SENTENZA
N. 60
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 27
dicembre 1952, nn. 3838 e 3839, promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre
1959 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente tra
Sacchetti Beatrice e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale,
iscritta al n. 126 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 316 del 31 dicembre 1959.
Vista la dichiarazione
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 12 ottobre 1960 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini;
uditi l'avv. Domenico
Mario De Leva, per Sacchetti Beatrice, l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma,
e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
La signora Francesca
Guglielmi in Sacchetti, proprietaria della tenuta denominata
"Farnesiana", dell'estensione complessiva di Ha. 3.443.84.94, sita in
territorio di Allumiere e in territorio di Tarquinia, per atto del notaio
Pampersi di Civitavecchia in data 30 marzo 1945, divise la sua proprietà in
quattro parti, donandone tre di quasi uguale valore rispettivamente alle figlie
Maria, Carolina e Beatrice, e trattenendo per sé la parte restante.
La questione verte
sulla quota donata alla figlia Beatrice Sacchetti in Pagani Planca Incoronati,
e precisamente sulla parte di tale quota sita in territorio di Allumiere, la cui
estensione, agli effetti dell'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
é calcolata diversamente dalla signora Beatrice, da un lato, e dall'Ente per la
colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino,
dall'altro.
In data 21 dicembre
1951 l'Ente Maremma depositò i piani particolareggiati di esproprio nei
riguardi della Beatrice Sacchetti, determinando la complessiva consistenza
delle di lei proprietà di Allumiere e di Tarquinia in Ha. 1096.12.33; e ciò
attenendosi alle risultanze catastali del vecchio catasto alla data del 15
novembre 1949, per cui, sommando la proprietà di Allumiere, che risultava
dell'estensione di Ha. 716.19.10, a quella di Tarquinia di Ha. 369. 17.40, si
arrivava all'incirca alla superficie complessiva di Ha. 1096.12.33.
La signora Beatrice
Sacchetti ricorse all'Ente Maremma per chiedere la rettifica dell'errore
materiale di tale computo, adducendo che l'estensione complessiva delle sue
proprietà era di Ha. 898.04.12 e non di Ha. 1096.12.33, quale era indicata nei
piani di esproprio, giacché l'estensione della proprietà di Allumiere ammontava
soltanto ad Ha. 498.70.18 e non ad Ha. 716.19.10.
In seguito a questo
reclamo l'Ente Maremma attribuì i due cento ettari di differenza alle sorelle
di Beatrice, Maria e Carolina Sacchetti, formulando, nei riguardi di esse, due
suppletivi piani di esproprio, contro i quali però le suddette Maria e Carolina
produssero ricorso all'Ente il quale, riconoscendone la fondatezza, ritornò in
definitiva ai primitivi piani di esproprio in riguardo alla Beatrice Sacchetti,
ritenendola proprietaria anche dei suddetti duecento ettari, talché predispose
l'esproprio calcolando la superficie complessiva delle di lei proprietà in Ha.
1096.12.33 e non in Ha. 898.04.12. Sulla base di questo secondo dato vennero
emanati nei riguardi della Beatrice Sacchetti i due decreti presidenziali di
scorporo nn. 3838 e 3839 del 27 dicembre 1952.
Con atto di citazione
del 19 novembre 1953 la signora Beatrice Sacchetti chiamò in giudizio davanti
al Tribunale di Roma l'Ente Maremma per sentire dichiarare che i decreti
presidenziali nn. 3838 e 3839 avevano erroneamente determinato la superficie
espropriabile in Ha. 1096.12.33, in quanto i terreni donati dalla madre a
Beatrice per il territorio di Allumiere, erano della estensione non di Ha.
716.19.10, ma di Ha. 498.70.18, secondo quanto risultava dall'atto di donazione
del 1945, dal reclamo presentato dalla madre di Beatrice il 12 marzo 1949 e dal
nuovo catasto di Allumiere entrato in attivazione il 1 dicembre 1952, prima
cioè dell'emanazione dei decreti presidenziali di esproprio.
