SENTENZA
N. 56
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1952, n. 4324, promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 1959 dal Tribunale
di Rovigo nel procedimento civile vertente tra Rancé Maurizio e l'Ente per la
colonizzazione del delta padano, iscritta al n. 104 del Registro ordinanze 1959
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 3 ottobre
1959.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita, nell'udienza
pubblica dell'8 giugno 1960, la relazione del Giudice Antonio Manca;
uditi l'avvocato
Mario Moschella, per Rancé Maurizio, e il sostituito avvocato generale dello
Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Ente
per la colonizzazione del delta padano.
Ritenuto
in fatto
Con decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1952, n. 4324 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1953, n. 19), in applicazione dell'art. 4
della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), fu approvato il piano
particolareggiato di espropriazione n. 341/1 del 26 agosto 1952, compilato
dall'Ente per la colonizzazione del delta padano, nei confronti del sig. Rancé
Maurizio, relativo ai terreni situati in località Valle dell'Oca, nel Comune di
Taglio di Po (provincia di Rovigo); e fu disposto il trasferimento a favore di
detto Ente di ettari 48. 43. 76 per un reddito dominicale di lire 26.475,62.
Nel corso del
giudizio, promosso davanti al Tribunale di Rovigo dal Rancé con citazione del
19 settembre 1953 per ottenere la restituzione dei terreni che egli assumeva
essere stati illegittimamente espropriati ed il risarcimento dei danni, il
Tribunale, con ordinanza del 27 febbraio 1956, riferendosi all'eccezione
dedotta dall'attore (il quale riteneva che per lo scorporo si era tenuto conto
di dati catastali materialmente errati), sollevò la questione di legittimità
costituzionale del decreto anzidetto. Rilevò al riguardo che il giudizio non
poteva essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione
predetta, e che questa non poteva ritenersi manifestamente infondata.
La Corte
costituzionale, peraltro, con ordinanza n. 76 del
16 maggio 1957, dispose la restituzione degli atti al Tribunale, osservando
che non era stato motivato il giudizio sulla rilevanza, e che questa omissione,
per particolarità della fattispecie, comportava incertezze sull'oggetto stesso
del giudizio. Precisò che il riferimento dell'ordinanza del Tribunale alle
deduzioni dell'attore non consentiva di integrare la motivazione, perché non
erano stati depositati i fascicoli di parte, il fascicolo della espropriazione,
gli atti relativi alla revisione catastale, in relazione alla quale era stata
emessa la decisione della Commissione censuaria centrale del 20 dicembre 1954,
n. 2785, di annullamento senza rinvio delle decisioni delle Commissioni comunale
e provinciale, gli estratti catastali anteriori e successivi alla decisione
della Commissione centrale, il fascicolo del procedimento davanti alle predette
Commissioni, nonché la certificazione dell'Ufficio delle imposte di Rovigo
circa i dati catastali utilizzati per le imposte.
Riassunta la causa
davanti al giudice di merito, il Rancé chiese che, uniformandosi alla pronunzia
della Corte costituzionale, il Tribunale, integrata la precedente ordinanza con
la necessaria motivazione, trasmettesse di nuovo gli atti a questa Corte.
L'Avvocatura dello
Stato invece, in rappresentanza dell'Ente di riforma, chiese che il Tribunale
dichiarasse inammissibile, improponibile, o comunque infondata la domanda
attrice.
Con altra ordinanza
del 28 luglio 1959 il Tribunale di Rovigo rilevò che il piano particolareggiato
n. 341/1 era stato compilato dall'Ente espropriante in base ai dati catastali
accertati nel 1945 dall'ufficio tecnico erariale, annullati dalla Commissione
centrale, con la decisione precedentemente indicata, per violazione dell'art.
124 del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153, sulla conservazione del nuovo
catasto dei terreni; che, secondo l'assunto del Rancé, tenuto conto del
classamento anteriore alle variazioni illegittimamente apportate nel 1945, il
reddito complessivo della sua proprietà terriera e quello medio per ettaro, non
avrebbero consentita l'espropriazione; e che, per conseguenza, il decreto di
scorporo sarebbe illegittimo per eccesso di delega. Rilevò, altresì, il
Tribunale che erano stati acquisiti gli elementi richiesti da questa Corte e
che la controversia non poteva essere definita indipendentemente dalla
risoluzione della questione di costituzionalità. Dispose pertanto che gli atti
fossero di nuovo trasmessi a questa Corte.
