ORDINANZA
N. 69
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904,
promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1960 dalla Corte d'appello di Firenze
nel procedimento civile vertente tra la Soc. per az. concessioni e costruzioni
autostrade (S. A. C. C. A.), e la Soc. per az. riscossione imposte (S. A. R.
I.) e il Comune di Barberino di Mugello, iscritta al n. 50 del Registro
ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131
del 28 maggio 1960.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 23 novembre 1960 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Giunio
Bruto Leati, per la Società riscossione imposte, e il sostituto avvocato
generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto che nel
corso di un giudizio vertente davanti alla Corte d'appello di Firenze tra la
Soc. per az. concessioni e costruzioni autostrade (S. A. C. C. A.), da una
parte, il Comune di Barberino di Mugello e la Soc. per az. riscossione imposte
(S. A. R. I.), dall'altra, fu sollevata dalla S. A. C. C. A., appellante, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 13 agosto 1959,
n. 904, intitolata "Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade
statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del
programma autostradale", il quale esenta dalle imposte di consumo i
materiali occorrenti per la costruzione, manutenzione e riparazione di strade e
autostrade eseguite dall'A.N.A.S. a totale suo carico o di proprietà dello
Stato per virtù di legge o di convenzione, ad eccezione dei materiali posti in
opera alla data di entrata in vigore della legge e di quelli occorrenti per le
autostrade "appaltate, ma non ancora iniziate" sempre all'atto
dell'entrata in vigore della legge, per le quali si stabilisce la
corresponsione dell'imposta di consumo in misura fissa per ogni chilometro;
che davanti alla
Corte d'appello la S. A. C. C. A. sostenne che l'espressione "appaltate ma
non ancora iniziate", che si legge in quell'articolo, fosse frutto di
un'arbitraria modificazione dell'altra espressione, la sola realmente votata
dalla Commissione del Senato, "appaltate, ma non ancora eseguite",
apportata dal presidente della Commissione in sede di coordinamento, in
violazione della norma contenuta nell'art. 72 della Costituzione;
che la Corte
d'appello di Firenze ritenne rilevante e non manifestamente infondata la
proposta questione e con ordinanza 18 marzo 1960 sospese il giudizio e rimise
gli atti alla Corte;
che detta ordinanza
fu notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 aprile
1960, che lo stesso giorno fu comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento, e fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 28 maggio 1960;
che nel presente
giudizio si sono costituiti la S. A. R. I., il Comune di Barberino di Mugello
ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante il deposito
delle deduzioni avvenuto, rispettivamente, il 10 maggio, il 17 giugno e il 23
aprile 1960, concludendo concordemente per la non fondatezza della questione di
legittimità costituzionale;
che non si é invece
costituita la S. A. C. C. A.;
che nelle more del
presente giudizio é sopravvenuta la legge 16 settembre 1960 n. 1013, la quale
ha sostituito l'art. 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, fissando la sua
decorrenza a partire dal 18 novembre 1959 e cioè dalla data nella quale era
entrata in vigore la legge n. 904 del 1959;
che alla pubblica
udienza del 23 novembre 1960 le parti costituite nel giudizio hanno rinunziato
alla discussione;
Considerato che la
sopravvenuta legge 16 settembre 1960, n. 1013, può rendere necessaria una nuova
valutazione della rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione
sottoposta alla Corte costituzionale, valutazione di competenza del giudice a
quo;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti alla Corte di appello di Firenze;
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI.
Depositata in
Cancelleria il 29 novembre 1960.