SENTENZA
N. 52
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. TOMASO PERASSI,
Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso
dal Presidente della Regione Trentino-Alto Adige con ricorso notificato l'11
marzo 1960, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 30 marzo
1960 ed iscritto al n. 5 del Registro ricorsi 1960, per conflitto di
attribuzione tra la Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato in ordine alla
competenza sull'assegnazione di alloggi popolari costruiti nel Comune di Chiusa
in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640.
Udita nell'udienza pubblica
del 22 giugno 1960 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
uditi l'avv. Franco
Giorgio, delegato dall'avv. Feliciano Benvenuti, per la Regione Trentino-Alto
Adige, e il sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La Greca, per
il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministro dei lavori pubblici.
Ritenuto
in fatto
La Giunta provinciale
di Bolzano con deliberazione n. 2546 in data 22 ottobre 1959, prot. 306608,
considerato che entro il mese di novembre si sarebbero resi disponibili per
l'assegnazione 13 alloggi nella città di Bolzano e 9 alloggi nel Comune di
Chiusa, costruiti in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640 (sulla eliminazione
delle abitazioni malsane), e che pertanto era urgente provvedere alla
costituzione delle Commissioni previste dall'art. 8 di tale legge, deliberava -
richiamandosi esplicitamente all'art. 11 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 - di
nominare le due Commissioni, l'una per il Comune di Bolzano, l'altra per quello
di Chiusa.
Le Commissioni,
debitamente costituite, nelle sedute conclusive, rispettivamente del 22 e del 4
dicembre 1959, deliberavano l'assegnazione degli alloggi disponibili.
Con lettera del 9
gennaio 1960 il Presidente dell'Istituto autonomo case popolari della Provincia
di Bolzano informava, però, la Giunta provinciale che il Ministero dei lavori
pubblici aveva impartito disposizioni in conseguenza delle quali l'assegnazione
degli alloggi realizzati in Chiusa doveva considerarsi come non avvenuta, onde
non poteva avere luogo la consegna dei predetti alloggi.
Con ricorso
notificato il 10-11 marzo 1960 al Presidente del Consiglio dei Ministri e al
Commissario straordinario dell'I.A.C.P. della Provincia di Bolzano, il
Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, su conforme deliberazione
della Giunta stessa, ha elevato conflitto di attribuzione innanzi alla Corte
costituzionale denunciando la violazione della sfera di competenza
statutariamente attribuita alla Provincia dagli artt. 11, 12 e 13 dello Statuto
speciale e chiedendo:
a) che sia dichiarata
la competenza della Provincia di Bolzano alla nomina della Commissione
provinciale per l'assegnazione degli alloggi popolari di cui all'art. 8 della
legge 9 agosto 1954, n. 640, in relazione all'art. 11, n. 11, e all'art. 13
dello Statuto regionale;
b) che sia annullato
il provvedimento del Ministro dei lavori pubblici con cui si danno istruzioni
all'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano di considerare come
"non avvenuta" l'assegnazione degli alloggi decisa dalla Commissione
di nomina provinciale per gli alloggi realizzati in Chiusa, provvedimento
venuto a conoscenza della Giunta provinciale di Bolzano in data 12 gennaio 1960
con lettera del Presidente di detto Istituto del 9 gennaio 1960, prot. 5679;
c) che sia annullato,
se ed in quanto occorra, il provvedimento 9 gennaio 1960, prot. 5679, del
Presidente dell'Istituto autonomo case popolari di Bolzano con il quale, dietro
istruzione del Ministro dei lavori pubblici, si é preteso contestare e
disapplicare la deliberazione di assegnazione degli alloggi realizzati in
Chiusa da parte della competente Commissione nominata dalla Provincia di
Bolzano.
La Regione premette
che le riferite disposizioni impartite dal Ministro dei lavori pubblici -
nell'affermare che l'assegnazione di alloggi da parte di una Commissione di
nomina provinciale deve considerarsi come non avvenuta - sono volte ad
affermare la specifica competenza dello Stato in ordine alla nomina di tali
Commissioni e costituiscono, quindi, un atto impugnabile per conflitto di
attribuzione ai sensi dell'art. 39 della legge n. 87 del 1953.
Nel merito la Regione
deduce che il provvedimento impugnato invade la sfera di competenza della
Provincia, nelle cui attribuzioni amministrative é certamente riconducibile
l'atto di nomina delle Commissioni previste dall'art. 8 della legge 9 agosto
1954, n. 640, espressamente preveduto dall'art. 11 delle norme di attuazione
dello Statuto speciale in materia di case popolari approvate con D.P.R. n. 28
del 1959. Ed osserva che le attribuzioni previste dal decreto n. 28 non
potrebbero in ogni caso essere revocate con semplici "disposizioni"
impartite al Presidente dell'I.A.C.P. di Bolzano.