L'ordinanza é stata
ritualmente notificata e, dopo le prescritte comunicazioni, é stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1959, n. 239.
Si sono costituiti in
questa sede il Rancé, rappresentato dagli avvocati Mario Degan e Antonino
Fazio, che hanno depositato le deduzioni il 22 ottobre 1959 e dall'avvocato
Mario Moschella che ha depositato la memoria il 26 maggio 1960. Si é pure
costituito l'Ente per la colonizzazione del delta padano, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le deduzioni il 10
settembre 1959. Ed é anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, aderendo alle conclusioni dell'Ente per il delta padano.
La difesa
dell'espropriato deduce che, in seguito alla decisione della Commissione
censuaria centrale, già ricordata, i dati catastali derivanti dagli
accertamenti eseguiti d'ufficio nel 1945, notificati all'interessato il 10
novembre 1952, dovrebbero considerarsi, ai fini dell'espropriazione, privi di
efficacia giuridica, con la conseguenza che, dovendosi tener conto dei dati
precedenti alle accennate variazioni, la proprietà del Rancé sarebbe esente
dall'espropriazione. Chiede, pertanto, che si dichiari l'illegittimità del
decreto di espropriazione del 28 dicembre 1952.
L'Avvocatura dello
Stato osserva preliminarmente che neppure la nuova ordinanza del Tribunale
sarebbe ritualmente emanata, in quanto il giudice del merito, attenendosi alle
conclusioni dell'attore, sopra riferite, si sarebbe limitato ad integrare (in
ipotesi) la precedente ordinanza, in relazione alla dedotta illegittimità delle
variazioni catastali, senza tenere nel dovuto conto le controdeduzioni esposte
a difesa dell'Ente, nel senso che la controversia dovesse ormai ritenersi
risoluta in relazione alla giurisdizione di questa Corte, tralasciando di
riesaminare se la questione di costituzionalità fosse tuttora rilevante e non
manifestamente infondata. Riesame che, rispetto all'ordinanza precedentemente
emanata, il Tribunale avrebbe dovuto compiere con piena autonomia, dopo il rinvio
degli atti da parte di questa Corte. La quale, si aggiunge, esercitando il
controllo di carattere formale sull'atto introduttivo del giudizio in questa
sede, ne avrebbe bensì constatata l'inidoneità a promuovere il giudizio stesso,
perché non era stato adeguatamente compiuto l'accertamento sulla rilevanza
demandata esclusivamente al giudice del merito. Ma da ciò non deriverebbe
alcuna limitazione per detto giudice ai fini del riesame cui si é accennato,
per il caso che la situazione processuale avesse subito modificazioni tali da
far ritenere superata la questione di costituzionalità.
Comunque, fa notare
ancora l'Avvocatura, la nuova ordinanza emessa dal Tribunale, avrebbe soltanto
formalmente, ma non nella sostanza, ottemperato alla richiesta di questa Corte.
Dato, infatti, che oggetto del giudizio di merito era la illegittimità di una
legge provvedimento, il giudizio sulla rilevanza si sarebbe dovuto riferire in
particolare anche all'interesse ad agire da parte dell'espropriato. Onde il
Tribunale (con indagine propria e non riferendosi alle conclusioni dell'attore)
avrebbe dovuto accertare se e in qual misura, dalla dedotta erroneità dei dati
catastali, fosse derivata la illegittimità totale o parziale del decreto di
scorporo.
Nel merito, la difesa
dell'Ente di riforma premette che, riguardo alla proprietà del sig. Rancé, era
stato pubblicato, precedentemente al 31 dicembre 1951, un piano di
espropriazione n. 236/1; che, contro detto piano l'interessato presentò
reclamo; reclamo che fu accolto dall'Ente, il quale, in base all'art. 2, n. 3,
della legge 2 aprile 1952, sostituì il piano originario con un nuovo piano n.
341/1, riferentesi a terreni diversi da quelli compresi nel piano precedente.
