SENTENZA
N. 57
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1952, n. 1827, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1959 dal Tribunale
di Venezia nel procedimento civile vertente tra Cavallerin Margherita Giulietta
e l'Ente per la colonizzazione del delta padano e il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste, iscritta al n. 107 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 31 ottobre 1959.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica dell'8 giugno 1960 la relazione del Giudice Antonio Manca;
uditi l'avvocato Aldo
Dedin, per Cavallerin Margherita Giulietta, e il vice avvocato generale dello
Stato Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per l'Ente per la colonizzazione
del delta padano.
Ritenuto
in fatto
Con decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1827 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 6 dicembre 1952, n. 283), fu approvato, in applicazione della
legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), il piano particolareggiato di
espropriazione, compilato dall'Ente per la colonizzazione del delta padano nei
confronti della signora Margherita Cavallerin, relativo ai terreni da questa
posseduti nel territorio del Comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo) e fu
disposto il trasferimento a favore dell'Ente di ettari 71.45.42 per un reddito
dominicale di lire 35.519,86. Nel corso del giudizio promosso davanti al
Tribunale di Venezia dall'espropriata, per ottenere il riconoscimento del suo
diritto di proprietà ed il risarcimento dei danni, il Tribunale sollevò la
questione di legittimità costituzionale del decreto di scorporo.
Nell'ordinanza si
premette che, secondo l'assunto dell'attrice, i dati catastali furono
modificati, quanto al classamento dei terreni, nell'autunno del 1945, senza che
se ne fosse data comunicazione all'espropriata; e che, per tale motivo, la
Commissione censuaria provinciale, con decisione del 31 dicembre 1953, n. 8, su
reclamo dell'interessata, aveva dichiarato inefficaci le predette variazioni
fino al 31 dicembre 1951, modificando, con decorrenza dal 1952, la qualità e la
classe rilevate negli accertamenti del 1945.
Osserva il Tribunale
che, dovendosi fare riferimento, per l'applicazione della citata legge n. 841
del 1950, ad istituti preveduti dalle leggi sul catasto, sorge il dubbio se i
requisiti richiesti da tali leggi per la legittimità ed efficacia dei dati
stessi, abbiano influenza anche ai fini dell'espropriazione per la riforma
fondiaria e, quindi, sulla legittimità dei decreti di scorporo.
Né, aggiunge, il
dubbio potrebbe essere superato per il fatto che le variazioni, posteriori al
15 novembre 1949, a norma dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950, sarebbero
irrilevanti, poiché nella specie la questione si presenterebbe sotto un aspetto
diverso, dato che la Commissione censuaria provinciale ha dichiarato
l'inefficacia retroattiva delle rilevazioni catastali risultanti alla data
anzidetta, facendo, quindi, venir meno la presunzione di legittimità dei dati
stessi. Non si potrebbe neppure obiettare, si nota nell'ordinanza, che
all'interessata sarebbe ormai preclusa ogni eccezione al riguardo, non avendo
proposto tempestivamente reclamo ai sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre
1950, n. 841, poiché, nel caso in esame, non si contesta la rispondenza alla
realtà delle risultanze catastali, bensì la loro legittimità ed efficacia ai
fini dello scorporo.
L'ordinanza é stata
ritualmente notificata e, dopo le prescritte comunicazioni, é stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1959, n. 264.
In questa sede si é
costituita la sig.ra Cavallerin, rappresentata dagli avvocati Enrico Bassanelli
e Aldo Dedin, che hanno depositato le deduzioni il 20 novembre 1959,
concludendo per l'illegittimità del decreto di espropriazione. Anche la difesa
dell'espropriata fa rilevare che il principio della invariabilità, ai fini
della procedura di scorporo, dei dati catastali risultanti alla data del 15
novembre 1949, non potrebbe applicarsi nella specie, dato che, nell'attuale
controversia, si discute non già dell'esattezza dei dati anzidetti, bensì della
conseguenza che, circa l'efficacia dei medesimi, deriverebbe dalla decisione
della Commissione censuaria provinciale, in base ai principi generali sulla
portata delle dichiarazioni di nullità.
