ORDINANZA N.
14
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha deliberato in camera di consiglio la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e del decreto
legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, promosso con ordinanza
emessa il 28 maggio 1960 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento
penale a carico di Ferraiuolo Catello, iscritta al n. 69 del Registro ordinanze
1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 3
settembre 1960.
Ritenuto che nel procedimento penale
pendente dinanzi la Corte d'appello di Napoli a carico di Ferraiuolo Catello,
quale responsabile del delitto di cui all'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, per avere commerciato in
elettrodomestici senza essere munito della prescritta licenza, furono sollevate
varie questioni sulla legittimità costituzionale del detto decreto;
che, con ordinanza 28 maggio 1960, la Corte
d'appello ebbe a rilevare:
1) che il decreto legge luogotenenziale 25
giugno 1944, n. 151, con il quale erano stati attribuiti al Governo poteri legislativi
in considerazione della necessità ed urgenza derivanti dalla guerra, non
contiene alcuna delimitazione o direttiva circa l'ambito della delega, mentre
per principio fondamentale insito nella delegazione legislativa, vigente anche
prima della Costituzione, la delegazione stessa doveva essere limitata entro
confini dai quali il Governo non avrebbe dovuto esorbitare, onde lo stesso D.L.
Lgt. n. 151 del 1944, nonché il decreto legislativo 14 marzo 1945, n. 111,
emanato in virtù del primo, sarebbero viziati da illegittimità costituzionale e
in contrasto con gli artt. 70 e 77 della Costituzione;
2) che l'art. 2 del decreto legislativo
luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, sarebbe altresì in contrasto con l'art.
27 della Costituzione, perché concernerebbe la vendita immediata della merce
sequestrata e non si concilierebbe, quindi, con la presunzione di innocenza
posta a favore dell'imputato dallo stesso art. 27;
3) che il citato decreto legislativo
luogotenenziale n. 111 del 1945 affiderebbe alla competenza del Prefetto il
sequestro, in contrasto con il principio generale, seppure inespresso, della
divisione dei poteri, per cui, invece, la competenza spetta al magistrato;
4) che l'interessato non avrebbe alcuna
tutela giurisdizionale avverso il provvedimento di vendita della merce
sequestrata, per cui si concreterebbe una violazione dell'art. 113 della
Costituzione, che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi contro gli atti della pubblica Amministrazione;
che l'ordinanza, notificata il 25 giugno
1960 al Presidente del Consiglio, é stata comunicata ai Presidenti dei due rami
del Parlamento ed é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 3
settembre 1960. Nessuno si é costituito avanti alla Corte costituzionale, e la
causa é stata, quindi, trattata in camera di consiglio;
Considerato che la prima questione,
principale ed assorbente, perché inficerebbe di illegittimità costituzionale
non soltanto il decreto luogotenenziale n. 111 del 1945, ma, altresì, il
precedente D.L. n. 151 del 1944, col quale, in relazione allo stato eccezionale
della guerra e delle condizioni particolari in cui si era trovato il Paese,
erano stati conferiti al Governo straordinari poteri legislativi, é
manifestamente infondata. Come, infatti, varie volte questa Corte ha ritenuto,
col decreto legge luogotenenziale n. 151 del 1944 non venne conferita al
Governo una normale delegazione legislativa ad emanare norme giuridiche su
determinate materie, ma gli fu attribuito, in vista di quelle circostanze, un
generale ed autonomo potere legislativo, onde é esclusa, al riguardo,
l'applicabilità dei principi costituzionali in materia di ordinaria delegazione
legislativa e i provvedimenti emanati non erano soggetti a convalida o ratifica
(v. sentenze 25
giugno 1957, n. 103, e 23 giugno 1960, n.
46). Né, in contrasto con tale assunto, la Corte d'appello ha addotto nella
sua ordinanza alcun nuovo motivo, che non fosse già stato esaminato da questa
Corte;
Considerato, sulle altre questioni in via
subordinata proposte con l'ordinanza:
che, per quanto riguarda i punti secondo e
terzo, come sopra riferiti, non risulta che la Corte d'appello si sia proposta
la questione circa la possibilità del proseguimento dell'azione penale
indipendentemente dalla procedura amministrativa di immissione delle merci
sequestrate al consumo, consentita dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 14
marzo 1945, n. 111;
che tale indagine, che attiene alla
rilevanza del proposto incidente di costituzionalità, tanto più si imponeva in
quanto non risulta accertato che le merci sequestrate e trasportate alla
depositeria comunale siano poi state effettivamente immesse al consumo col
procedimento amministrativo accennato;
che, in ordine, infine, al punto quarto, la
Corte d'appello dà per ammesso che mancherebbe ogni tutela giurisdizionale
avverso il provvedimento che dispone la vendita della merce, riscontrando in
ciò la violazione dell'art. 113 della Costituzione, mentre nel decreto
luogotenenziale impugnato non é stabilita remora alcuna al generale principio
del diritto alla tutela giurisdizionale;
che, rispetto a queste altre questioni, é,
pertanto, necessario un nuovo giudizio sulla loro rilevanza da parte della
Corte d'appello;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione proposta con l'ordinanza 28 maggio 1960 della Corte d'appello di
Napoli sulla legittimità del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, e del decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, in
riferimento agli artt. 70 e 77 della Costituzione;
rinvia gli atti alla Corte d'appello per un
nuovo giudizio sulla rilevanza delle altre questioni proposte in via
subordinata con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17
marzo 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1961.