Ordinanza n. 10 del 1961
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ORDINANZA N. 10

ANNO 1961

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 6 luglio 1939, n. 1092, contro l'urbanesimo, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza del 17 ottobre 1959 emessa dal Pretore di Bitonto nel procedimento penale a carico di De Candia Gioacchino, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 28 novembre 1959;

2) ordinanza del 12 ottobre 1959 emessa dal Pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Sarnelli Rosanna, iscritta al n. 128 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 31 dicembre 1959;

3) ordinanza del 29 febbraio 1960 emessa dal Tribunale di Roma nella causa civile istituita da Cervelli Domenico contro il Comune di Roma, iscritta al n. 62 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 25 giugno 1960.

Udita nell'udienza pubblica dello febbraio 1961 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi gli avvocati Mario Colamartino e Ubaldo Prosperetti, per il Comune di Roma.

Ritenuto che nel procedimento penale pendente davanti al Pretore di Bitonto a carico di De Candia Gioacchino, imputato della contravvenzione agli artt. 2 e 10 legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo, per avere assunto operai senza la prescritta autorizzazione, fu sollevata dalla difesa dell'imputato questione circa la legittimità costituzionale dei detti articoli, in riferimento alle norme di cui agli artt. 2, 3, 16, 35 e 120 della Costituzione;

che il Pretore, ritenendo la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio, con ordinanza del 17 ottobre 1959, debitamente notificata, comunicata e pubblicata ai sensi di legge, ne rimetteva l'esame alla Corte costituzionale;

che nel procedimento pendente dinanzi al Pretore di Napoli a carico di Sarnelli Rosanna, imputata di contravvenzione agli artt. 2 legge 27 dicembre 1956, n, 1423, e 157 T.U. delle leggi di p.s., per aver violato la diffida della Questura di Napoli con la quale le era stato imposto di rientrare nel Comune di Villaricca, il Pretore sollevò, di ufficio, la questione della legittimità costituzionale della citata legge n. 1092 del 1939, in relazione al principio della libertà di soggiorno di cui all'art. 16 della Costituzione, e, con ordinanza 12 ottobre 1959, debitamente notificata, comunicata e pubblicata, rimetteva gli atti a questa Corte;

che, infine, nel giudizio civile istituito dinanzi al Tribunale di Roma da Cervelli Domenico contro il Comune di Roma per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla negata iscrizione in anagrafe, l'attore denunciò la illegittimità costituzionale della medesima legge n. 1092 del 1939 perché in contrasto col citato art. 16 della Costituzione, e il Tribunale, ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione sollevata, con ordinanza 29 febbraio 1960, rinviava gli atti a questa Corte per la sua risoluzione;

che, in quest'ultimo giudizio, si é costituito il Comune di Roma difeso dagli avvocati Mario Colamartino e Ubaldo Prosperetti, i quali con le deduzioni e con memoria, pur non negando che alcune norme della legge del 1939 siano incostituzionali, fanno alcune osservazioni sulla portata dell'art. 16 della Costituzione;

Considerato che, nelle more del giudizio dinanzi a questa Corte, é stata emanata la legge 10 febbraio 1961, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 18 febbraio 1961, con la quale, fra l'altro, sono state abrogate (art. 1) la legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne, e la legge, della cui legittimità costituzionale si discute, 6 luglio 1939, n. 1092;

che, per siffatto sopravvenuto evento, può rendersi necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione sottoposta alla Corte costituzionale, sia nei giudizi penali che in quello civile;

che tale valutazione é di competenza delle Autorità giudiziarie dinanzi alle quali la questione di costituzionalità é sorta, epperò alle medesime vanno rinviati gli atti rispettivi;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie competenti.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 marzo 1961.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI

 

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1961