SENTENZA
N. 54
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. TOMASO PERASSI,
Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 467, 468 e 577 del Cod. civ., promosso
con ordinanza emessa il 10 luglio 1959 dal Tribunale di Genova nel procedimento
civile vertente tra Dellepiane Giuseppe, Maria e Anna e Dellepiane Aldo, con
l'intervento di Morando Giulia ed altri, iscritta al n. 106 del Registro
ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264
del 31 ottobre 1959.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 22 giugno 1960 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
uditi gli avvocati
Annibale Mauceri e Francesco Santoro Passarelli, per Dellepiane Aldo, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Elio Vitucci, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Il giorno 8
giugno moriva in Genova, senza testamento e senza lasciare coniuge o
discendenti legittimi, il sig. Leo Dellepiane.
Sul suo patrimonio
pretendevano d'avere diritti di successione, l'uno ad esclusione degli altri e
viceversa, da una parte il sig. Aldo Dellepiane, figlio naturale d'un fratello
premorto, e, dall'altra, i sigg. Giuseppe, Maria e Anna Dellepiane, parenti legittimi
in quarto grado (cugini primi) dell'ereditando.
Questi ultimi, il 22
luglio 1958, portavano la controversia dinanzi al Tribunale di Genova.
Intervenivano nel giudizio i sigg. Giulia, Giuseppe e Leonina Morando ed altre
otto persone dicendosi anch'essi parenti in quarto grado del de cuius.
Tanto gli intervenuti
quanto gli attori facevano osservare come Aldo Dellepiane non potesse succedere
né direttamente né indirettamente al fratello del suo genitore naturale: non
direttamente perché l'art. 577 Cod. civ. ammette soltanto in via d'eccezione (e
purché non vi siano parenti entro il terzo grado) la successione ab
intestato del figlio naturale d'un figlio del de cuius, con la
conseguenza che ne é escluso il figlio naturale d'un fratello; non indirettamente
perché, a norma degli artt. 467 e 468 Cod. civ., solo i discendenti legittimi
del figlio e del fratello dell'ereditando succedono per rappresentazione del
loro padre naturale che non possa o non voglia accettare.
Il convenuto, Aldo
Dellepiane, cioè il figlio naturale dell'unico fratello (premorto) del de
cuius, si difendeva, fra l'altro, promovendo questione di legittimità
costituzionale dei citati artt. 467, 468 e 577 Cod. civ. in riferimento
all'art. 30, terzo comma, della Costituzione. Dopo di che il Tribunale di
Genova riteneva non manifestamente infondata la questione e rimetteva gli atti
alla Corte costituzionale.
L'ordinanza di
rimessione, pronunciata il 10 luglio 1959, é stata notificata il 12 settembre
1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1959, n. 264.
Aldo Dellepiane si é
costituito nel giudizio dinanzi a questa Corte con deduzioni depositate il 18
novembre 1959 e ha presentato, poi, una memoria il 9 giugno 1960. Giuseppe e
Leonina Morando si costituivano con deduzioni presentate il 26 settembre 1959.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri interveniva, per mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, con deduzioni e con una memoria depositate il 20 ottobre
1959 e il 9 giugno 1960.
2. - Secondo
l'ordinanza di rimessione ci sarebbe contrasto tra gli artt. 467, 468 e 577,
che precludono ai figli naturali l'accesso alla successione legittima dei
parenti dei loro genitori anche se rimasti celibi o nubili, e l'art. 30, terzo
comma, della Costituzione, secondo cui la legge "assicura ai figli nati
fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima": ciò tanto più in quanto dalle parole
di chi ha proposto la norma risulterebbe che la compatibilità dei diritti dei
figli illegittimi con quelli dei membri della famiglia legittima é subordinata
al dato di fatto dell'esistenza della famiglia legittima.
