ORDINANZA N.
4
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha deliberato in camera di consiglio la
seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292),
concernente la assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle
imprese private, promossi con le seguenti ordinanze:
a) ordinanza 9 febbraio 1960 della Corte di
appello di Catanzaro nel procedimento civile tra la Soc. per az. "Goffredo
Manfredi" per costruzioni ed esercizi industriali e Corrado Gregorio,
iscritta al numero 87 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 267 del 29 ottobre 1960;
b) ordinanza 9 febbraio 1960 della Corte di
appello di Catanzaro nel procedimento civile tra la Soc. per az. "Goffredo
Manfredi" per costruzioni ed esercizi industriali e Vasta Antonio,
iscritta al numero 88 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 254 del 15 ottobre 1960;
Ritenuto che con le ordinanze sopra
indicate é stata proposta alla Corte costituzionale la questione sulla
legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9
aprile 1953, n. 292), concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati e
invalidi del lavoro nelle imprese private, in riferimento agli artt. 38 e 41
della Costituzione;
che nei giudizi davanti a questa Corte
costituzionale nessuna delle parti si é costituita;
Considerato che la Corte ha già preso in
esame la questione proposta, dichiarandola non fondata con la sentenza
n. 38 dell'8 giugno 1960 (del cui
dispositivo é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
155 del 25 giugno 1960);
che non sussistono ragioni per una diversa
decisione della questione, riproposta alla Corte sotto gli stessi profili
esaminati nel giudizio definito con la sentenza sopra citata;
Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24
marzo 1956);
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione, proposta con le ordinanze indicate in epigrafe, sulla legittimità
costituzionale delle norme contenute nel D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222
(ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente l'assunzione
obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private;
ordina che gli atti siano restituiti alla
Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28
febbraio 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1961.