Si aggiunge che il Rancé produsse reclamo il 3 ottobre 1952, contro il nuovo
piano deducendo che il classamento e l'estimo catastale sarebbero errati,
poiché introdotti come variazioni a decorrere dal 1946, senza che se ne fosse
data comunicazione all'interessato, a norma dell'art. 125 del regolamento 8
dicembre 1938, n. 2153, e che, quindi, si sarebbe dovuto tener conto dei dati
catastali iscritti precedentemente alla predetta variazione.
Disatteso tale
reclamo fu emanato il decreto di espropriazione, di cui la difesa dell'Ente
sostiene la legittimità con le seguenti argomentazioni. In base alle
disposizioni degli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge
stralcio), l'Ente espropriante deve attenersi ai dati catastali risultanti alla
data della compilazione del piano, non avendo né potere, né obbligo di
accertare se le operazioni dell'Ufficio tecnico erariale siano state o no
regolarmente eseguite. Il sistema della riforma fondiaria sarebbe fondato
necessariamente su elementi fissi ed immutabili, dovendosi ritenere tutta la
proprietà terriera cristallizzata al 15 novembre 1949, per quanto attiene alla
titolarità, e al momento della compilazione dei piani, per quanto attiene alle
risultanze catastali circa il classamento. Ciò deriverebbe logicamente dalla
disposizione dell'art. 6 della legge n. 841, il quale, ai fini della
determinazione della quota di scorporo, per il classamento non ammette altro
ricorso, da parte dell'Ente espropriante e del proprietario espropriato, se non
quello davanti alla Commissione censuaria centrale, nelle zone dove sono in vigore
i vecchi catasti. Donde deriverebbe, secondo l'Avvocatura, in via generale, che
qualsiasi variazione dei dati catastali successiva alle date anzidette non
potrebbe avere alcuna influenza ai fini della riforma fondiaria, anche perché
le leggi che la disciplinano, stabiliscono dei termini perentori entro i quali
gli scorpori devono essere effettuati. E deriverebbe, in particolare, per
quanto riguarda l'attuale controversia, che la decisione della Commissione
potrebbe costituire titolo per un eventuale rimborso dell'imposta fondiaria, ma
non avrebbe alcuna influenza relativamente alle operazioni di scorporo e,
quindi, sulla legittimità del decreto ora impugnato. Dovendosi pure tener
presente, si aggiunge, che la procedura di espropriazione si sarebbe svolta e
si sarebbe compiuta prima della pronuncia della Commissione centrale; decisione
che, in ogni modo, sarebbe stata emessa a seguito di ricorso proposto ai sensi
e per gli effetti del regolamento dell'8 dicembre 1938, sopra ricordato, e non
già in base allo speciale ricorso preveduto dall'art. 6 della legge 1950, n.
841.
L'Avvocatura dello
Stato, pertanto, ricordando anche la giurisprudenza di questa Corte in ordine
all'importanza della data del 15 novembre 1949, per ciò che riguarda
l'applicazione delle leggi sulla riforma fondiaria, conclude chiedendo che si
dichiari inammissibile o comunque infondata la questione di legittimità
costituzionale ora sollevata.
Nella memoria la
difesa dell'espropriato, circa le osservazioni dedotte in via preliminare
dall'Avvocatura, sostiene che il Tribunale, nella seconda ordinanza, a
differenza della prima, avrebbe adeguatamente motivato circa la rilevanza,
eliminando ogni incertezza circa l'oggetto del giudizio in questa sede,
trasmettendo anche i documenti richiesti da questa Corte; e ponendo, quindi,
anche in luce l'interesse dell'espropriato alla risoluzione della questione di
costituzionalità.
Quanto al merito
insiste nella tesi che la proprietà del Rancé, se non si fosse tenuto conto
delle variazioni catastali apportate nel 1945, sarebbe immune dal procedimento
di scorporo.