Il Tribunale di Roma,
con sentenza 18 marzo - 13 maggio 1955, risolse in via incidentale la questione
di legittimità costituzionale dei decreti di scorporo negando che essi avevano
esorbitato dalla legge di delega. Osservò il Tribunale che l'Ente aveva
giustamente tenuto conto dei dati di superficie del vecchio catasto di
Allumiere, vigente alla data del 15 novembre 1949, e che, non avendo la
marchesa Beatrice Sacchetti presentato ricorso contro i piani di esproprio ai
sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la sua domanda doveva
essere respinta.
Contro tale sentenza
la signora Beatrice Sacchetti interpose appello avanti alla Corte di appello di
Roma, chiedendo in via principale il risarcimento dei danni che assumeva
provocatile dal comportamento dell'Ente Maremma, ed in via subordinata la
dichiarazione di illegittimità costituzionale dei decreti presidenziali di
esproprio.
Accogliendo la
domanda subordinata, la Corte di appello, con ordinanza del 24 ottobre 1959, ha
dichiarato che l'eccezione di legittimità costituzionale é rilevante, e che non
é manifestamente infondata.
Tenuto per fermo che
la rettificazione del vecchio catasto fu operata di ufficio con la formazione
del nuovo catasto, e che la Beatrice Sacchetti non presentò ricorso a termini
dell'art. 6 della legge n. 841, l'ordinanza pone il quesito "se la
preclusione di contestazioni circa la estensione di terreni, derivante dal
mancato esercizio della facoltà di ricorso alla Commissione censuaria centrale
(a termini del succitato art. 6), sia operante anche quando la rettificazione
sia stata operata di ufficio, mediante la attivazione del nuovo catasto,
avvenuta anteriormente alla espropriazione".
Disposta la
sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, l'ordinanza é stata regolarmente notificata alle parti, al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento, ed é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 316
del 31 dicembre 1959.
La signora Sacchetti
si é costituita nel presente giudizio depositando delle deduzioni a stampa in
data 13 gennaio 1960, cui ha fatto seguito una memoria in data 29 settembre
1960.
La difesa Sacchetti
sostiene che l'Ente commise una serie di errori: un primo errore non tenendo
presente che nell'atto di donazione la consistenza complessiva della quota
donata alla Beatrice é tassativamente indicata in Ha. 898.04.12. Nell'atto
suddetto si dice bensì che l'assegnazione é fatta "a corpo e non a
misura", ma questa deve considerarsi una frase di stile, che comunque non
ammetterebbe un limite di tolleranza superiore al 5 per cento contemplato
dall'art. 1538 Cod. civ.; limite questo che il provvedimento di esproprio nei
confronti della Beatrice ha largamente superato.
L'Ente avrebbe
commesso un ulteriore errore quando, accogliendo il reclamo della Beatrice,
attribuì i 200 ettari di differenza alle di lei sorelle Maria e Carolina, e più
ancora quando, accogliendo i reclami prodotti da queste ultime contro i piani
suppletivi di esproprio pubblicati nei loro riguardi, riconsiderò i suddetti
200 ettari come appartenenti alla Beatrice e ritornò ai precedenti piani di
esproprio coi quali si attribuiva alla Beatrice una proprietà dell'estensione
complessiva di Ha. 1096.12.33, invece di quella di Ha. 898.04.12.
Di fronte ai ricorsi
prima della Beatrice Sacchetti e poi delle di lei sorelle Maria e Carolina,
l'Ente avrebbe dovuto "non irrigidirsi nella nuda ed errata indicazione
del vecchio catasto di Allumiere", ma approfondire lo studio della
situazione allo scopo di ben individuare le tre proprietà, e specialmente
quella della Beatrice, la cui consistenza era, in realtà, di Ha. 898.04.12,
secondo l'indicazione fatta nell'atto di donazione, la correzione disposta nel
giugno 1949 dalla Commissione censuaria di Allumiere in seguito al reclamo
della marchesa Guglielmi madre della Beatrice, e le risultanze precise del
nuovo catasto di Allumiere entrato in conservazione prima della emanazione dei
decreti di esproprio; dati tutti ai quali l'Ente avrebbe dovuto attenersi e non
si attenne.
