SENTENZA
N. 75
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 29
novembre 1952, n. 2717, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1959 dalla Corte
di appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra Ricci Carlo Alberto
e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del
Fucino, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con l'intervento di
Bracci Olga vedova Ricci, iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1959 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 5 dicembre
1959.
Udita nell'udienza
pubblica del 7 dicembre 1960 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini;
uditi gli avvocati Sebastiano
Luigi Noto e Vincenzo Vacirca, per Ricci Carlo Alberto, l'avv. Guido Astuti,
per l'Ente Maremma, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco
Agrò, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Ritenuto in fatto
Con decreto 29 novembre
1952, n. 2717, del Presidente della Repubblica, venne disposto il trasferimento
all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del
Fucino, di terreni di proprietà di Ricci Carlo Alberto posti in Pomarance
(Pisa), per complessivi Ha. 63.19.67, con reddito dominicale di lire 12.704,15
attribuendoglisi l'indennizzo di lire 1.418.994,67.
Nel corso del
giudizio per retrocessione dei beni espropriati, promosso contro il Ministero
dell'agricoltura e contro l'Ente Maremma davanti al Tribunale di Firenze con
atto notificato il 21 e il 24 marzo 1953, il Ricci sollevò la questione di
legittimità costituzionale avverso il citato decreto presidenziale per diversi
motivi, tra i quali quello concernente l'applicazione dei dati del nuovo
catasto ai fini del calcolo della percentuale di scorporo.
Il Tribunale con
sentenza 25 novembre 1954-12 febbraio 1955 respingeva la domanda dell'attore.
Proponendo appello con atto 26 aprile 1955 avverso la detta sentenza, il Ricci
insistette sui motivi esposti nel giudizio di primo grado, aggiungendone altri
e chiedendo, quindi, che fosse disposta la sospensione del giudizio e fossero
rimesse le questioni di legittimità costituzionale del decreto presidenziale
del 29 novembre 1952, n. 2717, alla Corte costituzionale.
Con ordinanza del 20
aprile 1959 la Corte di appello di Firenze respinse come manifestamente
infondate le varie questioni di illegittimità costituzionale prospettate dal
Ricci, salvo quella con la quale egli, premesso che il calcolo della
percentuale di scorporo fu, nel caso, effettuato applicando i dati del nuovo
catasto entrato in attuazione nel Comune di Pomarance successivamente
all'entrata in vigore della legge 21 ottobre 1950, n. 841, assumeva che con ciò
il decreto presidenziale n. 2717 del 1952 aveva violato l'art. 4 della legge,
secondo cui, ai fini dello scorporo, il reddito dell'intera proprietà é
determinato dall'applicazione della tariffa di estimo in vigore al 1 gennaio
1943, con riferimento alla consistenza stabilizzata al 15 novembre 1949.
In proposito, la
Corte di Firenze si é richiamata alla sentenza 15
novembre 1958, n. 70, della Corte costituzionale, la quale, decidendo una
identica questione, ha affermato il principio che ai fini della applicazione
della tabella di scorporo annessa alla legge stralcio, si deve tenere conto dei
dati risultanti dal catasto in vigore alla data del 15 novembre 1949.
L'ordinanza della
Corte di appello di Firenze ritualmente notificata alle parti e al Presidente
del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle Camere, é stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1959, n. 295.
Nei termini di legge
si sono costituiti nel presente giudizio l'ing. Carlo Alberto Ricci, l'Ente
Maremma e il Ministero della agricoltura e delle foreste.
La difesa del Ricci
ha depositato delle deduzioni nelle quali sostiene, riferendosi a varie
sentenze della Corte costituzionale, che l'impugnato D.P.R. 29 novembre 1952,
n. 2717, é viziato di eccesso di delega legislativa per avere applicato, ai
fini dello scorporo, i dati del nuovo catasto entrato in attuazione nel Comune
di Pomarance successivamente all'entrata in vigore della legge 21 ottobre 1950,
n. 841, e non, invece, le risultanze catastali al 15 novembre 1949, e inoltre
per avere incluso nello scorporo anche i boschi che in Comune di Pomarance sono
soggetti al vincolo idrogeologico, come da attestazione dell'Ispettorato
dipartimentale del Ministero dell'agricoltura.
