ORDINANZA N.
19
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del
D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1582 (contenente disposizioni per la formazione dei
ruoli delle imposte dirette per il primo semestre del 1952), promosso con
ordinanza emessa il 10 dicembre 1959 dalla Corte di appello di Bologna nel
procedimento civile vertente tra la Società per az. Emilio Medioli e figli e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 24 del Registro
ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del
26 marzo 1960.
Udita nell'udienza pubblica del 1 marzo
1961 la relazione del Giudice Antonio Manca;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Umberto Coronas, per l'Amministrazione delle finanze dello Stato;
Ritenuto che, con ordinanza del 10 dicembre
1959 la Corte di appello di Bologna ha sollevato la questione di legittimità
Costituzionale del D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1582 (contenente disposizioni per
la formazione dei ruoli delle imposte dirette per il primo semestre del 1952),
per contrasto con l'art. 76 della Costituzione e con il primo comma dell'art.
53;
che l'ordinanza, regolarmente notificata e
comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1960, n.
75;
che, in questa sede, si é costituita
l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza dell'Amministrazione
finanziaria, depositando le deduzioni il 14 marzo 1960 e una memoria
illustrativa l'11 febbraio 1961;
Considerato che, in pendenza del giudizio
davanti alla Corte costituzionale, é stata emanata la legge 25 febbraio 1960,
n. 163 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1960, n. 67),
concernente l'assestamento delle tassazioni riguardanti la imposta di ricchezza
mobile a carico di soggetti tassabili in base a bilancio, l'imposta sulle
società e l'imposta sulle obbligazioni;
che, nel primo comma dell'art. 2 di questa
legge, si stabilisce che l'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B,
già liquidata secondo le norme dell'art. 2 del D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1582,
sui bilanci chiusi nel corso dell'anno 1952, dev'essere nuovamente liquidata
con riferimento al periodo di imposta costituito dall'esercizio sociale
considerato dai bilanci medesimi;
che l'art. 2 della legge 25 febbraio 1960,
n. 163, si riferisce espressamente alle tassazioni per imposta di ricchezza
mobile contemplate nell'art. 2 del decreto del 4 novembre 1951 sopra citato,
che ha formato oggetto della impugnazione;
che, ciò posto, occorre che il giudice del
merito esamini se, date le nuove disposizioni riguardanti la tassazione delle
imposte predette, sussista tuttora la rilevanza delle questioni di
costituzionalità prospettate con l'ordinanza indicata in epigrafe;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla
Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1961.