Per quanto si
riferisce al mancato esercizio da parte della Beatrice della facoltà di ricorso
contro il piano di esproprio ai sensi dell'art. 6 della legge n. 841, la di lei
difesa sostiene che tale ricorso non occorreva perché si sarebbe trattato di
rettificare un puro e semplice errore materiale per cui ai proprietari spetta
la facoltà di ricorso prevista dall'art. 4 della legge n. 230 del 1950; ricorso
che la Beatrice produsse all'Ente Maremma appena furono pubblicati i piani di
esproprio. Dal confronto tra l'art. 6 della legge n. 841 con l'art. 4 della
legge n. 230 si ricaverebbe che la esclusione di qualsiasi ricorso, prevista
nell'ultimo capoverso dell'art. 6, varrebbe soltanto quando sono in
contestazione, nelle zone a vecchio catasto, la qualità e la classe dei
terreni, non anche quando il ricorso attiene alla non corrispondenza della
estensione della proprietà. Il ricorso previsto dall'art. 4 della legge n. 230
per gli errori materiali dei piani di esproprio, quindi, sarebbe concorrente
con quello contemplato dall'art. 6 della legge n. 841. E, nella specie,
sottolinea la difesa, si trattava di un errore materiale.
Si conclude, quindi,
sostenendo che i due decreti presidenziali sono illegittimi perché hanno
violato gli artt. 42, 70, 76 e 77 p. p. della Costituzione, nonché le leggi di
delega 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, ed in particolare
l'art. 4 di quest'ultima legge.
In via subordinata,
la difesa deduce la violazione degli artt. 25 e 117 della Costituzione, perché
in seguito al comportamento dell'Ente Maremma (che, dopo avere accolto, con la
pubblicazione dei piani suppletivi di esproprio a carico di Maria e Carolina il
ricorso di Beatrice Sacchetti, ripristinò l'errore in cui prima era incorso per
il calcolo della proprietà della Beatrice) - l'interessata non avrebbe più
potuto tutelare i suoi diritti con i mezzi che la legge consentiva.
L'Ente per la
colonizzazione della maremma tosco-laziale ha depositato le sue deduzioni in
data 19 gennaio 1960 ed una memoria in data 26 settembre 1960.
La difesa dell'Ente,
richiamandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui le
leggi delegate di esproprio, in base all'art. 4 della legge di delega 21
ottobre 1950, n. 841, dovevano tenere conto non solo della consistenza della
proprietà, ma anche dei dati catastali relativi alla superficie, la qualità e
la classe dei terreni al 15 novembre 1949, sostiene che l'Ente si é proprio
attenuto a tali dati per calcolare la consistenza della proprietà di Beatrice
Sacchetti.
Per quanto riguarda
il titolo di acquisto, si assume, che l'oggetto della donazione é con
precisione indicato nelle particelle catastali, e che la volontà di donare il
terreno corrispondente a quelle particelle é del pari chiaramente manifestata
dalla espressione che la donazione era fatta "a corpo e non a
misura". E per quanto riguarda i dati catastali, si deduce che i dati del
vecchio catasto di Allumiere davano, in base alle particelle indicate, una
superficie complessiva non di Ha. 498.70.18, ma di Ha. 716.19.10, cioè la
superficie tenuta a base, unitamente a quella dei terreni di Tarquinia, dai
decreti presidenziali di esproprio.
Se la Sacchetti
avesse voluto contestare che le particelle indicate nel rogito Pampersi non
corrispondevano alla superficie indicata nel vecchio catasto, avrebbe dovuto
farlo ai sensi e nei termini dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
presentando ricorso alla Commissione censuaria centrale. "Una diversa
interpretazione condurrebbe a sostenere che rientrava nei compiti o nei poteri
dell'Ente compilatore dei piani la verifica caso per caso della corrispondenza
dei dati catastali alla situazione effettiva: ma tutto il sistema della c. d.
legge stralcio esclude che agli enti di riforma fosse conferito un tale potere.
