Ordinanza n. 63 del 1960
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ORDINANZA N. 63

ANNO 1960

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Prof. GASPARE AMBROSINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promossi con le seguenti ordinanze:

ordinanza 10 dicembre 1959 del Tribunale di Brescia emessa nel procedimento civile vertente tra Franzoni Giuseppe e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 38 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1960, n. 100;

ordinanza 10 dicembre 1959 del Tribunale di Brescia emessa nel procedimento civile vertente tra Ferretto Antonio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1960, n. 100;

ordinanza 10 dicembre 1959 del Tribunale di Brescia emessa nel procedimento civile vertente tra Serina Celeste e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1960, n. 100;

ordinanza 29 marzo 1960 del Tribunale di Sassari emessa nel procedimento civile vertente tra Dessole Antonio ed altri, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 59 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1960, n. 155.

Ritenuto che con le suddette ordinanze la Corte é stata investita della questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 32 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui dispone il divieto del cumulo della indennità di disoccupazione con la pensione, assumendo si la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in quanto il legislatore delegato, con la disposizione impugnata, avrebbe oltrepassato i limiti stabiliti dalla legge delega 4 aprile 1952, n. 218;

Considerato che la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi su tale questione con la sentenza n. 34 del 24 maggio 1960, pubblicata il 31 maggio successivo, con la quale la citata disposizione é stata dichiarata costituzionalmente illegittima;

che, per effetto della detta sentenza, l'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in Cui dispone il divieto del cumulo come innanzi indicato, ha cessato di avere efficacia, onde più non può discutersi della proposta questione;

che, in conseguenza, la Corte, sulla medesima questione comunque successivamente proposta, non può che dichiararne la manifesta infondatezza (art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con le sopra menzionate ordinanze dei Tribunali di Brescia e di Sassari in seguito alla pubblicazione della sentenza n. 34 del 24 maggio 1960;

ordina la restituzione degli atti alle competenti Autorità giudiziarie.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1960.

Gaetano AZZARITI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI.

 

Depositata in Cancelleria il 16 novembre 1960.