SENTENZA
N. 36
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
DOTT. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso
dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano con ricorso notificato il 5
settembre 1959 al Presidente della Giunta regionale e il 21 settembre
successivo al Presidente del Consiglio dei Ministri, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale in quest'ultima data ed iscritto al n.
19 del Registro ricorsi 1959, per conflitto di attribuzione tra la Provincia di
Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige sorto a seguito della deliberazione n.
854 del 30 giugno 1959 della Giunta regionale con la quale veniva nominato un
Commissario straordinario presso il Comune di Bressanone.
udita nell'udienza
pubblica del 27 aprile 1960 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio,
uditi l'avv. Karl
Tinzl, per la Provincia di Bolzano, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Francesco Agrò, per la Regione Trentino-Alto Adige.
Ritenuto
in fatto
1. - Con
deliberazione del 6 dicembre 1958 l'Assemblea generale dei vigili volontari del
fuoco del Corpo di Bressanone capoluogo designò i signori Heiseler Franz e
Lapper Josef a comandante e vice comandante, rispettivamente, del Corpo stesso.
La designazione fu comunicata al Sindaco di Bressanone per la nomina dei
predetti alle indicate cariche, a norma dell'art. 16 della legge regionale 20
agosto 1954, n. 24, secondo cui, appunto: "il comandante ed il vice
comandante dei Corpi volontari sono nominati dal Sindaco su designazione del
Corpo".
Il Sindaco, peraltro,
non adottò il provvedimento, ma ne subordinò l'emanazione a talune condizioni
concernenti lo svolgimento dei suoi rapporti con i designati, i quali, il 2
aprile 1959, rassegnarono le dimissioni dal Corpo ritenendo inaccettabili le
condizioni medesime. Tale determinazione essi confermarono poi con lettera del
3 aprile successivo diretta al Presidente dell'Unione provinciale vigili del
fuoco di Bolzano e, per conoscenza, anche al Consiglio comunale di Bressanone.
L'Assessorato
regionale degli affari generali, con nota 16 aprile 1959, invitò il Sindaco a
procedere, "senza ulteriore indugio", alla nomina dei designati
dall'Assemblea, ma il Sindaco provocò una riunione straordinaria dell'Assemblea,
e in tal sede si procedette a nuove elezioni, a seguito delle quali risultarono
designati alla carica di comandante e vice comandante, rispettivamente, i
signori Putzer Hans e Catulli Willy. Il Sindaco adottò, quindi, immediatamente,
il provvedimento di nomina dei nuovi designati.
2. - Su ricorso
dell'Heiseler, la Giunta regionale, con deliberazione n. 854 del 30 giugno
1959, dichiarò non doversi riconoscere efficacia giuridica alla designazione
dei signori Putzer e Catulli, perché intervenuta in Assemblea irregolarmente
costituita per mancato rispetto dei termini di convocazione stabiliti dal
regolamento del Consiglio comunale di Bressanone 25 luglio 1955, n. 712, e
perché avvenuta nell'erroneo presupposto dell'inefficacia delle disposizioni di
cui alla sopraccennata nota in data 16 aprile 1959 dell'Assessorato regionale
per gli affari generali, e della operatività delle dimissioni dell'Heiseler e
del Lapper, da ritenere, invece, prive di efficacia in quanto connesse alle
illegittime condizioni poste dal Sindaco.
Conseguentemente,
rilevato che, avendo il Sindaco omesso l'adempimento di un atto obbligatorio
per legge, si rendeva applicabile l'art. 19 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383,
della legge comunale e provinciale, e richiamati altresì l'art. 5 dello stesso
T. U., nonché gli artt. 1 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, 4,
n. 8, 5, n. 1, 13 e 92 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
accoglieva il ricorso dell'Heiseler e designava il dott. Aleardo Steiner quale
Commissario straordinario per il Comune di Bressanone con lo specifico e
limitato incarico di provvedere alla nomina dell'Heiseler e del Lapper alle
cariche per le quali, a suo tempo, erano stati designati. Lo Steiner veniva,
quindi, nominato, per tale incarico, con decreto 4 luglio 1959 del Presidente
della Giunta regionale.
3. - Con ricorso
notificato il 5 settembre 1959 al Presidente della Giunta regionale ed il 21
settembre successivo al Presidente del Consiglio dei Ministri, e depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale in quest'ultima data, la Provincia
di Bolzano, autorizzata con delibera della Giunta provinciale del 20 agosto
1959, sollevava conflitto di attribuzione in relazione alla deliberazione 30
giugno ed al decreto 4 luglio 1959 suddetti, per violazione dell'art. 48, n. 5,
dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, chiedendo affermarsi la competenza
della Giunta provinciale, in ordine alla nomina del predetto Commissario, e la
nullità dei provvedimenti impugnati.
