ORDINANZA
N. 49
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale delle leggi 3 agosto 1949, n. 536, e 7 novembre
1957, n. 1051, promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1959 dal Giudice istruttore
del Tribunale di Crema nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
promosso da Cerioli Dirce, Piera e Miranda, iscritta al n. 21 del Registro
ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del
9 aprile 1960.
Ritenuto che, nel
procedimento civile promosso avanti al Tribunale di Crema dalle sorelle Dirce,
Miranda e Piera Cerioli contro l'avv. Ugo Dossena, é stata sollevata questione
di legittimità costituzionale della legge 3 agosto 1949, n. 536, riguardante le
prestazioni forensi in materia penale e stragiudiziale, e della legge 7
novembre 1957, n. 1051, relativa alle prestazioni forensi nella materia
giudiziale civile, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione;
che il Giudice
istruttore del Tribunale di Crema, con l'ordinanza di cui in epigrafe,
rimetteva a questa Corte la decisione sulla predetta questione di legittimità
costituzionale,
che le parti non si
sono costituite e il Presidente del Consiglio é intervenuto con atto della
Avvocatura generale dello Stato depositato il 9 febbraio 1960;
Considerato che,
nelle more del giudizio, questa Corte, con sentenza n. 20 del 31 marzo 1960, ha già dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale della legge 7 novembre 1957, n. 1051, in
riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione;
che le ragioni, su
cui si vorrebbe fondare la questione di legittimità costituzionale della legge
3 agosto 1949, n. 536, sono identiche a quelle per le quali si é proposta la
questione di legittimità costituzionale della citata legge 7 novembre 1957, n.
1051, il cui articolo unico ha lo stesso contenuto, sia pure relativo alle
prestazioni giudiziali in materia civile, dell'art. 1 della citata legge 3
agosto 1949, n. 536, mentre per l'art. 2 di questa legge l'ordinanza non
prospetta speciali o diversi motivi di impugnazione;
che non sussistono
ragioni per discostarsi dalla precedente decisione;
Visti gli artt. 26,
comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma
secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con
l'ordinanza di cui in epigrafe e ordina la restituzione degli atti al Tribunale
di Crema.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 24 giugno 1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco
PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in Cancelleria il 6
luglio 1960.