l'assicurato sarebbe irrisoria.
Ciò posto, il legislatore delegato -
argomenta l'I.N.P.S. - trovandosi a dover disciplinare la sorte delle
contribuzioni obbligatorie rimaste interrotte per il passaggio del lavoratore
nell'ambito di un trattamento particolare di previdenza, e sopravvenute in
seguito ad un' attività di lavoro subordinato intrapresa dopo maturato il
diritto a pensione, non poteva avvalersi degli istituti della prosecuzione
volontaria e della assicurazione facoltativa che la stessa legge n. 218, come
ora si é detto, aveva modificati e resi inadatti allo scopo di conseguire
l'attuazione del sopravvivente principio della conservazione della
contribuzione obbligatoria insufficiente. Ma lo stesso legislatore ha trovato
nell'art. 27 della legge n. 218 una direttiva, peraltro già attuata nei casi
particolari innanzi citati: quella direttiva, cioè, secondo la quale la
contribuzione versata dopo maturato il rischio non é inutile, ma attribuisce
all'assicurato un diritto ad un trattamento supplementare.
L'art. 27 del D.P.R. 26 aprile 1957, n.
818, attua, dunque, questa direttiva nell'intento di conservare e generalizzare
l'altra e principale finalità dell'ordinamento previdenziale: consentire al
lavoratore di utilizzare tutti i contributi versati durante la sua vita di
lavoro.
E poiché detta norma - conclude l'I.N.P.S.
- condiziona il diritto a tale supplemento al solo maturarsi del rischio,
rendendolo indipendente dai periodi di attesa e dai minimi di contribuzione
necessaria per ottenere la pensione (minimi e periodi secondo l'id quod
plerumque accidit irraggiungibili entro i limiti dell'età di 60 anni, per
chi ha compiuto la propria vita di lavoro fino a conseguire la pensione di un
trattamento speciale), la lieve diminuzione del valore che, in rari casi, il
supplemento subisce rispetto all'intera pensione, trova un ampio compenso anche
sotto il profilo economico.
Con ciò si intende, naturalmente, affermare
per qual via può ritenersi sanata l'eventuale illegittimità della norma. Con la
quale, invece, si ripete, si attua un coordinamento fra i principi della legge
n. 218 e quelli generali dell'ordinamento previdenziale, rispetto ad una
fattispecie - utilizzazione dei contributi obbligatori versati per periodi di
lavoro marginale - che era stata tenuta sempre presente dal legislatore
previdenziale; per la quale, peraltro, in seguito al sopravvenire della legge
delegante, occorreva disporre una nuova disciplina. Il che, uniformandosi ai
criteri (art. 27 legge n. 218 e legge speciale citata) della legge delegante
che l'ordinamento previdenziale dettava, compiutamente avrebbe fatto il
legislatore delegato.
Chiede, pertanto, l'I.N.P.S. che la Corte
dichiari manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità
costituzionale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura dello Stato, nell'atto di
intervento depositato il 30 aprile 1960 premette che la liquidazione di un
supplemento di pensione nella misura del 20 per cento dei contributi base,
preveduto nell'art. 27 impugnato, non é, come può apparire a prima vista, un
diniego di pensione, ma la fissazione della pensione nella misura normale
derivante dal sistema previdenziale contributivo, detrattane la parte, non
rilevante, di carattere assistenziale. E per chiarire tale assunto l'Avvocatura
osserva che secondo i principi generali di cui all'art. 2 della legge
delegante, la pensione viene liquidata nella misura del 45 per cento sulle
prime 1500 lire di contribuzione, del 33 per cento sulle seconde 1500 lire e
del 20 per cento su ogni residuo di contribuzione. Conseguentemente, il
supplemento in parola altro non é che una pensione liquidata in toto sulla base
del 20 per cento, senza tener conto delle aliquote particolari esistenti per le
prime 3000 lire di contribuzione.
La divergenza tra l'art. 27 e l'art. 2
consisterebbe, pertanto, non già nella sostituzione alla pensione di un
supplemento, ma nel calcolo della pensione senza tener conto delle più
favorevoli aliquote dettate per le prime 3000 lire di contribuzione.
Premette ancora l'Avvocatura che, in virtù
dell'art. 27, chi già dispone di pensione derivante da una forma sostitutiva di
assicurazione può utilizzare i contributi versati nell'assicurazione
obbligatoria generale, anche se essi non avrebbero dato, di per sé, il diritto
a prestazioni assicurative.