Alle argomentazioni
della difesa dell'Ente obietta poi che, quando fu compilato il piano
particolareggiato, l'Ente di riforma, data la revisione dei piani effettuati per
altri proprietari, non avrebbe ignorato che i calcoli in base ai quali fu
determinata la quota di scorporo sarebbero giuridicamente inefficienti. Non
avrebbero perciò rilievo nella specie le osservazioni circa la insindacabilità
dei dati catastali, la scadenza dei termini stabiliti per la compilazione del
piano e per l'emanazione del decreto di espropriazione e circa la non influenza
della decisione emessa dalla Commissione censuaria centrale successivamente al
decreto stesso. Secondo la difesa del Rancé, invece, ai fini della legittimità
dello scorporo e dato il sistema della legge n. 841 del 1950, sarebbe rilevante
l'accertamento obiettivo circa l'erroneità giuridica dei dati iscritti nel
catasto, indipendentemente dal tempo in cui tale errore sarebbe stato
riconosciuto e dai soggetti ai quali tale errore sarebbe addebitabile. E si
aggiunge che, mentre sarebbe da escludere una efficacia retroattiva delle
variazioni dei dati catastali intervenute successivamente all'emanazione del
decreto di espropriazione, lo stesso non potrebbe, invece, ritenersi nella
specie, dato che, in base alla decisione della Commissione censuaria centrale,
l'arbitraria variazione dei dati sarebbe priva di valore giuridico, e che,
quindi, i dati anteriori si dovrebbero ritenere come non modificati ai fini
dello scorporo. Si tratterebbe, quindi, non già di annullamento delle
variazioni anzidette, bensì della loro giuridica inesistenza.
Né ciò contrasterebbe
con la giurisprudenza di questa Corte, la quale avrebbe bensì affermato che
alla data del 15 novembre 1949 occorre riferirsi per stabilire la consistenza
della proprietà da espropriare, ma non avrebbe ritenuto, altresì, che se i dati
iscritti nel catasto a tale data fossero meramente apparenti e giuridicamente
inesistenti, tale situazione non avrebbe rilevanza al fine di ritenere
illegittima la espropriazione.
Considerato
in diritto
I rilievi dedotti
preliminarmente dall'Avvocatura dello Stato, riguardo all'ordinanza emessa il
28 luglio 1959 dal Tribunale di Rovigo, non hanno fondamento.
Secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte il giudizio sulla rilevanza della questione di
legittimità costituzionale per la definizione della controversia principale, é
devoluto all'esclusiva competenza del giudice del merito. Onde l'ordinanza, con
la quale viene proposta la questione stessa, può essere sindacata da questa
Corte soltanto sotto l'aspetto formale della mancanza o della insufficienza
della motivazione. Di guisa che quando riscontrando un difetto del genere, la
Corte ritiene di dover rinviare gli atti al predetto giudice perché adempia
all'obbligo di un'adeguata motivazione, e perché, come nella specie, trasmetta
anche i documenti ritenuti necessari per decidere la questione di
costituzionalità, accerta implicitamente - il che rientra, ovviamente, nella
sua competenza - che l'ordinanza di trasmissione degli atti, nei termini nei
quali é stata redatta, non si appalesa idonea a instaurare ritualmente il
giudizio in questa sede.
É chiaro, perciò,
che, verificandosi una tale situazione, il giudice del merito, data la
competenza che la legge gli attribuisce al riguardo, é libero di riesaminare la
rilevanza e la eventuale manifesta infondatezza della questione con piena
autonomia, non essendo vincolato né dalla precedente ordinanza, né da quella
emanata dalla Corte costituzionale. Ma, appunto in relazione a tale autonomia,
non si può nella specie fondatamente muovere censura al Tribunale di Rovigo, se
ha disatteso le conclusioni definitive di merito proposte dalla difesa dell'Ente
per il rigetto della domanda attrice, e se, invece, ritenendo tuttora
persistente la rilevanza delle questione di costituzionalità, ha pronunciato
una seconda ordinanza, ed ha trasmesso di nuovo a questa Corte gli atti con i
documenti richiesti. Ordinanza che deve ritenersi soddisfi alle esigenze della
motivazione (necessaria, com'é noto, soltanto per la rilevanza), poiché ha
precisato che l'illegittimità costituzionale del decreto di scorporo, per
eccesso di delega, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
deriverebbe dal fatto che il piano particolareggiato n. 341/1, sarebbe stato
compilato in base ad accertamenti catastali eseguiti dall'Ufficio tecnico
erariale di Rovigo nel 1945, annullati dalla Commissione censuaria centrale con
decisione del 20 dicembre 1954, n. 2785. Ed ha, altresì, posto in luce
l'interesse ad agire dell'espropriato, posto che questi sostiene che, se non si
fosse tenuto conto dell'accennata variazione, la sua proprietà terriera sarebbe
stata immune dall'espropriazione.