3. - La difesa di
Aldo Dellepiane, nelle sue deduzioni, premette che per famiglia legittima, a
norma dell'art. 30, terzo comma, della Costituzione, si intende solo quella
derivante da matrimonio del genitore del figlio naturale; aggiunge che, perciò,
se il genitore non ha mai contratto matrimonio, cioè se manca una famiglia
legittima, al figlio naturale la Costituzione garantisce una protezione
giuridica pari a quella del figlio legittimo, come risulterebbe anche dalle
parole, ricordate nell'ordinanza di rinvio, di chi, alla Costituente, propose
il testo della norma, poi approvato; conclude che, per questo aspetto, l'art. 30,
terzo comma, é immediatamente precettivo, poiché una disposizione di legge
ordinaria occorre soltanto nei casi in cui il genitore del figlio naturale si
sia costituito una famiglia legittima e perciò sia necessario stabilire fino a
che punto una tutela del figlio naturale risulti compatibile coi diritti dei
componenti la famiglia legittima: ché, del resto, per analoghe ragioni, anche
se la norma della Costituzione non fosse immediatamente precettiva, i citati
artt. 467, 468 e 577 vi contrasterebbero poiché limiterebbero, nei rapporti
successori, quella tutela giuridica dei figli illegittimi che la Costituzione
ha voluto piena ed aperta quando manchi una famiglia legittima del loro
genitore.
Nella memoria la
difesa di Aldo Dellepiane ribadisce le osservazioni già fatte e, rispondendo
alle obiezioni dell'Avvocatura dello Stato, ammette che una positiva riforma
della disciplina dello status dei figli naturali - e, quindi, dei suoi effetti
anche nel campo successorio - non potrà essere attuata se non dal legislatore;
ma ritiene, tuttavia, che non debbano sopravvivere alla norma costituzionale
quelle disposizioni del Codice che escludono dalla successione i figli e i
parenti naturali quando manchino coniuge e discendenti legittimi del de
cuius, sussistendo soltanto remoti parenti legittimi.
La storia delle norme
relative ai figli naturali dimostrerebbe una chiara tendenza verso la più ampia
protezione degli interessi di questi ultimi: dal Cod. civ. 1865, che negava
espressamente ogni diritto del figlio naturale sui beni dei congiunti di suo
padre o di sua madre, si é passati al Cod. civ. vigente, che non contiene più
una disposizione analoga; di modo che lo stesso art. 577, secondo cui i figli
naturali succedono all'ascendente immediato del loro genitore se mancano
coniuge e parenti entro il terzo grado, non sarebbe una norma eccezionale: si é
creata così una situazione per cui, di fronte all'art. 30 della Costituzione,
che garantisce ogni tutela compatibile coi diritti della famiglia legittima,
non sarebbe ammissibile che i figli naturali dei fratelli del de cuius,
a differenza dai figli naturali dei figli del de cuius, siano esclusi
dalla successione di quest'ultimo.
La stranezza di tale
situazione sarebbe di per sé un sintomo dell'ulteriore passo compiuto dal Costituente
rispetto alle norme del Cod. civ.; il quale passo porterebbe alla caducazione
di tutte quelle disposizioni che negano il diritto di successione dei figli e
parenti naturali quando manchino coniuge o discendenti del de cuius.
In realtà, continua
la difesa di Aldo Dellepiane, l'art. 30 della Costituzione contiene una norma
profondamente innovativa: nel primo comma essa assimila, quanto al diritto al
mantenimento, ai figli legittimi quelli nati fuori del matrimonio e nel terzo,
assicurando ogni più ampia tutela a questi ultimi, pone un unico limite a tale
tutela, la compatibilità coi diritti dei membri della famiglia legittima: la
Costituzione, parlando di diritti dei membri della famiglia legittima e non
semplicemente di diritti della famiglia legittima, si sarebbe evidentemente
riferita all'esistenza in concreto d'una famiglia legittima (la famiglia
legittima in astratto é difesa in generale dall'ordinamento senza bisogno d'una
norma speciale come quella dell'art. 30): tanto é vero che perfino nel Codice,
quando essa manchi in concreto, i figli illegittimi godono di diritti
altrimenti negati.
Ma qual'é la famiglia
legittima in mancanza della quale l'art. 30, terzo comma, della Costituzione
garantirebbe fin d'ora la più ampia tutela dei figli illegittimi? Per la difesa
di Aldo Dellepiane essa é quella costituita dall'ascendente naturale col suo
matrimonio e non quella formata da tutti i congiunti di lui, anche ascendenti e
collaterali, entro il sesto grado, nei riguardi dei quali tra l'altro non sarebbe
neanche proponibile una questione di compatibilità della tutela dei figli
naturali.