Si osserva, altresì,
che all'interessata non potrebbe essere opposta la preclusione derivante
dall'inosservanza dell'art. 6 della legge n. 841, poiché questa disposizione é
esclusivamente diretta a correggere gli eventuali errori circa la
determinazione del reddito dominicale nelle zone dove sono in vigore i vecchi
catasti, mentre, nella specie, si tratterebbe di un vizio relativo alla
procedura di accertamento delle variazioni dei dati anzidetti, non notificate
all'interessata; vizio la cui sussistenza é stata riconosciuta dalla competente
Commissione e che sarebbe deducibile anche se il procedimento di scorporo si é
ormai esaurito.
Si sono costituiti
l'Ente per la colonizzazione del delta padano, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha depositato le deduzioni il 26 agosto 1959, il
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'agricoltura,
nell'interesse dei quali l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato le
deduzioni il 10 ottobre 1959.
L'Avvocatura assume
che, in linea di fatto, é pacifico che il piano particolareggiato é stato
compilato in base ai dati catastali risultanti dalle variazioni apportate nel
1945.
Osserva, peraltro,
che, in base alle disposizioni degli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950,
n. 841 (legge stralcio), l'Ente espropriante deve attenersi ai dati catastali
risultanti alla data della compilazione del piano, non avendo né potere, né
obbligo di accertare se le operazioni dell'Ufficio tecnico erariale siano state
o no regolarmente eseguite. II sistema della riforma fondiaria sarebbe fondato
necessariamente su elementi fissi ed immutabili, dovendosi ritenere tutta la
proprietà terriera cristallizzata al 15 novembre 1949 per quanto attiene alla
titolarità, e al momento della compilazione dei piani, per quanto attiene alle
risultanze catastali circa il classamento. Ciò deriverebbe logicamente dalla
disposizione dell'art. 6 della legge n. 841, il quale, ai fini della
determinazione della quota di scorporo per il classamento, non ammette altro
ricorso da parte dell'Ente espropriante e del proprietario espropriato, se non
quello alla Commissione censuaria centrale, nelle zone dove sono in vigore i
vecchi catasti. Donde deriverebbe, secondo l'Avvocatura, in via generale, che
qualsiasi variazione dei dati catastali, successiva alle date anzidette, non
potrebbe avere alcuna influenza ai fini della riforma fondiaria, anche perché
le leggi che la disciplinano stabiliscono dei termini perentori entro i quali
gli scorpori devono essere effettuati. E deriverebbe in particolare, per quanto
riguarda l'attuale controversia, che la decisione della Commissione potrebbe
costituire titolo per un eventuale rimborso dell'imposta fondiaria, ma non
avrebbe alcuna influenza relativamente alle operazioni di scorporo e, quindi,
sulla legittimità del decreto ora impugnato. Dovendosi pure tener presente, si
aggiunge, che la procedura di espropriazione si sarebbe svolta e si sarebbe
compiuta prima della pronunzia della Commissione provinciale; decisione che, in
ogni modo, sarebbe stata emessa a seguito di ricorso proposto ai sensi e per
gli effetti del regolamento dell'8 dicembre 1938, sopra ricordato, e non già in
base allo speciale ricorso preveduto dall'art. 6 della legge 1950, n. 841.
L'Avvocatura dello
Stato, pertanto, ricordando anche la giurisprudenza di questa Corte in ordine
all'importanza della data del 15 novembre 1949, conclude chiedendo che si
dichiari inammissibile, o comunque infondata, la questione di legittimità
costituzionale ora sollevata.
Aggiunge, peraltro,
l'Avvocatura dello Stato che, nella specie, alla decisione della Commissione
censuaria provinciale, non potrebbe attribuirsi alcuna rilevanza, anche perché
detta Commissione difetterebbe di competenza funzionale per decidere circa le
questioni inerenti al classamento dei terreni soggetti alla legge di riforma;
competenza che sarebbe, invece, devoluta specificamente alla Commissione
censuaria centrale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 841 del 1950.
Conclude quindi
l'Avvocatura perché si dichiari inammissibile, o comunque si respinga, la
questione di legittimità costituzionale del decreto di scorporo.