Né, come assume
l'Avvocatura dello Stato, per accertare la sussistenza dell'interesse ad agire,
il Tribunale avrebbe dovuto in definitiva pronunciarsi sul torto subito
dall'espropriato per effetto della dedotta violazione della legge di delega.
Poiché se ciò fosse esatto, é chiaro che, per decidere la questione sollevata
con l'ordinanza, si dovrebbe attendere non soltanto la definizione della causa
principale da parte del Tribunale, ma altresì la formazione del giudicato. Il
che, come ha già chiarito questa Corte con la sentenza n. 10 del 1959, é
contrario al sistema che regola i giudizi di legittimità costituzionale in via
incidentale. Nei quali la decisione della questione di costituzionalità, una
volta ritenuta, come nel caso, rilevante e non manifestamente infondata con
ordinanza del giudice del merito, deve essere decisa quale che sia in
definitiva la pronunzia sulla pretesa dell'attore dedotta nel giudizio
principale, da cui, come é noto, il giudizio sulla legittimità costituzionale
resta del tutto indipendente.
Nel merito, la
questione si concreta nell'esaminare se, come sostiene la difesa
dell'espropriato, possa ritenersi illegittimo, per l'inosservanza dell'art. 4
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il decreto di scorporo, in quanto ha
approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato su dati
catastali iscritti a seguito delle variazioni apportate d'ufficio nel 1945,
senza che ne fosse stata data notizia all'interessato, essendo state a lui
notificate il 10 novembre 1952, posteriormente cioè al deposito del piano
particolareggiato effettuato il 26 agosto 1952. Contro i quali accertamenti
l'espropriato aveva, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, proposto
ricorso ai competenti organi giurisdizionali, ai sensi dell'art. 125, secondo
comma, del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153, per la conservazione del nuovo
castato sui terreni.
A sostegno della
legittimità del decreto l'Ente, come si é già accennato, osserva che il sistema
delle leggi sulla riforma fondiaria (dato anche che le operazioni inerenti allo
scorporo devono compiersi entro i brevi e perentori termini stabiliti per
l'esercizio della delega) é fondato necessariamente su elementi fissi e
immutabili, cioè sulle risultanze catastali alla data del 15 novembre 1949, per
quanto riguarda la titolarità della proprietà terriera, e, alla data della
compilazione del piano, per ciò che attiene al classamento dei terreni da
espropriare. Con la conseguenza che qualsiasi variazione apportata
successivamente a tali date non potrebbe essere opposta all'Ente incaricato
dell'espropriazione; il quale, d'altra parte, non avrebbe né potere né obbligo
di sindacare la regolarità degli accertamenti effettuati dall'Ufficio tecnico
erariale. Nessuna influenza, quindi, potrebbe spiegare nella specie la
decisione della Commissione censuaria centrale che, accogliendo il ricorso del
Rancé, ha annullato senza rinvio la decisione della Commissione provinciale,
tanto più che il procedimento, che ha dato luogo alla pronunzia, si é svolto e
definito nell'ambito delle disposizioni del regolamento del 1938 sopra citato,
e non già ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 6 della legge 21
ottobre 1950, n. 841. Il quale articolo, nell'ultimo comma, stabilisce altresì
che, al di fuori dei casi previsti nel primo comma (riguardante le zone dove
sono in vigore i vecchi catasti), non é ammesso alcun altro ricorso per la
determinazione della qualità e classe dei terreni ai fini della quota di
scorporo contro le risultanze del catasto. Queste osservazioni non possono
ritenersi fondate.
La Corte
costituzionale, con numerose sentenze, ha già chiarito che la data del 15
novembre 1949 ha importanza fondamentale nel sistema delle leggi sulla riforma
fondiaria. A tale data, infatti, si deve aver riguardo sia per determinare la
superficie della proprietà terriera appartenente a singole persone o società,
ai sensi dell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (cosiddetta legge
Sila), sia per accertare la consistenza della proprietà stessa in base all'art.
4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (cosiddetta legge stralcio). Consistenza
che, come ha ulteriormente ribadito la sentenza n. 70 del 1958, deve intendersi riferita non soltanto
all'estensione e titolarità della proprietà terriera, ma anche alla qualità e
alla classe dei terreni.
