ORDINANZA
N. 55
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27
maggio 1952, n. 793, promosso con l'ordinanza 6 giugno 1957 del Tribunale di Bari
emessa nel procedimento civile vertente tra Lo Muzio Lorenzo e l'Ente per lo
sviluppo e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per
la riforma fondiaria, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1958 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 1 marzo 1958.
Ritenuto che con atto
di citazione notificato il 6 luglio 1954 il sig. Lorenzo Lo Muzio conveniva
davanti al Tribunale di Bari la Sezione speciale per la riforma fondiaria in
Puglia e Lucania, per ottenere la dichiarazione di illegittimità del
procedimento espropriativo attuato nei suoi confronti e la riconsegna dei beni
espropriati;
che con ordinanza 6
giugno 1957 il Tribunale di Bari disponeva la sospensione del processo e la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché questa giudicasse:
"Se il provvedimento di scorporo, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 maggio 1952, n. 793, sia viziato, in tutto o in parte, per
eccesso di potere legislativo, da illegittimità costituzionale, per aver
disposto la espropriazione dei terreni di Lo Muzio Lorenzo siti in agro di
Manfredonia (Foggia), tenendo presenti variazioni catastali accertate nel 1948,
ma registrate con nota di variazione 1031 del 19 agosto 1952, e comportanti
cambiamenti di qualifica da "pascolo" a "seminativo" e
maggiori redditi dominicali, nonché parziale aumento di estensione, anziché, ai
sensi degli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, le risultanze del
catasto al 15 novembre 1949 che comportano una minore quota di scorporo";
che nel procedimento
davanti alla Corte si costituivano regolarmente l'avv. Guido Lo Re, per il Lo
Muzio, e l'Avvocatura generale dello Stato, per la Sezione speciale per la
riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise;
che in data 22 aprile
1960 l'Avvocatura generale dello Stato depositava nella cancelleria della Corte
copia di una scrittura privata del 16 dicembre 1959, registrata a Bari il 24
successivo al n. 11329/I, dichiarando che con essa le parti avevano concluso un
accordo transattivo, risolvendo ogni questione della causa, ivi compresa quella
concernente il carico delle spese giudiziali;
che non compete alla
Corte costituzionale l'esame dell'atto di transazione, né sotto l'aspetto
formale, né per quanto concerne il suo contenuto e la sua efficacia rispetto al
processo pendente davanti al Tribunale di Bari e presentemente sospeso;
che, tuttavia, i
fatti esposti dall'Avvocatura generale dello Stato possono far supporre che
allo stato sia venuta meno la rilevanza della questione che era stata rimessa
al giudizio della Corte costituzionale, e che tale valutazione non può essere
compiuta se non dal Tribunale di Bari;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti
siano restituiti al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 24 giugno 1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco
PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 13 luglio 1960.