Ne deriverebbe che le
norme del Codice con cui si restringono i diritti successori dei figli
naturali, senza che vengano alla successione il coniuge e i discendenti legittimi
dell'ereditando, contrastano insanabilmente con la Costituzione.
4. - La difesa dei
sigg. Morando rileva, all'opposto, che la norma dell'art. 30, terzo comma, é in
antitesi con la frase del suo proponente, secondo cui la compatibilità dei
diritti dei figli illegittimi con quelli dei legittimi é subordinata al dato di
fatto dell'esistenza d'una famiglia legittima; che, comunque, essa non é
precettiva o tale da far cadere immediatamente norme ordinarie vigenti; che la
storia della sua formazione dimostra come da formule più liberali predisposte
per i figli illegittimi si sia giunti a quella attuale, da cui non risulta
assolutamente una equiparazione tra figli legittimi e figli naturali e che é
troppo generica perché possa ricavarsene una direttiva precisa per la
legislazione futura.
5. - L'Avvocatura
generale dello Stato, nelle deduzioni, ribadisce anch'essa il concetto che la
Costituzione non ha equiparato prole legittima e prole naturale lasciando al
legislatore ordinario il compito di determinare la compatibilità della tutela
di questa con i diritti di quella; osserva come lo stesso Codice contenga una
parziale ma non trascurabile tutela della famiglia naturale nei rapporti
successori specialmente per quanto riguarda il diritto di rappresentazione: tutela
che costituisce un limite oltre il quale comincia la sfera di incompatibilità
coi diritti della famiglia legittima; conclude che le norme relative alla
successione per rappresentazione non devono essere toccate perché, se fossero
estese anche ai figli naturali dei figli del de cuius, ne sarebbero
danneggiati proprio i figli legittimi costretti a dividere i beni con quelli.
Nella memoria
l'Avvocatura dello Stato ricorda come la formula, con cui si garantivano
esplicitamente ai figli illegittimi le stesse condizioni giuridiche dei
legittimi, insieme con altre successive, non fu approvata dall'Assemblea
costituente proprio allo scopo dichiarato da qualcuno di evitare la parità
degli uni con gli altri; si dice perplessa davanti alle conseguenze a cui porterebbe
una dichiarazione di illegittimità delle norme impugnate: non vede come il
riconoscimento fatto da una persona (padre naturale) nei confronti del proprio
figlio possa aver effetto nei riguardi d'un terzo, cioè dell'ascendente del
padre; dichiara inoltre di non scorgere un nesso fra l'art. 30 della
Costituzione, con cui é assicurata dignità e protezione al figlio naturale, e
un istituto a carattere prettamente economico, quale é la successione per
rappresentazione.
L'Avvocatura dello Stato,
poi, si domanda se sia proponibile, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 577, che si riferisce alla successione del figlio naturale del figlio
del de cuius, mentre in questa causa il figlio naturale pretende
di succedere al fratello del proprio padre.
6. - Nella
discussione orale i difensori di Aldo Dellepiane e l'Avvocatura generale dello
Stato hanno ribadito e svolto ulteriormente le proprie tesi.
Considerato
in diritto
1. - La difesa di
Aldo Dellepiane osserva che la Costituzione, quando vuole che sia assicurata ai
figli naturali una tutela compatibile coi diritti dei membri della famiglia
legittima, si riferisce soltanto, nel porre quel limite, alla famiglia che il
padre naturale abbia eventualmente formato col suo matrimonio.
Ritiene, invece, la
Corte che a interpretare l'art. 30, terzo comma, in questo senso non bastino né
le parole, a cui allude anche l'ordinanza di rinvio, di chi nell'Assemblea
costituente propose il testo definitivo della norma né gli analoghi rilievi che
altri fecero nella stessa Assemblea e che rivelano una preoccupazione limitata
ai diritti della sola famiglia formatasi col matrimonio del genitore naturale.