Si tratta, cioè, di una norma unica
relativa a tutti i contributi, sia a quelli che sarebbero andati perduti,
perché insufficienti a conferire il diritto a pensione, sia a quelli che,
invece, in via normale, avrebbero attribuito il diritto alla pensione
nell'assicurazione generale. La norma, pertanto, ha due aspetti: uno, nel quale
si rivela come più favorevole ai lavoratori assicurati; l'altro, nel quale
appare meno favorevole ad essi di quello che sarebbe risultato dalla
considerazione distinta e dal pieno cumulo delle prestazioni della
assicurazione obbligatoria e della forma sostitutiva.
Ciò premesso, si osserva che la
disposizione in parola indubbiamente non contrasta con la legge delegante e col
sistema quando stabilisce, riunendo le due assicurazioni, che le contribuzioni
sufficienti per il diritto a pensione, vengono considerate ai fini di
attribuire un supplemento a favore degli interessati.
Ma la disposizione appare legittima -
continua l'Avvocatura - anche per la parte in cui non attribuisce
all'assicurato il beneficio delle maggiori aliquote innanzi cennate.
La legge delegante - si argomenta - ha
tracciato all'art. 10 il criterio che le prestazioni della assicurazione
generale e quelle della forma sostitutiva debbono sommarsi e considerarsi come
unica prestazione rispetto ai limiti della pensione previsti dall'articolo
stesso.
Consegue da ciò, che quei benefici
eccezionali assistenziali i quali tendono a far raggiungere alla pensione nell'assicurazione
generale un livello da consentire un minimo di mantenimento, non possono
trovare applicazione quando il soggetto assicurato fruisca anche di altra
pensione in una delle forme cosiddette sostitutive. La legge delegata,
pertanto, interpretando le disposizioni precedenti, esattamente avrebbe
ritenuto che l'aliquota speciale fissata per le prime 3000 lire di
contribuzione rientri in quel gruppo di benefici che tendono ad assicurare il
livello minimo e che, quindi, non trovano applicazione quando si abbia il
cumulo delle forme pensionistiche. Benefici, ripetesi, di carattere
assistenziale che si aggiungono alla previdenza solo se necessari per
raggiungere il ripetuto minimo.
L'art. 27, quindi, é norma di attuazione
della legge delegante - conclude l'Avvocatura - più che nei suoi precisi
articoli, nei criteri generali che la informano, espressi dall'art. 10, ed é
anche norma di coordinamento, perché pone una disposizione generale che
contempla e supera quelle particolari conformi dettate dalle singole leggi
previdenziali, per gli stessi motivi volte a regolare il cumulo tra le
prestazioni nell'assicurazione obbligatoria e le prestazioni sostitutive.
Si chiede, pertanto, che la Corte respinga
la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 27 del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818.
Le parti hanno depositato, nei termini,
memorie illustrative.
La difesa del Paggi, ricollegandosi alle
precedenti deduzioni, rileva che il lavoratore assicurato nella assicurazione
obbligatoria di invalidità, vecchiaia ecc., indipendentemente dal fatto di
essere titolare di pensione in diversi trattamenti di previdenza, ha diritto
alla pensione della detta assicurazione obbligatoria, acquistando, con lo stato
giuridico di pensionato, determinati benefici economici. Gli artt. 2 e 10 della
legge del 1952, n. 218, confermano la cumulabilità dei due cennati trattamenti
di pensione. Soggiunge che la distinzione proposta dall'Avvocatura tra diritti
strettamente assicurativi e diritti assistenziali non ha fondamento nel regime
giuridico delle prestazioni in oggetto; che se mai potrebbero considerarsi
assistenziali le prestazioni previste dall'art. 10 citato ai fini di integrare
il minimo pensionabile anche quando non sia raggiunto con i contributi versati,
ma non le prestazioni previste in misura percentuale sui contributi effettivi
dall'art. 2, nella parte in cui questo modifica l'art. 12 del R.D.L. n. 636 del
1939.
Quanto al potere di coordinamento delegato
dall'art. 37 della legge del 1952, n. 218, esso dovrebbe riguardare il problema
della utilizzazione dei contributi versati nell'assicurazione obbligatoria del
lavoratore passato ad altro trattamento assicurativo; problema risoluto dagli
artt. 2 e 10 della citata legge del 1952 nel senso che, quando i contributi
sono sufficienti per il diritto alla pensione debbono essere calcolati
integralmente. L'articolo 27 della stessa legge disciplina, poi, la
utilizzazione dei versamenti effettuati dopo che il diritto a pensione é
maturato. Al legislatore delegato rimaneva a regolare l'utilizzazione dei
contributi versati prima che il diritto a pensione fosse maturato, ma
insufficienti a perfezionare tale diritto. Entro questi limiti si può
giustificare la norma impugnata.
Infine, le disposizioni delle leggi
speciali richiamate sono inconferenti ai finì della controversia.