Comunque, ritenendo
illegittimo l'operato della Provincia, lo Stato non aveva il diritto di farsi ragione
da sé, dando disposizioni al locale Istituto per le case popolari di
considerare come non avvenuta l'assegnazione degli alloggi effettuata dalla
Provincia, ma avrebbe, se mai, dovuto impugnare tale assegnazione innanzi a
questa Corte. Non avendo ciò fatto, non poteva impedire - senza invadere la
sfera di attribuzioni della Provincia - che quella assegnazione producesse
tutti i suoi effetti.
Resiste al ricorso il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con deduzioni depositate il 29 marzo
1960, osservando che, se é vero che a norma dell'art. 11 del decreto n. 28 la
Commissione per le assegnazioni degli alloggi costruiti in applicazione della
legge n. 640 del 1954 viene nominata dalla Giunta provinciale, é pur vero che,
in base all'art. 13 dello stesso decreto, "resta ferma la competenza degli
organi dello Stato, per il perfezionamento di tutti i procedimenti di
attribuzione di alloggi costruiti con i contributi dello Stato, concessi
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto". E poiché gli
alloggi del Comune di Chiusa erano stati costruiti con somme concesse
anteriormente all'entrata in vigore delle norme di attuazione, deve trovare
applicazione l'art. 13 e non l'art. 11 del decreto.
Conclude, quindi,
chiedendo il rigetto del ricorso.
Le parti hanno
depositato ulteriori memorie, la Regione il 9 giugno e lo Stato il 6 giugno
1960.
Replica la Regione,
in primo luogo, che il vigente sistema generale in materia di edilizia popolare
prevede due tipi di interventi economici statali: la costruzione a totale
carico dello Stato (come avviene per la legge 640) e la costruzione col
concorso dello Stato (come avviene per il T.U. 1165 del 1938). Orbene l'art. 13
del decreto n. 28 si riferisce esclusivamente agli alloggi costruiti con il
contributo dello Stato e non anche a quelli costruiti a totale carico dello
Stato, i quali rientrano nella disciplina derivante dal combinato disposto
degli artt. 3 e 11 del decreto stesso. Inoltre, tali articoli - come ha
ritenuto la Corte costituzionale (sentenza 19 del 1960) - non hanno provveduto
ad attuare lo Statuto, ma hanno attribuito alle Province di Trento e di Bolzano
nuove potestà amministrative "che volendo lo Stato avrebbe potuto anche
ritenere". In conseguenza, il problema della competenza in materia di potestà
amministrativa per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato (legge n.
640) deve essere esaminato e risolto alla sola luce della volontà espressa con
le norme di attuazione, al di fuori di ogni rapporto tra Stato e Provincia,
quale può essere configurato sulla base dello Statuto. Tale tesi, secondo la
Regione, é avvalorata dalla considerazione che, mentre si comprende che lo
Stato si sia riservato la facoltà di assegnare gli alloggi con contributi
stanziati in bilanci in corso di esaurimento, perché in questi casi preesiste
un rapporto tra lo Stato e i possibili assegnatari, nulla di tutto ciò si
verifica invece nel caso di alloggi costruiti a totale carico dello Stato, dato
che questi alloggi tendono a soddisfare un interesse puramente pubblicistico.
In secondo luogo, la
Regione osserva che l'art. 13 del decreto n. 28 si riferisce soltanto ai
"procedimenti di attribuzioni di alloggi", ed assume che tali
procedimenti sono quelli nei quali gli alloggi sono trasferiti in proprietà e
vanno tenuti distinti dalle "assegnazioni" effettuate per dotare
urgentemente di alloggio chi ne é sprovvisto.
In subordine, infine,
la Regione rileva che l'art. 13, parlando di "perfezionamento" dei
procedimenti, si riferisce solo ai procedimenti già in corso; ed osserva che
fra la costruzione degli alloggi (eseguiti in base alla legge 640 e trasferiti
in gestione agli I.A.C.P.) e l'atto di nomina della Commissione vi é una netta
separazione, in quanto la prima attività mira all'eliminazione delle case
malsane e la seconda é essa stessa atto iniziale di un procedimento destinato a
culminare nella assegnazione delle nuove costruzioni senza che vi sia alcun
nesso tra stanziamento e beneficiari. Le due attività formano, quindi, oggetto
di due distinti procedimenti.