Gli enti avevano l'obbligo tassativo di attenersi ai dati certi risultanti dal
catasto per quanto riguardava la estensione dei terreni, la qualità e classe
delle colture; e, in caso di contestazioni concernenti i terreni a vecchio
catasto, dovevano attenersi alle decisioni della Commissione censuaria centrale
tempestivamente adita. La Sacchetti non può invocare un ingiusto danno, in
quanto essa non si é servita del mezzo che la legge le metteva a disposizione.
"E pertanto,
conclude l'Ente Maremma, in mancanza del ricorso di cui all'art. 6 della legge
21 ottobre 1950, n. 841, i decreti di esproprio sono stati legittimamente
emessi nell'ambito della delega sulla base dei dati catastali vigenti al 15
novembre 1949, e vigenti ancora alla data della pubblicazione dei piani
particolareggiati di esproprio".
In via subordinata,
poi, per il caso che la Corte non accolga questa tesi, la difesa dell'Ente fa
presente che la denunziata illegittimità dei due decreti di espropriazione non
comporterebbe la declaratoria della illegittimità totale di essi, bensì
soltanto parziale, "in quanto, in tale denegatissima ipotesi, sarebbe
stata espropriata una superficie superiore a quella scorporabile, per avere
calcolato la quota di scorporo sulla base della superficie complessiva di Ha.
1095 circa, anziché di Ha. 877 circa".
L'Avvocatura generale
dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, é
intervenuta nel presente giudizio, presentando le sue deduzioni in data 12
gennaio 1960 e una memoria difensiva del 25 settembre 1960.
La questione di
legittimità costituzionale dei due decreti presidenziali, secondo l'Avvocatura
dello Stato, può riassumersi nei termini seguenti: "se i decreti
presidenziali di espropriazione nn. 3838 e 3839 del 27 dicembre 1952, emanati
nei confronti della ditta Sacchetti, siano illegittimi, per avere determinato
la quota di scorporo sulla base della estensione dei terreni (Ha. 1098.12.33)
contemplata dal vecchio catasto in vigore al 15 novembre 1949, anziché della
estensione (Ha. 877.87.58) rettificata dal nuovo catasto, entrato in vigore
dopo la predetta data, ma anteriormente al decreto di esproprio".
L'Avvocatura dello
Stato nega che possa sussistere il dubbio avanzato dall'ordinanza della Corte
di appello in ordine al problema se la mancata presentazione del ricorso di cui
all'art. 6 debba ritenersi preclusiva anche quando tra il deposito dei piani e
l'emanazione del decreto di esproprio siano stati rettificati i dati catastali
mediante l'attivazione del nuovo catasto. "L'unico procedimento di
revisione dei dati catastali vigenti al 15 novembre 1949, consentito dalla
legge, é quello previsto dal citato art. 6. In mancanza di tale procedura,
l'Ente non poteva prendere a base dello scorporo i dati catastali introdotti
dopo il 15 novembre 1949, in quanto ciò avrebbe portato a considerare una
seconda data ai fini della determinazione della consistenza terriera, mentre unica
data di riferimento prevista dalla legge, come ha più volte affermato la Corte
costituzionale, é il 15 novembre 1949".
Se, per le zone a
vecchio catasto, non c'é corrispondenza tra dati e realtà fisica, l'art. 6
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dà facoltà di ricorrere soltanto alla
Commissione censuaria centrale.
Onde sarebbe
infondato il dubbio che per la correzione di eventuali errori del vecchio
catasto (rispetto alla data del 15 novembre 1949) possa considerarsi non
indispensabile il ricorso di cui all'art. 6 della legge suddetta.