La difesa
dell'espropriata, con memoria depositata il 26 maggio 1960, insiste sul rilievo
che la questione sottoposta all'esame di questa Corte é diversa da quella
finora decisa con le sentenze richiamate dalla difesa dell'Ente di riforma. e
che l'art. 6 della legge del 1950, n. 841, non é utilmente richiamato nel caso
in esame, poiché si tratta di terreni iscritti nel nuovo catasto e che perciò
l'interessata non aveva alcuna ragione di proporre il ricorso preveduto dal
predetto art. 6.
Osserva, d'altra
parte, che le leggi di riforma fondiaria si ricollegherebbero alle leggi sul
catasto, e che i dati catastali che risultavano iscritti al 15 novembre 1949
non potrebbero considerarsi definitivamente acquisiti perché ancora soggetti ai
ricorsi dell'interessata; ricorsi che questa non avrebbe proposto prima della
data anzidetta stante il ritardo nella notificazione da parte dell'ufficio
tecnico erariale. Gli elementi certi, alla data del 15 novembre 1949,
sarebbero, quindi, quelli riferentisi al classamento anteriore alle variazioni
introdotte nel 1945. D'altra parte, né dalle leggi sulla riforma fondiaria e
neppure dall'art. 6 si dedurrebbe alcun elemento per ritenere che le iscrizioni
catastali acquisterebbero carattere di definitività indipendentemente dai
reclami che l'interessata sarebbe legittimata a proporre in base alle leggi
vigenti. Reclami che la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuti
ammissibili a tutela dei diritti soggettivi.
Aggiunge, inoltre,
che la decisione della Commissione provinciale opererebbe retroattivamente in
relazione agli effetti dell'annullamento, non soltanto per quanto attiene al
rimborso delle imposte, ma anche per ciò che riguarda l'efficienza giuridica
dei dati catastali ai fini della riforma, poiché la immutabilità dei dati
indicati nel 1949, non può che riferirsi ai dati legittimamente acquisiti.
Considerato
in diritto
Nell'attuale controversia,
la questione sottoposta al giudizio della Corte, con l'ordinanza del 14 luglio
1959 emessa dal Tribunale di Venezia, si presenta negli stessi termini della
questione decisa con la sentenza di
pari data n. 56.
La questione stessa si concreta nell'esaminare se, come sostiene la difesa
dell'espropriata, possa ritenersi illegittimo, per inosservanza dell'art. 4 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841 (cosiddetta legge stralcio), il decreto di
scorporo, in quanto, nel piano particolareggiato, sono stati compresi, come non
si contesta, dati catastali risultanti dagli accertamenti effettuati di ufficio
nel 1945, ma notificati all'interessata il 26 novembre 1952, quando già era
stato emanato il decreto di espropriazione del 26 ottobre 1952. Contro i quali
accertamenti l'espropriata aveva proposto ricorso alla Commissione censuaria
comunale nel termine stabilito dall'art. 125, secondo comma, del regolamento 8
dicembre 1938, n. 2153, per la conservazione del nuovo catasto.
A favore della
legittimità del decreto di espropriazione la difesa dell'Ente di riforma espone
argomentazioni analoghe a quelle dedotte nella causa decisa con la sentenza di
pari data n. 56
sopra ricordata.
Sostiene: che il
sistema delle leggi di riforma fondiaria é fondato necessariamente, data anche
la brevità dei termini perentori assegnati per l'esercizio della delega, su
elementi fissi ed immutabili, cioè sulle risultanze catastali alla data del 15
novembre 1949, per quanto riguarda la titolarità della proprietà terriera, e
alla data della compilazione del piano, per ciò che riguarda la qualità e
classe dei terreni da espropriare; che pertanto qualsiasi variazione apportata
successivamente a tali date non potrebbe essere opposta all'Ente incaricato
dell'espropriazione, il quale non avrebbe né potere né dovere di sindacare la
regolarità degli accertamenti effettuati dall'ufficio tecnico erariale; e che
perciò nessuna influenza potrebbe spiegare la decisione della Commissione
censuaria provinciale, emessa in base al regolamento del 1938 sopra citato.
Deduce inoltre che, secondo la disposizione dell'art. 6 della legge 21 ottobre
1950, n. 841, sarebbe ammesso soltanto il ricorso direttamente alla Commissione
censuaria centrale per le zone in cui sono in vigore i vecchi catasti, e che
nessun altro reclamo per la determinazione della qualità e classe dei terreni
ai fini della quota di scorporo, é ammissibile contro le risultanze del
catasto.