Il fatto é, invece, che queste preoccupazioni, indirizzate in tal modo, non si
sono tradotte in una formula costituzionale concreta: evidentemente il testo
dell'art. 30, terzo comma, poiché accenna genericamente alla famiglia
legittima, non dà a questa espressione la portata ristretta che essa avrebbe se
dovesse riguardare soltanto il gruppo composto dal coniuge e dai discendenti
del padre.
É vero che il primo
comma dello stesso art. 30 si riferisce a rapporti che riguardano il figlio
naturale ed il suo genitore, cioè alla posizione di quello in un ambiente che
non va oltre la persona di questo, e non tocca la famiglia in senso lato; ma
ciò é dovuto solo al fatto che il primo comma, a differenza dal terzo, mira a
imporre certi obblighi precisi i quali non possono incombere se non al genitore
naturale, dimodoché non avrebbe avuto senso rifarsi agli ascendenti o ai
collaterali di lui. Altrettanto si dica dell'art. 29, primo comma, secondo il
quale la famiglia legittima é una "società naturale fondata sul
matrimonio": questo articolo non consente di affermare che la famiglia
legittima, a cui si riferisce il citato art. 30, terzo comma, sia quella
formata col matrimonio del padre naturale e non anche quella che si sia
costituita col matrimonio degli ascendenti di lui.
Quel che si desume
sia dal testo dello stesso art. 30, terzo comma, sia dal travaglio che portò,
nell'Assemblea costituente, alla sua formulazione definitiva, é soltanto un
innegabile favore per la prole naturale. Questo favore, tuttavia, non si poté
concretare in una disciplina precisa da contenere in un articolo, tanto più in
quanto un'ampia tutela del figlio naturale poteva e potrebbe anche portare a
una profonda revisione di molte norme, e perfino del sistema familiare e
successorio, del Codice. Ad avviso della Corte questa é la ragione per cui il
terzo comma dell'art. 30 si apre con un accenno al legislatore ordinario e
contiene per così dire una riserva che solo la legge potrà sciogliere: sarà il
legislatore a stabilire fino a che punto la maggiore tutela del figlio naturale
sia, caso per caso, cioè nella eventuale determinazione di uno status e delle
conseguenze di esso anche in campo successorio, compatibile coi diritti dei
componenti la famiglia legittima.
2. - Dato ciò, non si
può dire che gli artt. 467, 468 e 577 Cod. civ. contrastino col terzo comma del
citato art. 30.
Infatti, per quanto
riguarda i primi due, essi attribuiscono il diritto di rappresentazione ai soli
discendenti legittimi di chi non può o non vuole accettare l'eredità del
proprio ascendente o collaterale: come tale la norma non contrasta col terzo
comma dell'art. 30, che é ben lungi dal negare questo diritto dei discendenti
legittimi; né può essere dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto
non estende il beneficio della successione indiretta anche al figlio naturale:
infatti, nei casi in cui aspirano alla successione, oltre che il figlio
naturale del figlio o del fratello del de cuius, altri parenti legittimi
di questo, come i fratelli o gli zii, prima di ammettere alla successione il
figlio naturale occorrerà vedere quanto ciò sia compatibile coi diritti di quegli
altri parenti: problema al quale, come si é detto, solo il legislatore
ordinario potrà dare una soluzione precisa.
Analoga conclusione
si impone relativamente all'art. 577 Cod. civ.; esso ammette a succedere in via
diretta il figlio naturale del figlio del de cuius solo quando non ci
siano parenti di quest'ultimo entro il terzo grado; cioè quando non ci siano
persone che, secondo quel che si é detto essere il significato da dare al terzo
comma dell'art. 30 della Costituzione, fanno parte di quella famiglia legittima
del de cuius, della quale soltanto il legislatore potrà valutare i
diritti nei cui confronti si dovrà regolare l'ampiezza della tutela dei figli
naturali.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione proposta con ordinanza 10 luglio 1959 del Tribunale di Genova
sulla legittimità costituzionale degli artt. 467, 468 e 577 Cod. civ. in
riferimento all'art. 30, terzo comma della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno
1960.
Tomaso PERASSI -
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 6 luglio 1960.