La difesa dell'I.N.P.S. insiste
nell'affermare che l'art. 27 del decreto n. 818 del 1957 va inserito nelle
norme intese a garantire al lavoratore, specie nei casi in cui il rapporto
assicurativo rimane interrotto, la utilizzazione delle contribuzioni affluenti,
per titoli diversi, ma nascenti dalle esplicazioni di una attività lavorativa,
in fondi previdenziali distinti. Richiamandosi, poi, agli artt. 37 e 38 del R.
D. L.4 ottobre 1935, n. 1827, aggiunge che il legislatore ha voluto affidare
alle assicurazioni obbligatorie una funzione di tutela generale di tutti i
lavoratori compresi i pubblici dipendenti; che esiste una connessione tra
assicurazione generale e trattamenti sostitutivi, i quali condizionano il
sorgere dell'obbligo generale assicurativo, dando luogo ad entità giuridiche
vincolate quanto meno da una condizione di reciproca interpretazione in virtù
del principio della continuità del rapporto assicurativo, vigente
nell'ordinamento previdenziale.
Infine, il coordinamento dei due rapporti
previdenziali é stato regolato dall'art. 27 della legge delegata col principio
della supplementarità, desunto da quanto é stabilito dal legislatore ordinario
in casi analoghi e da direttive seguite dalla stessa legge delegante (ex artt.
12 e 27 legge 4 aprile 1952, n. 218).
L'Avvocatura dello Stato ritorna
sull'argomento, che l'ammontare dei contributi base, stabilito dalla norma
impugnata, non costituisce parte di pensione, ma la stessa pensione spettante
per l'assicurazione generale, decurtata da modesti coefficienti preferenziali;
ribadisce, inoltre, il carattere di norma di attuazione e di coordinamento
della disposizione dell'art. 27 della legge delegata.
All'udienza del 22 marzo 1961 la difesa
delle parti illustra ulteriormente i precedenti argomenti, insistendo nelle già
prese conclusioni.
Considerato
in diritto
La Corte é chiamata a decidere, se la norma
dell'art. 27 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (legge delegata), emanata in
virtù dell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (legge delegante), abbia
ecceduto i limiti della delega, in quanto stabilisce di corrispondere un
supplemento annuo del 20 per cento dell'ammontare dei contributi-base "...
ai beneficiari di pensioni a carico di forme obbligatorie previdenziali
sostitutive dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia... che abbiano
dato titolo alla esclusione o all'esonero da detta assicurazione ... qualunque
sia il numero dei contributi complessivamente risultanti..,
Presupposto di questa disposizione é che il
lavoratore, già assicurato nell'assicurazione generale obbligatoria e passato
ad un nuovo lavoro, coperto da forma sostitutiva di assicurazione, abbia
maturato il diritto a pensione a carico di quest'ultima. Il lavoratore,
relativamente all'originario rapporto assicurativo I.N.P.S., può avere
continuato a versare, col sistema della contribuzione volontaria (art. 16 legge
cit. n. 218), i contributi fino a completare l'ammontare stabilito per il
diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria; può, invece, avere versato
un numero di contributi insufficiente a coprire il minimo richiesto per il
diritto a pensione di detta assicurazione. L'ampia formulazione legislativa del
citato art. 27 consentirebbe di liquidare la posizione assicurativa I.N.P.S.
col coefficiente del 20 per cento dei contributi-base, qualunque sia il numero
dei contributi versati o accreditati. In tale modo il legislatore delegato
avrebbe inteso regolare gli effetti di due distinti rapporti previdenziali,
l'uno derivante dall'assicurazione obbligatoria generale, che può non essersi
perfezionato, l'altro originato da una forma sostitutiva di detta
assicurazione, che ha dato luogo ad un autonomo diritto a pensione. Ma così
disponendo, ha violato i limiti posti dalla delega (articolo 37 legge 4 aprile
1952, n. 218).
Giova, infatti, ricordare che per quanto
ampio possa considerarsi, il potere di coordinamento, oggetto di delega
legislativa, va inteso nel senso di colmare le lacune e disarmonie esistenti nel
settore del sistema giuridico cui la delega si riferisce; e che i principi
direttivi desunti dalla legge delegante non possano legittimare una norma in
contrasto con una disposizione della stessa legge delegante (Corte cost. sent. n. 16 del 19
gennaio 1957; sent.
n. 42 del 25 giugno 1958; sent. n. 24 del 18
aprile 1959, sent.
n. 2 dell'11 marzo 1961).
Ciò premesso, a sostegno della legittimità
dell'art. 27 si assume che il supplemento valutato in misura del 20 per cento
sulla contribuzione-base attua il principio, vigente nell'ordinamento
previdenziale, della utilizzazione dei contributi versati, di per sé
insufficienti a dare vita al diritto a pensione e che lo stesso coefficiente
del 20 per cento é stato assunto come criterio in varie norme della legge
delegante riguardanti il trattamento di posizioni assicurative. Ma le
disposizioni invocate o sono irrilevanti ai fini del decidere (esempio: R.D.L.