La difesa dell'Ente
Maremma fa del pari riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 70 e 71 del 1958, con le quali venne deciso che ai fini dello scorporo si deve aver
riguardo ai dati del catasto in conservazione alla data del 15 novembre 1949
per il classamento, la qualità di coltura e l'estensione dei terreni; ma assume
che nelle fattispecie decise dalla Corte si trattava di proprietà che in base
ai dati catastali vigenti al 15 novembre 1949 avevano un reddito dominicale
imponibile inferiore alla somma di lire 30.000, e cioè inferiore alla quota
base esente da scorporo, mentre nel caso in esame trattasi, invece, di una
proprietà che sarebbe suscettibile di espropriazione anche secondo i dati del
catasto vigente al 15 novembre 1949, avendo un reddito superiore a lire
trentamila. Sostiene, poi, che il termine "consistenza" usato
dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, significa
"quantità", non già classificazione catastale, e che la data del 15
novembre 1949 debba tenersi presente unicamente per quanto concerne la
determinazione del patrimonio dei soggetti passivi al fine di rendere
irrilevanti le alienazioni e gli acquisti avvenuti dopo tale data e da
assoggettare all'espropriazione solo i patrimoni che a tale data avevano un
reddito imponibile dominicale totale superiore a lire trentamila.
Questa
interpretazione dell'art. 4 troverebbe conferma nella norma del successivo art.
6 della stessa legge n. 841, per cui "nelle zone dove sono in vigore i
vecchi catasti l'Ente espropriante e il proprietario espropriato hanno facoltà
di ricorso ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile
per ogni questione riflettente la non corrispondenza dell'estensione, della
classe di produttività e della quantità di coltura del fondo rispetto ai dati
risultanti dal catasto". La legge, cioè, avrebbe preso in considerazione
le risultanze catastali al momento della sua entrata in vigore, non alla data
del 15 novembre 1949. Secondo l'Ente la prova della fondatezza della sua tesi é
costituita dagli artt. 1 e 4 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in quanto
l'art. 1, secondo comma, lett. a, fa riferimento esplicito alla ipotesi di
terreni espropriati "secondo redditi rilevati dal nuovo catasto, già in
conservazione all'atto della pubblicazione dei piani particolareggiati di
espropriazione", e l'art. 4 dispone che nei Comuni "dove era in
vigore il vecchio catasto, alla data di pubblicazione dei piani
particolareggiati di espropriazione, l'indennità viene liquidata nella misura
indicata nei decreti di espropriazione"; cosicché il riferimento alla data
di pubblicazione dei piani sarebbe determinante.
In via subordinata,
la difesa dell'Ente rileva che, qualora la Corte dovesse ritenere la
illegittimità costituzionale del decreto in questione, il vizio di
illegittimità dovrebbe incidere solo pro parte sul contenuto del provvedimento,
in quanto abbia potuto determinare, con riferimento ai dati del nuovo catasto
anziché a quelli del vecchio catasto vigente il 15 novembre 1949,
l'espropriazione di una estensione superiore a quella da calcolare in base
all'art. 4 della legge n. 841. Conclude chiedendo che venga dichiarata
infondata la proposta questione di legittimità costituzionale.
Per il Ministero
dell'agricoltura e foreste l'Avvocatura generale dello Stato ha presentato le
deduzioni in data 22 settembre 1959, nelle quali anzitutto sostiene
l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta dalla
Corte di appello di Firenze con l'ordinanza in esame, adducendo che questa,
nonostante l'apparente completezza della motivazione, é lacunosa, in quanto non
rende conto della rilevanza della questione ai fini della decisione del
giudizio principale, e, in definitiva, lascia incerti sull'oggetto stesso della
questione medesima.
Nel merito esprime
dubbi e perplessità circa il principio affermato nella sentenza della Corte
costituzionale n. 70 del 1958, ove allo stesso si dia valore generale ed
assoluto. Sembra alla difesa del Ministero dell'agricoltura che l'art. 4 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, debba essere considerato nella luce interpretativa
che su di esso proietterebbe l'art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 156, che
prevede espressamente l'ipotesi che terreni, ricadenti in zone a vecchio
catasto alla data del 28 marzo 1947, siano stati espropriati secondo redditi
rilevati dal nuovo catasto, già in conservazione alla data dei piani
particolareggiati di espropriazione.
Dalla lettera della
disposizione in esame, l'Avvocatura dello Stato desume che il legislatore non
solo ha considerato legittima l'espropriazione avvenuta sulla base di dati (e
di redditi), vigenti all'atto della pubblicazione dei piani di esproprio, anche
se diversi da quelli in vigore al 15 novembre 1949, ma che ha dettato una
speciale disciplina normativa ad hoc. Il disposto dell'art. 1, primo capoverso,
lett. a, della citata legge non sarebbe un precetto autonomo e slegato, ma
formerebbe sistema con il meccanismo legislativo escogitato per la liquidazione
dell'indennità, tanto nel primo comma dello stesso art. 1, quanto nel
successivo art. 4.
