SENTENZA
N. 68
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 47 del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217,
promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1959 dalla Corte di appello di Roma
nel procedimento penale a carico di Scialanga Alfonso, iscritta al n. 18 del
Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 63 del 12 marzo 1960.
Udita nell'udienza
pubblica del 26 ottobre 1960 la relazione del Giudice Giuseppe Cappi;
uditi gli avvocati
Pietro D'Ovidio e Cristoforo Barberio Corsetti, per Scialanga Alfonso.
Ritenuto
in fatto
Con rapporto in data
18 dicembre 1954, il Comando del nucleo di polizia investigativa della Guardia
di finanza di Roma denunciava all'Autorità giudiziaria tali Scialanga Alfonso e
Olivieri Nello, per avere, il giorno precedente, in concorso tra loro, posto in
circolazione una notevole quantità di olio di semi, con bolletta di
legittimazione intestata a persona (Giovannini Francesco), del tutto estranea
all'affare, se non addirittura inesistente.
Con sentenza 8
novembre 1957, il Tribunale di Roma, mentre assolveva l'Olivieri per non aver
commesso il fatto, condannava lo Scialanga, per il delitto di cui all'art. 16
del D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323, alla multa di L. 730.730.
L'imputato proponeva
appello, deducendo, in via pregiudiziale, la nullità degli atti successivi al
suo interrogatorio in istruttoria, per non essere stato notificato al
difensore, come richiesto dall'art. 304 Cod. proc. pen., il relativo avviso di
deposito, e sostenendo, altresì, nel merito, che comunque non lo si sarebbe
dovuto condannare. Per quanto, infatti, la suddetta bolletta di legittimazione
fosse formalmente irregolare, l'imposta era stata egualmente, interamente, e
tempestivamente pagata.
La Corte di appello,
in accoglimento del primo motivo, annullava la sentenza del Tribunale. La Corte
di cassazione, però, su ricorso del P. M., riteneva che l'art. 304 Cod. proc.
pen., non fosse applicabile ai procedimenti istruiti con rito sommario e
annullava la sentenza della Corte di appello.
Nel successivo
giudizio di rinvio, davanti ad altra Sezione della stessa Corte di appello, la
difesa, in via pregiudiziale, opponeva la illegittimità costituzionale del decreto
legge 30 ottobre 1952, n. 1323:
1) per non essersi
indicato nel decreto legge il caso straordinario e urgente per cui era stata
emanato;
2) perché nell'art.
16 si erano violati, senza espressa deroga, i limiti di cui all'art. 24 del
Cod. pen., quanto alla misura della pena.
Inoltre, la difesa
sosteneva che, a norma dell'art. 2 Cod. pen., avrebbe dovuto applicarsi, nel
giudizio a quo, anziché il contestato art. 16 del citato decreto legge, il
combinato disposto dell'art. 2 della legge di conversione, 20 dicembre 1952, n.
1385, e dell'art. 47 del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, del quale anche, però,
denunciava la illegittimità costituzionale.
Udito il P. M., che
concludeva per l'immediato rigetto della eccezione, la Corte di appello di
Roma, con ordinanza 28 novembre 1959, ritenuto che la eccezione medesima,
limitatamente al terzo motivo, non fosse manifestamente infondata, disponeva la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Eseguiti gli
adempimenti di rito, si costituiva, davanti alla Corte costituzionale, il solo
Scialanga. Nelle sue deduzioni, in data 8 febbraio 1960, si illustravano e si
svolgevano le questioni sollevate davanti alla Corte di appello di Roma.
Riguardo al terzo dei motivi summenzionati, l'unico dichiarato non manifestamente
infondato dalla Corte, ci si fondava soprattutto sul fatto che con la legge 20
dicembre 1954, il decreto legge 30 ottobre 1952 era stato bensì convertito in
legge, ma con emendamenti. In particolare, con l'art. 2, il Governo era stato
delegato ad emanare, entro sei mesi, norme complementari e integrative, nonché
a precisare e a definire le misure di vigilanza e di controllo per
l'accertamento della imposta di fabbricazione sugli oli di semi. Si era,
inoltre, stabilito che le violazioni di tali norme potevano essere punite solo
con ammenda.