Infine, la Regione,
delineando la questione sotto un diverso, assorbente, profilo, deduce che,
oltre al problema relativo alla sussistenza di una invasione della sfera di
competenza provinciale esiste anche - ed é pregiudiziale - il problema del
difetto, nel caso concreto, del potere che lo Stato ha inteso esercitare.
Difetto che nella specie sarebbe determinato dalla circostanza che lo Stato,
non avendo impugnato a suo tempo per conflitto di attribuzione la delibera
della Giunta provinciale di Bolzano che nominava la Commissione, avrebbe fatto
ora uso di una competenza che, comunque, non aveva più, perché già esercitata
nel caso concreto dalla Provincia con atto divenuto inoppugnabile.
L'Avvocatura dello
Stato, nella sua memoria, esamina preliminarmente l'assunto della ricorrente
secondo cui sarebbe "palese che la revoca delle attribuzioni in esame
(quelle cioè fatte alla Provincia con gli artt. 3 e 11 del D.P.R. n. 28 del
I959) non potrebbe aver luogo con semplici ' disposizioni '..., ma dovrebbe
assumere la stessa forma dell'atto che si intende revocare",
"intendendosi con ciò interpreta l'Avvocatura - che, in presenza della
deliberazione della Giunta provinciale, si sarebbe dovuto sollevare conflitto
di attribuzione mediante atto rivolto ad affermare positivamente la competenza
dello Stato in materia".
Interpretato in tal
modo l'assunto della Regione, l'Avvocatura replica che, prima della
deliberazione della Giunta provinciale per la nomina della Commissione, vi era
già stato un altro atto, e precisamente il telegramma 23 settembre 1959, con il
quale il Ministero dei lavori pubblici, rivendicando l'assegnazione degli
alloggi di cui alla legge 640, aveva negato la competenza provinciale e
affermato la competenza propria per la nomina delle Commissioni; ed aggiunge
che, in effetti, in tale telegramma é racchiuso il provvedimento che ha dato
luogo al conflitto di attribuzione. E, poiché il conflitto é stato sollevato
dalla Regione, del tutto inutile e superfluo sarebbe stato da parte dello Stato
il sollevare un ulteriore conflitto.
Nel merito,
l'Avvocatura, oltre a ribadire la tesi secondo cui la competenza dello Stato si
fonda nella specie sull'art. 13 del decreto n. 28, assume che il ricorso é
infondato anche per altro motivo di carattere più generale. Sulla base delle sentenze 2 e 19 del 1960 di
questa Corte, infatti, anche nell'ambito provinciale possono sussistere
interessi generali che giustificano l'intervento dello Stato. E poiché nel caso
in esame lo Stato ha disposto la costruzione di alloggi a totale suo carico ed
in aggiunta ai programmi normali (ora regolati dall'art. 4 delle norme di
attuazione) esso ha svolto un intervento diretto e immediato sollecitato da
interessi generali e nazionali; onde pienamente legittimo appare l'intervento
da parte dello Stato e l'uso di mezzi propri e di propri procedimenti, secondo
le previsioni delle leggi nazionali per il raggiungimento dello scopo che si é
inteso conseguire, e che del resto non può che arrecare giovamento alle
Province.
Considerato
in diritto
1. - L'atto dal quale
trae origine il presente conflitto di attribuzione, e del quale la Regione chiede
l'annullamento, é quello, portato a conoscenza della Provincia di Bolzano con
la nota del 9 gennaio 1960 del locale Istituto per le case popolari, con cui il
Ministero dei lavori pubblici ha disposto che l'assegnazione, effettuata dalla
Commissione nominata dalla Giunta provinciale di Bolzano, degli alloggi
popolari realizzati nel Comune di Chiusa ai sensi della legge 9 agosto 1954, n.
640, per l'eliminazione delle abitazioni malsane, "deve considerarsi come
non avvenuta", e che in conseguenza "non può aver luogo la richiesta
consegna dei predetti alloggi".
La Regione afferma
l'esclusiva competenza della Provincia all'assegnazione di quegli alloggi; e
basa il suo assunto sugli artt. 3 e 11 delle norme di attuazione dello Statuto
T.-A.A., emanate col D. P. R. 26 gennaio 1959, n. 28, dei quali il primo
trasferisce alle Province le attribuzioni amministrative che la citata legge
640 demanda agli organi del Ministero dei lavori pubblici, e il secondo dispone
che la Commissione per l'assegnazione degli alloggi costruiti nella Provincia
ai sensi della legge stessa é nominata dalla Giunta provinciale.