Queste
argomentazioni, ad avviso della Corte, non possono ritenersi fondate per le stesse
ragioni già esposte nella sentenza sopra citata, alle quali, quindi,
confermandole, si fa qui riferimento. Ciò posto é da rilevare che, anche per
quanto riguarda l'attuale controversia, tra i documenti trasmessi dal Tribunale
é compreso il modello n. 11, compilato il 29 ottobre 1952 dall'ufficio tecnico
erariale di Rovigo, dal quale risulta che, nel 1945, fu eseguita dall'ufficio
stesso la revisione del classamento dei terreni di proprietà dell'espropriata e
che tale modello é stato notificato alla interessata soltanto il 26 novembre
1952.
In base a questi
elementi di fatto (sui quali non vi é contestazione), pure nel caso in esame,
come in quello esaminato con la sentenza di pari data n. 56, é da osservare che
le variazioni che risultavano iscritte nei registri catastali alla data del 15
novembre 1949, apportate in seguito alla verifica di ufficio del 1945, non
potevano ritenersi operanti ai fini dello scorporo. Nella sentenza sopra
indicata, infatti, si é posto in rilievo, ed ora si conferma, che le variazioni
apportate nel 1945 non potevano ritenersi definitivamente acquisite, ai sensi e
per gli effetti delle leggi catastali (T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572;
decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n.
976; regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153), alle quali, come si é pure
rilevato, si ricollega la legge del 21 ottobre 1950, n. 841. É da aggiungere
che l'interessata ha proposto ricorso alle Commissioni censuarie dopo la
compilazione del piano particolareggiato, avendo l'Amministrazione soltanto il
26 novembre 1952, come si é accennato, proceduto alla prescritta notificazione
delle variazioni anzidette; dalla data della quale, come espressamente dispone
l'art. 125, secondo comma, del regolamento del 1938, decorre il termine per
proporre reclamo contro il risultato delle verificazioni catastali.
Ed anche con
riferimento alla causa attuale occorre rilevare che l'art. 6 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, non é utilmente richiamato dall'Avvocatura dello Stato.
II ricorso speciale, infatti, da proporre direttamente alla Commissione
centrale entro 25 giorni dalla data del deposito del piano di espropriazione
nell'ufficio comunale, é consentito soltanto nelle zone dove sono tuttora in
vigore i vecchi catasti; situazione che, come é pacifico, non si verifica nella
specie. É palese perciò che la signora Cavallerin non avrebbe potuto avvalersi
della facoltà anzidetta. Ma é anche da ritenere che alla medesima non si può
opporre la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 6 sopra riferito.
Poiché, come pure risulta chiaramente dai lavori preparatori, questa
disposizione non esclude che, nelle zone dove i terreni sono già iscritti nel
nuovo catasto, i proprietari possono ricorrere agli organi competenti per la
tutela del diritto di proprietà, nei termini e secondo le disposizioni delle
leggi sul catasto sopra ricordate. Ma, nella specie, per la particolare
situazione verificatasi, l'interessata non ha potuto proporre i reclami
consentiti dalle leggi catastali, se non dopo la compilazione del piano e
l'emanazione del decreto di scorporo, per il fatto della Amministrazione, che
non ha data tempestiva comunicazione all'espropriata delle variazioni
apportate.
Analogamente, quindi,
a quanto si é rilevato nel caso esaminato dalla sentenza di pari data n. 56,
posto che sono stati assunti a base del piano particolareggiato, compilato nei
confronti dell'espropriata, dati catastali non ancora definitivamente acquisiti
e dei quali si é pure riconosciuta l'inefficacia (fino al 31 dicembre 1951)
dalla competente Commissione censuaria provinciale, non può disconoscersi
l'illegittimità del decreto di scorporo, per quanto attiene a tali dati.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale del decreto 26 ottobre 1952, n. 1827 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario del 6 dicembre 1952), in quanto
nell'espropriazione nei confronti della signora Cavallerin Margherita ha tenuto
conto di variazioni dei dati catastali, apportate di ufficio nel 1945, ma
notificate il 26 novembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre
1950, n. 841, contenente norme per la trasformazione, bonifica e assegnazione
dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco
PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 13 luglio 1960.