É però da notare che,
con le sentenze nn. 8 e 10 del 1959, sebbene il piano di espropriazione fosse
stato compilato in base ai dati risultanti dal catasto alla data del 15
novembre 1949, si é, tuttavia, dichiarata la illegittimità del decreto di
scorporo, in quanto vi erano state comprese zone di terreno che, contrariamente
alle risultanze anzidette, non appartenevano al soggetto colpito
dall'espropriazione. E si é ritenuta, altresì (sentenza n. 17 del 1960), l'efficacia retroattiva, a favore del
titolare dei beni, delle variazioni catastali in diminuzione apportate
dall'ufficio tecnico erariale nel 1950, in accoglimento di una richiesta di
verificazione straordinaria inoltrata dal proprietario prima del 15 novembre
1949.
Ora, per quanto
riguarda l'attuale controversia, la Corte é d'avviso che, data la particolare
situazione verificatasi, non possa disconoscersi che le risultanze catastali,
quali si presentavano al 15 novembre 1949, non potevano costituire base
legittima per la formazione del piano particolareggiato di espropriazione.
É da tener presente,
come pure é stato posto in luce dalla sentenza n. 81 del 1957 sopra menzionata,
che l'espropriazione della proprietà terriera privata, in applicazione della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, é consentita non già in relazione alla
superficie della proprietà stessa (art. 2 della legge n. 230 del 1950), bensì
con riguardo al reddito dominicale complessivo, accertato in base alle tariffe
di estimo al 1 gennaio 1943, combinato con il reddito dominicale per ettaro,
secondo le quote indicate nella tabella annessa alla legge. E, a sua volta,
questo reddito, che condiziona l'applicazione della citata legge n. 841 del
1950, risulta dalla stima dei terreni, secondo la loro estensione, qualità e
classe, in dipendenza degli accertamenti effettuati di ufficio, o su istanza
dei proprietari, nei casi consentiti, e secondo il procedimento tracciato nelle
leggi catastali (T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572; decreto-legge 4 aprile 1939, n.
589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976; regolamento 8 dicembre
1938, n. 2153). Ne deriva, quindi, e del resto risulta anche chiaramente dalla
relazione del Ministro alla Camera dei Deputati, che il sistema adottato dalla
legge stralcio del 1950 é collegato con quello delle leggi sul catasto, non
soltanto per quanto riguarda l'accertamento dell'estensione e del classamento
dei terreni, ma logicamente anche per ciò che attiene alle garanzie stabilite
da dette leggi a tutela del diritto di proprietà.
Ciò premesso, nel
caso di specie, é da rilevare che il procedimento seguito nel 1945 per la
verificazione dei dati catastali posti a base del piano di scorporo, non si é
svolto secondo le disposizioni delle leggi sopra richiamate, come del resto ha
riconosciuto anche la Commissione centrale nella ricordata decisione del 20
dicembre 1954. A parte, infatti, che all'espropriato (a quanto risulta da
questa decisione e non é contestato) non fu dato l'avviso prescritto dall'art.
124 del regolamento del 1938, per presenziare agli accertamenti che l'Ufficio
tecnico erariale effettuò riguardo ai terreni del Rancé, é da rilevare che, tra
i documenti trasmessi dal Tribunale su richiesta di questa Corte, é compreso il
modello 11 in data 26 settembre 1952, dal quale risulta che al mappale
espropriato, n. 9 del foglio 4, furono apportate variazioni nel 1945, e che
tale modello fu notificato all'interessato il 10 novembre del 1952. Emerge,
altresì, dai documenti predetti, che, in seguito a tale notificazione, il Rancé
iniziò davanti alle competenti Commissioni censuarie il procedimento per
ottenere che le variazioni anzidette fossero dichiarate inefficaci ai fini
dello scorporo.
In base a questi
elementi di fatto (sui quali non vi é contestazione) non si può, quindi,
fondatamente disconoscere che se é vero che, al 15 novembre 1949, le variazioni
apportate in seguito alla verifica d'ufficio del 1945 erano iscritte nel
catasto, é vero altresì che le variazioni stesse non potevano ritenersi
operanti ai fini dello scorporo, in quanto non ancora definitivamente acquisite
ai sensi e per gli effetti delle ricordate leggi catastali. É da aggiungere che
l'interessato ha inoltrato ricorso il 1 dicembre 1952, dopo la compilazione del
piano, perché l'Amministrazione, soltanto nel novembre dello stesso anno, ha
proceduto alla prescritta notificazione delle variazioni già da tempo
effettuate; dalla data della quale notificazione, per espressa disposizione
dell'art. 125, secondo comma, del regolamento del 1938, decorre il termine per
proporre reclamo contro i risultati delle variazioni catastali.