Pertanto,
l'Avvocatura dello Stato conclude perché la Corte costituzionale dichiari
inammissibile quanto meno allo stato degli atti, o comunque infondata la
questione di legittimità costituzionale proposta dalla Corte di appello di
Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Successivamente e nei
termini le parti hanno presentato delle memorie.
Nella memoria a
stampa del 24 novembre 1960, la difesa del Ricci insiste nelle precedenti tesi.
Combattendo l'eccezione sollevata dalle controparti in ordine all'insufficienza
del giudizio di rilevanza della questione di legittimità costituzionale
formulato dalla Corte di appello, richiama le sentenze della Corte
costituzionale n. 60 del 25 maggio 1957 e n. 4 del 27 gennaio 1959, sostenendo che é inammissibile il sindacato
della Corte costituzionale sul merito del giudizio di rilevanza. Il carattere
meramente delibativo dell'atto del giudice che prospetta la questione di
legittimità costituzionale permetterebbe che, una volta affermata la identità
della questione stessa con altra già decisa alla Corte (sent. n. 70 del 15 novembre 1958), l'ordinanza sia sufficientemente motivata,
anche se soltanto per relationem.
Per quanto riguarda
la diversità delle fattispecie tra il caso presente e quello della citata
sentenza n. 70 del 1958, asserita dall'Ente Maremma, la difesa del Ricci si richiama
a quanto essa ha sostenuto nel giudizio di merito - e cioé che il reddito
dominicale della proprietà, ai fini dello scorporo, avrebbe dovuto essere
valutato in lire 28.699,58 (vale a dire, come nel caso della sentenza n. 70, in una somma inferiore a lire 30.000, e
quindi esente) assumendo che l'ordinanza della Corte di appello ha accolto
implicitamente questi dati come un suo presupposto logico-giuridico. Ammettere
che l'Ente Maremma possa ora fornire il calcolo della quota scorporabile in
base al vecchio catasto si risolverebbe, si dice, in un inammissibile sindacato
sul merito del giudizio di rilevanza.
La difesa del Ricci,
infine, nega che la legge 15 marzo 1956, n. 156, possa essere invocata al fine
di ottenere un cambiamento della giurisprudenza della Corte
sull'interpretazione dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950, giacché la legge
del 1956 non avrebbe a che vedere con i criteri attinenti al calcolo della
quota di scorporo, limitandosi ad integrare le norme per la liquidazione della
indennità.
Nella memoria del 21
novembre 1960 l'Ente Maremma dichiara di non insistere, di fronte alla costante
giurisprudenza della Corte costituzionale, nella richiesta di svincolare dalla
data 15 novembre 1949 il riferimento dei dati catastali; ma sostiene che non
potrebbe in ogni caso arrivarsi ad una dichiarazione di illegittimità
costituzionale totale del decreto impugnato, sibbene soltanto parziale. Adduce
all'uopo dei dati di confronto tra la situazione della proprietà terriera del
Ricci secondo il nuovo catasto e quella del vecchio catasto; dai quali dati si
desumerebbe che secondo le risultanze del vecchio catasto la proprietà del
Ricci sarebbe sempre sottoposta a scorporo pur in misura inferiore a quella
fissata dall'impugnato decreto di espropriazione.
Per quanto riguarda i
boschi inclusi nello scorporo l'Ente Maremma afferma che "la pretesa
illegittimità costituzionale non sussiste, perché la norma dell'art. 5 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, cui la controparte si riferisce, é stata
modificata dall'art. 7 della legge 18 maggio 1951, n. 333", che autorizza
l'espropriazione di limitate superfici boschive soggette a vincolo
idrogeologico.
Nella memoria del 22
novembre 1960, la difesa del Ministero dell'agricoltura e foreste insiste nelle
argomentazioni già svolte, sottolineando che, dato che il Ricci non ha fornito
la prova del torto subito, la questione di legittimità costituzionale del
decreto di espropriazione é prematura, e che, in ogni caso, non essendo
l'interessato esente totalmente dallo scorporo, il Ricci potrebbe solo fare una
questione di indennità - non ammissibile peraltro in questa sede.
Considerato
in diritto
Sull'eccezione di
inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla
rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta dalle Corte di
appello di Firenze con l'ordinanza del 20 aprile 1959, é da osservare che
questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudizio di rilevanza é di
competenza esclusiva del giudice di merito, e che é insindacabile da parte
della Corte costituzionale, salvo nel caso di omessa o insufficiente
motivazione.
