ORDINANZA
N. 63
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, promossi con le seguenti ordinanze:
ordinanza 10 dicembre
1959 del Tribunale di Brescia emessa nel procedimento civile vertente tra
Franzoni Giuseppe e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al
n. 38 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23
aprile 1960, n. 100;
ordinanza 10 dicembre
1959 del Tribunale di Brescia emessa nel procedimento civile vertente tra
Ferretto Antonio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al
n. 39 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23
aprile 1960, n. 100;
ordinanza 10 dicembre
1959 del Tribunale di Brescia emessa nel procedimento civile vertente tra
Serina Celeste e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.
40 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23
aprile 1960, n. 100;
ordinanza 29 marzo
1960 del Tribunale di Sassari emessa nel procedimento civile vertente tra
Dessole Antonio ed altri, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
iscritta al n. 59 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 25 giugno 1960, n. 155.
Ritenuto che con le
suddette ordinanze la Corte é stata investita della questione di legittimità
costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 32 del D.P.R. 26 aprile 1957, n.
818, nella parte in cui dispone il divieto del cumulo della indennità di
disoccupazione con la pensione, assumendo si la violazione dell'art. 76 della
Costituzione, in quanto il legislatore delegato, con la disposizione impugnata,
avrebbe oltrepassato i limiti stabiliti dalla legge delega 4 aprile 1952, n.
218;
Considerato che la
Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi su tale questione con la sentenza n. 34 del 24 maggio 1960, pubblicata il 31 maggio successivo, con la
quale la citata disposizione é stata dichiarata costituzionalmente illegittima;
che, per effetto
della detta sentenza, l'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n.
818, nella parte in Cui dispone il divieto del cumulo come innanzi indicato, ha
cessato di avere efficacia, onde più non può discutersi della proposta
questione;
che, in conseguenza,
la Corte, sulla medesima questione comunque successivamente proposta, non può
che dichiararne la manifesta infondatezza (art. 26, secondo comma, legge 11
marzo 1953, n. 87, e art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con le
sopra menzionate ordinanze dei Tribunali di Brescia e di Sassari in seguito
alla pubblicazione della sentenza n. 34 del 24 maggio 1960;
ordina la
restituzione degli atti alle competenti Autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'8 novembre 1960.
Gaetano AZZARITI - Gaspare
AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI
AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio
PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI.
Depositata in
Cancelleria il 16 novembre 1960.