Resta così superata
anche l'altra obiezione dell'Avvocatura dello Stato fondata sulla disposizione
dell'art. 6 della legge del 1950, n. 841, che la Corte non ritiene utilmente
richiamato nella specie. Risulta, infatti, chiaramente dal testo, ed é
confermato dai lavori preparatori, che il ricorso speciale da proporre
direttamente alla Commissione censuaria centrale, entro 25 giorni dalla data
del deposito del piano di espropriazione nell'ufficio comunale (art. 6, primo
comma, della legge n. 841 del 1950 e art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333)
per ogni questione riflettente la non corrispondenza dell'estensione, della
qualità di cultura e della classe dei terreni, é consentito soltanto nelle zone
dove sono in vigore i vecchi catasti. Ed é, perciò, evidente che il Rancé non
poteva avvalersi di tale disposizione, trattandosi (ed é incontestato) di
terreni già iscritti nel nuovo catasto.
Senonché
all'espropriato non é neppure opponibile l'ultimo comma dell'art. 6, secondo il
quale, come si é accennato, oltre all'ipotesi preveduta nel primo comma, non é
ammesso altro ricorso per il classamento dei terreni contro le risultanze del
catasto. Tale disposizione, infatti (e risulta chiaramente anche dai lavori
preparatori), non esclude che, per i terreni iscritti nel nuovo catasto, il
proprietario possa ricorrere agli organi competenti nei termini e secondo le
disposizioni delle leggi catastali sopra ricordate. Ma nel caso in esame
l'interessato non ha potuto avvalersi di tali garanzie appunto per il fatto
dell'Amministrazione, che non aveva a lui data, in precedenza, legale
conoscenza delle variazioni apportate. Non si può neppure fondatamente
obiettare che, nel sistema delle leggi di riforma, le operazioni di scorporo,
e, quindi, l'esercizio della delega legislativa, devono svolgersi e compiersi
entro termini brevi e perentori assegnati agli enti di riforma e al Governo e
che perciò, esaurita la procedura, non sia possibile alcuna eccezione sulla
legittimità dell'espropriazione.
Allo stesso modo,
infatti, che dalla brevità dei termini, come ha ritenuto questa Corte con la sentenza n. 57 del
1959, non può desumersi, in mancanza di espressa disposizione, che sia
possibile travolgere nell'espropriazione beni che non siano di proprietà del
soggetto passivo dello scorporo, così la limitazione del tempo per l'esercizio
della delega non può legittimare, con pregiudizio del diritto di proprietà, il
decreto di espropriazione, quando, come nella specie, per l'inosservanza, da
parte della stessa Amministrazione, delle disposizioni delle leggi catastali
(alle quali, come si é detto, si ricollega strettamente la legge 21 ottobre
1950, n. 841), sono stati assunti a base del piano particolareggiato dati non
regolarmente accertati e non ancora definitivamente acquisiti, dei quali anche
si é poi riconosciuta l'inefficacia giuridica.
E se, d'altra parte,
come non disconosce l'Avvocatura dello Stato, la situazione derivata dal
comportamento dell'Amministrazione, potrebbe influire a favore del Rancé per
ottenere, se del caso, il rimborso dell'imposta fondiaria, per coerente
ragione, dato che il reddito imponibile per determinare in concreto
l'obbligazione tributaria, é lo stesso che deve essere considerato ai fini del
piano di espropriazione, l'accennata situazione non può non esercitare
influenza per quanto attiene alla legittimità dello scorporo.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni
pregiudiziali dedotte dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara la illegittimità
costituzionale del decreto 28 dicembre 1952, n. 4324 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953), in quanto, nell'espropriazione nei
confronti del sig. Rancé Maurizio, ha tenuto conto delle variazioni dei dati
catastali apportate d'ufficio nel 1945, ma notificate all'espropriato il 10
novembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed
assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco
PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 13 luglio 1960.