4 ottobre 1935, n. 1827, artt. 57, 85, n. 2, 88, commi primo e secondo; R.D. 28
agosto 1924, n. 1422, art. 25 secondo comma); o riguardano situazioni che il
legislatore ha creduto di regolare espressamente con norme che, non accogliendo
una disciplina né uniforme, né univoca, non possono dare vita ad un criterio
direttivo nella sfera previdenziale (esempio: R.D. 24 giugno 1931, n. 1098,
art. 11; R.D. 3 maggio 1937, n. 1021, art. 15; R.D. 20 ottobre 1939, n. 1863,
art. 14; legge 31 marzo 1956, n. 293, art. 17; R.D.L. 26 ottobre 1919, n. 1996,
art. 32, modificato dalla legge 19 agosto 1938, n. 1560, e dalla legge 25
luglio 1952, n. 915, art. 9). Né, tanto meno, si può ritenere che il
coefficiente del 20 per cento debba considerarsi un criterio adottato dalla
legge del 1952, giacché essa indica vari coefficienti con finalità diverse
(artt. 9, 12, 13, 18, 27 nel testo modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile
1952, n. 218). Ché, anzi, l'avere la legge delegante previsto particolari
situazioni assicurative, come quella del lavoratore che, con diritto a
pensione, continua a lavorare alle dipendenze altrui (art. 12), e del
lavoratore che differisce la liquidazione della pensione (art. 27), stabilendo
che i contributi versati dopo l'età pensionabile si traducono in un supplemento
di pensione calcolato in misura non uniforme, sta a significare che questa
materia é stata sottratta al potere delegato. Invero, trattandosi di porre
limiti ad un diritto soggettivo, quale é il diritto a pensione, riconosciuto
dalla legge delegante, come detti limiti non si possono desumere in via di
interpretazione da disposizioni che riguardano differenti situazioni
giuridiche, così non possono comprendersi nel potere di coordinamento, ove la
formulazione della delega non lo consenta.
Inoltre, il coefficiente del 20 per cento
disposto dall'art. 27, arbitrariamente decurta la pensione I.N.P.S. anche
nell'ipotesi dell'intero versamento di contributi, disconoscendo la possibilità
del cumulo delle due pensioni già perfezionate, la pensione ex assicurazione
obbligatoria e la pensione ex trattamento sostitutivo, ponendosi in contrasto
con la legge del 1952. E per quanto dal sistema legislativo previdenziale non
possa desumersi un principio per il coordinamento delle pensioni, tuttavia in
alcuni casi il cumulo é ammesso, come per la legge del 1952 n. 218. La quale
nell'art. 2 (artt. 9 e 12 del testo modificato) stabilisce che, quando
l'assicurato nell'assicurazione obbligatoria sia in possesso dei requisiti
richiesti (anzianità di età e di assicurazioni e minimo di contributi versati o
accreditati: nella specie l'assicurato aveva tali requisiti), ha diritto a
liquidare la pensione costituita da coefficienti espressamente stabiliti; e nel
successivo art. 10 prevede espressamente il cumulo, confermato da questa Corte
con la sentenza
n. 35 del 24 maggio 1960. Né, come vorrebbe la difesa, la disposizione
impugnata potrebbe legittimarsi, considerandola norma di collegamento tra le
due pensioni; perché nella legge delegante non é dato ravvisare nessuna
disposizione cui possa riferirsi l'art. 27. Ché anzi al collegamento provvede
lo stesso art. 10, il quale, dopo avere stabilito che le pensioni ex
assicurazioni obbligatorie non possono essere inferiori ad un determinato
minimo (comma secondo), soggiunge che tale integrazione non si applica a chi
fruisce di due pensioni, qualora, in virtù del cumulo, il pensionato abbia un
beneficio mensile superiore al cennato minimo garantito.
Si sostiene, infine, che l'art. 27 sia una
norma di attuazione del citato art. 10, in quanto precisa come il cumulo delle
due pensioni debba eseguirsi. Ma una norma in tale senso sarebbe superflua
perché, come si é detto, lo stesso art. 10 stabilisce le modalità del cumulo.
Rileva, da ultimo, la Corte che, essendo
state dichiarate incostituzionali varie norme del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818
(sent. n. 24 del
18 aprile 1959; sent. n. 34 del 24
maggio 1960; sent.
n. 35 del 24 maggio 1960; sent. n. 2 dell'11
marzo 1961), sia necessario che il legislatore riveda l'intera materia.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale
dell'articolo 27 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, sul riordinamento delle
pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con
riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 27 maggio
1961.