Ordinanza n. 4 del 1961
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ORDINANZA N. 4

ANNO 1961

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente  

ORDINANZA 

nei giudizi di legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente la assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle imprese private, promossi con le seguenti ordinanze:

a) ordinanza 9 febbraio 1960 della Corte di appello di Catanzaro nel procedimento civile tra la Soc. per az. "Goffredo Manfredi" per costruzioni ed esercizi industriali e Corrado Gregorio, iscritta al numero 87 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 29 ottobre 1960;

b) ordinanza 9 febbraio 1960 della Corte di appello di Catanzaro nel procedimento civile tra la Soc. per az. "Goffredo Manfredi" per costruzioni ed esercizi industriali e Vasta Antonio, iscritta al numero 88 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 15 ottobre 1960;

Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate é stata proposta alla Corte costituzionale la questione sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle imprese private, in riferimento agli artt. 38 e 41 della Costituzione;

che nei giudizi davanti a questa Corte costituzionale nessuna delle parti si é costituita;

Considerato che la Corte ha già preso in esame la questione proposta, dichiarandola non fondata con la sentenza n. 38 dell'8 giugno 1960 (del cui dispositivo é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 25 giugno 1960);

che non sussistono ragioni per una diversa decisione della questione, riproposta alla Corte sotto gli stessi profili esaminati nel giudizio definito con la sentenza sopra citata;

Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione, proposta con le ordinanze indicate in epigrafe, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nel D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private;

ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di appello di Catanzaro.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1961.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1961.