Considerato
in diritto
La Corte di appello
di Roma, nel proporre con la ordinanza del 24 ottobre 1959 la questione della
legittimità costituzionale degli impugnati decreti presidenziali di scorporo,
ha sollevato il dubbio se la mancata produzione del ricorso in base all'ultimo
comma dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, da parte della signora
Sacchetti Beatrice contro i piani particolareggiati di esproprio pubblicati nei
di lei confronti dall'Ente Maremma, importi la preclusione di contestazioni
circa la superficie complessiva del patrimonio terriero indicata in tali piani.
La difesa dell'Ente e
l'Avvocatura generale dello Stato sostengono che la legge n. 841, avendo
previsto espressamente il caso di non corrispondenza della estensione dei
terreni censiti a vecchio catasto alla consistenza effettiva di essi, aveva
offerto, per chiedere la rettifica dei piani particolareggiati di
espropriazione, l'unico rimedio di cui all'art. 6.
Il fatto, quindi, che
per la rettifica dell'addotto errore materiale di determinazione della
superficie terriera indicata nei piani di espropriazione, la Sacchetti presentò
ricorso in base alla norma dell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e
non, invece, in base alla norma dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n.
841, avrebbe importato la decadenza a far valere i motivi della rettifica dei
dati risultanti dal vecchio catasto alla data del 15 novembre 1949.
La Corte ritiene che
tale assunto é infondato.
Non é, invero, esatto
che l'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 841 offra agli interessati, per
la rettifica dei dati riguardanti l'estensione dei terreni soggetti a scorporo,
l'unico rimedio del ricorso previsto dal primo comma dello stesso art. 6.
L'ultimo comma di
questo articolo detta: "Al di fuori dei casi previsti dal primo comma del
presente articolo, non é ammesso alcun altro ricorso per la determinazione
della qualità e classe dei terreni ai fini della quota di scorporo contro le
risultanze del catasto".
L'esclusione di
qualsiasi altro ricorso é, quindi, prevista soltanto "per la
determinazione della qualità e classe dei terreni", e non anche in
riguardo alla determinazione della superficie di essi; per il quale ultimo caso
resta perciò agli interessati la facoltà di ricorrere contro i piani di
esproprio in base all'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230. Questo art. 4,
dopo d'avere disposto nel primo comma che i piani di esproprio debbono, a cura
dell'Opera, essere depositati per la durata di venticinque giorni nell'ufficio
di ciascun Comune per la parte relativa da espropriare nel territorio comunale
ed essere pubblicati in estratto nel Foglio degli annunzi legali della
Provincia, - soggiunge nel successivo comma: "nello stesso termine gli
interessati possono richiedere all'Opera la rettifica di eventuali errori
materiali".
Orbene, la signora
Beatrice Sacchetti si avvalse legittimamente di questa disposizione per
chiedere la rettifica dell'assunto errore materiale del vecchio catasto di
Allumiere.
Escluso che la
mancata presentazione di un ricorso a termini dell'art. 6 della legge n. 841
abbia importato preclusione di contestazioni circa la estensione del patrimonio
terriero soggetto ad esproprio, resta a vedere quale era la estensione
complessiva dei terreni di proprietà della signora Beatrice Sacchetti siti nei
Comuni di Allumiere e di Tarquinia, per cui doveva procedersi
all'espropriazione ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, - e
concretamente se l'estensione di Ha. 1096.12.33, considerati nei piani
particolareggiati di esproprio in base ai dati del vecchio catasto alla data
del 15 novembre 1949, debba ridursi di circa duecento ettari secondo i calcoli
fatti dalla signora Sacchetti.
La differenza si
riferisce precisamente alla proprietà sita in territorio di Allumiere, che,
mentre nel vecchio catasto figura dell'estensione di Ha. 716.19.10, nel nuovo
catasto entrato in conservazione prima della emanazione dei decreti di
esproprio, ma dopo il 15 novembre 1949, é calcolato in Ha. 498.70.18, - risultando
così la proprietà complessiva della Sacchetti di circa duecento ettari
inferiore a quella presa a base dell'esproprio da parte dell'Ente Maremma.