Di conseguenza -
secondo la difesa dello Scialanga, - nel T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217,
emanato in base a tale delegazione, per il reato di cui all'articolo impugnato
nel summenzionato terzo motivo (art. 47) - nel quale si era riprodotto senza la
minima differenza, il contenuto dell'art. 16 del decreto legge 30 ottobre 1952
- non sarebbe stato possibile comminare la pena della multa, come invece era
stato fatto, ma solo la pena dell'ammenda, né darsi natura di delitto ad una
infrazione che, per espressa statuizione di legge, avrebbe dovuto essere,
invece, ridotta a contravvenzione. Non c'é stato intervento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e non sono state presentate memorie.
Considerato
in diritto
La Corte rileva che
l'ordinanza della Corte di appello risente manifestamente della complessità e,
ben si può dire, della confusione provocata dalla lunghezza e dalle inconsuete
complicazioni del giudizio di merito, passato attraverso numerose fasi.
L'ordinanza inizia
ricordando che la difesa dell'imputato aveva sollevato la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 15 e 16, terzo comma, del decreto legge
30 ottobre 1952, n. 1323, ma poi, dopo aver dichiarato manifestamente infondati
i due primi motivi indicati dalla difesa dell'imputato, ha limitato la
questione di costituzionalità all'art. 47 del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217,
per "avere detto articolo comminato la pena della multa in luogo
dell'ammenda come stabilito dalla legge delega".
La delegazione, a cui
si riferisce l'ordinanza della Corte, é contenuta nell'art. 2 della legge 20
dicembre 1952, n. 2385, il quale dispone: "II Governo é delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme complementari ed integrative dirette a stabilire le percentuali di
tolleranza sulle lavorazioni dei semi oleosi, le caratteristiche degli oli
raffinati di semi; nonché a precisare e definire le misure di vigilanza e di
controllo per il regolare accertamento dell'imposta.
"Le violazioni
alle norme da emanarsi in base alla presente delega potranno essere punite con
l'ammenda che, in deroga all'art. 26 del Cod. pen. e successive modificazioni,
potrà raggiungere, nel massimo, un milione di lire".
Le norme complementari
ed integrative, delle quali é menzione nell'art. 2 della legge 20 dicembre
1952, furono emanate dal Governo, in base alla delegazione contenuta nel detto
articolo, con il D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, consistente in ben 34 articoli,
in nessuno dei quali vi é la disposizione riprodotta nell'art. 47 del T.U. 22
dicembre 1954, n. 1217. La detta disposizione é contenuta nel terzo comma
dell'art. 16 del decreto legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito in legge,
senza alcuna modificazione su questo punto, con la stessa legge 20 dicembre
1952, n. 2385 (art. 1).
In conseguenza, nel
T.U., che il Governo fu autorizzato ad emanare dall'art. 3 della legge medesima
20 dicembre 1952 e da quella successiva 29 ottobre 1954, n. 1073, la
disposizione é stata riprodotta quale era formulata nel decreto legge 30
ottobre 1952, non essendo essa una norma complementare o integrativa, alla
quale soltanto potrebbe riferirsi l'art. 2 della legge 20 dicembre 1952,
inesattamente invocata dalla difesa dello Scialanga e nell'ordinanza della
Corte di appello.
Volendo ricercare
quale potesse essere il ragionamento dello Scialanga per sostenere la propria
tesi difensiva si potrebbe ritenere che egli pretendesse che la delega
dell'art. 2 legge 20 dicembre 1952, n. 2385, obbligasse il delegato, cioè il
Governo, non solo ad emanare nuove norme complementari e integrative, ma anche
a modificare le norme legislative preesistenti, in quanto invece della ammenda
comminassero la multa; pretesa questa dello Scialanga manifestamente arbitraria.
Le suesposte
considerazioni portano a concludere che l'art. 47 del T.U. e conseguentemente
la comminata pena della multa non sono viziate da illegittimità costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione proposta con l'ordinanza 28 novembre 1959 dalla Corte di appello
di Roma, sulla legittimità costituzionale dell'art. 47 del T.U. 22 dicembre
1954, n. 1217.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI.
Depositata in
Cancelleria il 29 novembre 1960.