Ora, l'ordinanza in
esame non può considerarsi, come sostiene l'Avvocatura generale dello Stato,
lacunosa, non soltanto perché da tutto il suo contesto risulta la rilevanza
della proposta questione ai fini della decisione del giudizio principale, ma
anche perché nel passo specifico riguardante la questione, l'ordinanza,
riferendosi agli assunti del Ricci, richiama, da un lato, l'addotto errore di
applicazione dei dati del nuovo catasto di Pomarance entrato in attuazione dopo
il 15 novembre 1949, ed indica, dall'altro, con chiarezza l'oggetto di essa
questione, l'assunta violazione cioè dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950,
n. 841.
L'eccezione
pregiudiziale di inammissibilità della proposta questione va, quindi, respinta.
Per quanto riguarda
il merito, le difese delle parti hanno addotto dati e rilievi di fatto relativi
alla condizione della proprietà terriera del Ricci secondo le risultanze del
vecchio catasto in vigore nel Comune di Pomarance al 15 novembre 1949,
sottoponendoli all'esame della Corte al fine di dimostrare rispettivamente i
loro contrastanti assunti: la difesa del Ricci, da una parte, per dimostrare
che, in base ai dati da essa indicati come risultanti dal vecchio catasto, la
di lui proprietà terriera aveva un reddito imponibile dominicale totale
inferiore alla somma di lire 30.000, e che pertanto era esente da scorporo ed in
ogni caso non sottoponibile che allo scorporo di una estensione irrilevante di
ettari; e, d'altra parte, la difesa dell'Ente Maremma e del Ministero
dell'agricoltura per dimostrare che, anche secondo le risultanze del vecchio
catasto, la proprietà terriera del Ricci aveva un reddito dominicale imponibile
totale superiore alle lire 30.000, e che, pertanto, il decreto presidenziale
impugnato non é inficiato dall'indicato vizio di legittimità costituzionale, e
che in ogni caso non ne sarebbe viziato che in parte, in quanto, riferendosi ai
dati del nuovo catasto, possa avere disposto lo scorporo di una estensione
superiore a quella prevista dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Ma l'accertamento e
la valutazione degli addotti dati di fatto, su cui per giunta le parti non sono
d'accordo, competono al giudice del così detto giudizio principale.
Ora nell'ordinanza in
esame la questione proposta é una, e precisamente questa: "se il
sopracitato decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2717, tenendo conto, ai
fini del calcolo della percentuale di scorporo, dei dati del nuovo catasto
entrato in attuazione nel Comune di Pomarance nel 1951, abbia violato l'art. 4
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e sia, pertanto, viziato di illegittimità
costituzionale".
La questione, della
quale la Corte si é diverse volte occupata, é stata da essa risolta sempre nel
senso che bisogna, secondo il disposto dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950,
tenere conto, ai fini del calcolo dell'eventuale scorporo, dei dati risultanti
dal catasto al 15 novembre 1949, e che conseguentemente sono viziati di
illegittimità costituzionale quei provvedimenti di scorporo che hanno posto a
base del calcolo i dati del nuovo catasto entrato in attuazione dopo quel
giorno.
La difesa dell'Ente
Maremma e l'Avvocatura generale dello Stato assumono che l'art. 4 suddetto
dovrebbe essere considerato nella luce interpretativa che su di esso
proietterebbe l'art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 156, e che
conseguentemente sarebbe legittimo l'esproprio avvenuto sulla base di dati
approvati anche nel tempo successivo al 15 novembre 1949 sino al giorno della
pubblicazione dei piani di esproprio.
Ma quest'ultima legge
detta "norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi
di riforma agraria", e non apporta innovazioni ai criteri stabiliti
nell'art. 4 della legge del 1950, n. 841, per i calcoli relativi alla procedura
dell'espropriazione.
Nel sistema dell'art.
4, la data anzidetta del 15 novembre 1949 costituisce un termine costante ed invalicabile
di riferimento in riguardo agli elementi che debbono prendersi in
considerazione ai fini dello scorporo e della determinazione della superficie
da scorporare.
Il provvedimento di
espropriazione che, come quello in esame, é stato emesso sulla base dei dati
risultanti dal nuovo catasto entrato in attuazione dopo il 15 novembre 1949,
ha, quindi, violato le norme dell'art. 4 della legge del 1950, n. 841, e perciò
non può sottrarsi alla dichiarazione di illegittimità nella parte che risulti
essere superiore a quella che in base al vecchio catasto era consentito
espropriare.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinta ogni
eccezione pregiudiziale;
dichiara
l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del
29 novembre 1952, n. 2717, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950,
n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto il
computo ai fini dell'espropriazione é stato eseguito sulla base dei dati del
nuovo catasto entrato in attuazione nel Comune di Pomarance dopo i 15 novembre
1949.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 dicembre
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI.
Depositata in
Cancelleria il 30 dicembre 1960.