Assumevano ed
assumono la difesa dell'Ente e l'Avvocatura generale dello Stato che per
l'esproprio bisognava attenersi alle risultanze del vecchio catasto alla data
del 15 novembre 1949, fissata dall'art. 4 della legge n. 841, e che non si
poteva perciò prendere in considerazione alcuna variazione o rettifica
posteriore a tale data, quale quella risultante dal nuovo catasto.
Ma é in contrario da
osservare, come questa Corte ha in varie sentenze affermato, che agli effetti
della determinazione della consistenza della proprietà terriera ai sensi
dell'art. 4 suddetto, bisogna in definitiva fare riferimento alla consistenza
effettiva della proprietà stessa.
Ora nella
fattispecie, la consistenza effettiva del patrimonio terriero della signora
Beatrice Sacchetti alla data del 15 novembre 1949 era inferiore a quella risultante
dai dati del vecchio catasto, indicata nei piani particolareggiati di
espropriazione.
La Corte ritiene che
basta in proposito rilevare che quando vennero pubblicati i piani
particolareggiati di espropriazione nei riguardi della signora Beatrice
Sacchetti, questa presentò ricorso all'Ente, chiedendo che la superficie
complessiva del patrimonio terriero indicato in tali piani come ammontante ad
Ha. 1096.12.33 in base ai dati del vecchio catasto, venisse ridotta ad Ha.
898.04.12, quale era la superficie effettiva. Accogliendo tale reclamo, l'Ente
attribuì i duecento ettari di differenza alle sorelle della signora Beatrice,
Maria e Carolina Sacchetti, le quali avevano ricevuto anch'esse in donazione
dalla comune madre signora Francesca Guglielmi in Sacchetti, con lo stesso atto
di donazione del 30 marzo 1945, dei terreni siti nei medesimi Comuni di
Allumiere e di Tarquinia.
Contro i suppletivi
piani particolareggiati di espropriazione emanati nei confronti delle sorelle
Maria e Carolina Sacchetti, queste presentarono ricorso.
Accogliendo
quest'altro ricorso, l'Ente credette di poter dare nuovamente corso ai
primitivi piani particolareggiati di espropriazione pubblicati nei riguardi
della signora Beatrice Sacchetti. Non tenne però conto del fatto che la
Beatrice aveva già presentato ricorso contro tali piani e che esso Ente lo
aveva accolto, e non procedette ad alcuna altra indagine, né all'elaborazione
di suppletivi piani di espropriazione nei riguardi della detta signora Beatrice
Sacchetti.
Col suo reclamo la
signora Beatrice Sacchetti aveva dunque ottenuto dall'Ente il riconoscimento
della sua richiesta.
Ora non può
l'efficacia di questo reclamo accolto dall'Ente essere inficiata dalla tesi che
la interessata avrebbe potuto reclamare soltanto in base alla norma dell'art. 6
della legge n. 841, giacché tale norma non esclude, come sopra é stato detto,
il diritto di proporre ricorso in base alla disposizione dell'art. 4 della
legge n. 230, per ottenere la rettifica dei dati relativi alla superficie indicati
nei piani particolareggiati di espropriazione.
I decreti
presidenziali impugnati debbono pertanto considerarsi costituzionalmente
illegittimi in quanto nel procedimento dell'espropriazione si é fatto
riferimento ad una superficie superiore alla consistenza effettiva del
patrimonio terriero della signora Beatrice Sacchetti alla data del 15 novembre
1949, estendendo lo scorporo ad una quota maggiore di quella scorporabile.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 27
dicembre 1952, nn. 3838 e 3839, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 21 gennaio 1953, n. 16, in relazione agli artt. 4 e 6 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo
comma, della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo il patrimonio
terriero della signora Beatrice Sacchetti é stato determinato in una superficie
superiore a quella che era la sua consistenza effettiva alla data del 15
novembre 1949.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 16 novembre 1960.