L'Avvocatura dello
Stato oppone che, trattandosi nella specie di alloggi costruiti con somme
concesse anteriormente all'entrata in vigore delle norme di attuazione emanate
col D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, la competenza all'assegnazione di essi
spettava allo Stato e non alla Provincia, ai sensi dell'art. 13 di dette norme,
in base al quale "resta ferma la competenza degli organi dello Stato per
il perfezionamento di tutti i procedimenti di attribuzione di alloggi costruiti
con contributi dello Stato concessi anteriormente all'entrata in vigore del
presente decreto".
2. - Ritiene la Corte
che, al fine di decidere il conflitto in esame, non é necessario affrontare la
questione di principio sollevata dall'Avvocatura dello Stato, né é necessario
constatare se siano esatte le premesse di fatto dalle quali essa muove.
Nella specie,
infatti, l'assegnazione degli alloggi da parte della Commissione nominata dalla
Provincia ebbe luogo il 4 dicembre 1959. Ma lo Stato, il quale, ritenendola
lesiva della sfera di attribuzioni a esso riservata dalle norme di attuazione
dello Statuto regionale, ben avrebbe potuto impugnarla innanzi a questa Corte
ai sensi dell'art. 134, seconda alinea, Cost. e degli artt. 39 e 42 legge 11
marzo 1953, n. 87 - adoperando così il solo mezzo che aveva a sua disposizione
per la caducazione dell'atto della Provincia (si confronti la sentenza 26
novembre 1959, n. 58, di questa Corte) -, lasciò invano trascorrere i termini
prescritti per l'impugnativa dal ricordato art. 39. Di conseguenza, il
provvedimento di assegnazione, attraverso il quale si é esercitato il potere
della Provincia, é diventato inoppugnabile, come esattamente osserva la difesa
della Regione.
É evidente allora che
la pretesa ministeriale che il provvedimento provinciale di assegnazione venga
considerato "come non avvenuto", e che ad esso non venga data
attuazione, si risolve in una illegittima invasione della sfera giuridica, che
ormai, nel caso concreto, é propria della Provincia. Questa ha diritto di
vedere attuati i propri atti esecutori, tanto più se inoppugnabili, e di
pretendere che gli uffici a ciò preposti vi provvedano. L'imposizione da parte
dello Stato all'Istituto per le case popolari di non dare attuazione, mediante
la consegna, all'assegnazione degli alloggi effettuata dalla Provincia e
divenuta ormai inoppugnabile, si risolve, quindi, in un'invasione della sfera
di attribuzioni della Provincia, giacché questa soltanto dispone, nel caso
concreto, dell'oggetto dell'esecuzione.
3. - Deve, pertanto,
esser dichiarata la competenza della Provincia di Bolzano a impartire, nel caso
specifico, disposizioni al locale Istituto per le case popolari, per la
consegna degli alloggi già assegnati dalla Commissione provinciale, risultando
in tal modo assorbita e impregiudicata la questione se nell'ipotesi in esame, e
in altre simili, spettasse allo Stato o alla Provincia, ai sensi dell'art. 13
delle norme di attuazione emanate con D.P.R. n. 28 del 1959, l'assegnazione
degli alloggi costruiti nella Provincia in virtù della legge 640 del 1954 con
fondi a tal fine destinati anteriormente all'entrata in vigore delle riferite
norme di attuazione.
Di conseguenza devono
essere annullate le disposizioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici
all'Istituto per le case popolari della Provincia di Bolzano e da questo
comunicate alla Provincia con la nota del 9 gennaio 1960, nel senso di
considerare "come non avvenute" le assegnazioni di alloggi nel Comune
di Chiusa effettuate dalla Commissione nominata dalla Provincia, e di non far
luogo alla consegna degli alloggi stessi.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara spettare
alla Provincia di Bolzano la competenza di impartire disposizioni all'Istituto
autonomo per le case popolari di Bolzano per la consegna degli alloggi eseguiti
nel Comune di Chiusa in attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, e
assegnati il 4 dicembre 1959 dalla apposita Commissione nominata dalla stessa
Provincia,
annulla, di
conseguenza, le disposizioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici
all'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano e da questo comunicate
alla Provincia di Bolzano con la nota 9 gennaio 1960, n. 5679, nel senso di
considerare "come non avvenuta" l'assegnazione degli anzidetti
alloggi e di non far luogo alla consegna degli stessi.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno
1960.
Tomaso PERASSI -
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 6 luglio 1960