Premesso che la
citata delibera della Regione n. 854 non era stata notificata alla Giunta
provinciale, e che questa perciò ne era venuta a conoscenza solo attraverso una
lettera inviata dal Commissario Steiner il 10 luglio 1959, con la quale si
trasmetteva copia del provvedimento adottato il giorno precedente da esso
Commissario e concernente le nomine di cui era stato incaricato, la Provincia,
rappresentata e difesa dall'avv. Karl Tinzl, a sostegno del ricorso afferma,
innanzi tutto, che se l'impugnazione é diretta solo contro la parte della
delibera 30 giugno 1959 con cui si dispone la nomina del Commissario ed il
conseguente decreto del Presidente della Giunta regionale, ciò non vuol dire
che si riconosca "la legalità costituzionale" degli altri punti.
A sostegno del
ricorso, quindi, afferma che la deliberazione in oggetto, pur non motivando sul
punto della competenza della Giunta regionale, dopo aver richiamato l'art. 1
della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, secondo cui "il servizio
antincendi nella Regione Trentino-Alto Adige é posto alla dipendenza e,
rispettivamente, sotto il controllo della Giunta regionale, tramite
l'Assessorato competente", fa altresì riferimento all'art. 19 del T. U.
della legge comunale e provinciale del 1934, che attribuisce tra l'altro al Prefetto
il potere di inviare appositi Commissari presso le amministrazioni dei Comuni
per compiere, in caso di omissione da parte degli organi ordinari, atti
obbligatori per legge. La Regione lascerebbe, quindi, presumere di voler trarre
giustificazione della propria competenza dalle disposizioni suddette.
A ciò la Provincia
oppone che il potere di nominare Commissari, previsto a favore del Prefetto dal
citato art. 19, é da ritenersi ora di spettanza della Giunta provinciale in
virtù dell'art. 48, n. 5, dello Statuto Trentino-Alto Adige, che attribuisce
alla Giunta stessa il potere di "vigilanza e tutela" sulle
amministrazioni comunali. E mentre non sarebbe dubitabile che entro tale potere
sia da ricomprendere quella forma di controllo sostitutivo che appunto é costituita
dalla nomina di un Commissario come nella specie, non varrebbe neppure
obbiettare che l'art. 1 della legge regionale n. 34 del 1954, sopra citato,
pone il servizio antincendio sotto il controllo del competente organo esecutivo
della Regione. Invero, poiché nello stesso art. 1 sono determinati gli organi
che "sovrintendono" al servizio antincendio (l'ispettore regionale e
i due ispettori provinciali) e quelli che al servizio stesso
"provvedono" (Corpi permanenti e volontari dei vigili del fuoco e squadre
antincendio aziendali), il previsto controllo dovrebbe intendersi riferito solo
agli organi predetti e non, quindi, ai Comuni, per il controllo dei quali é
invece provveduto in modo diverso e, per di più, mediante una norma
costituzionale, quale é appunto l'art. 48, n. 5, dello Statuto speciale.
D'altra parte, se é
vero che le disposizioni della ripetuta legge regionale n. 24 del 1954 affidano
determinati obblighi anche al Sindaco (ad es., appunto la nomina del comandante
e del vice comandante dei Corpi volontari di cui all'art. 16), con ciò, secondo
la Provincia, "non cambia il fatto" che il Sindaco "deve
compiere questo atto nella sua qualità di organo del Comune e quale parte della
attività di tale organo". Né la competenza da parte della Giunta provinciale,
che, ex art. 48, n. 5, dello Statuto, eserciterebbe le funzioni di controllo
sostitutivo già affidate al Prefetto con l'art. 19 del T. U. n. 383 del 1934,
potrebbe subire eccezioni a seconda della materia oggetto della legge dalla
quale é sancita l'obbligatorietà del provvedimento eventualmente omesso o
ritardato, poiché tratterebbesi di un potere generale di controllo nascente per
il solo fatto che l'obbligatorietà dell'atto venga disposta da una legge, quale
ne sia l'oggetto.
4. - La Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale del 15 settembre 1959, é intervenuta nel
giudizio resistendo al ricorso, rappresentata e difesa dalla Avvocatura
generale dello Stato, che ha depositato le proprie deduzioni il 24 settembre
1959.
L'Avvocatura in
sostanza afferma che, a norma dell'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1954,
n. 24, il servizio antincendio nella Regione Trentino-Alto Adige é un servizio
unitario regionale che viene direttamente amministrato dalla Regione, in quanto
i Corpi dei vigili non hanno personalità giuridica, e richiama, in proposito,
la sentenza 5 ottobre 1957 della III Sezione civile della Cassazione, che
riconosce la rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione per il
Corpo permanente di Trento.
Tanto premesso,
l'Avvocatura aggiunge che ciò non impedisce, peraltro, che l'esercizio
dell'amministrazione possa avvenire mediante decentramento burocratico,
affidando cioè a funzionari estranei ai ruoli regionali attribuzioni relative
al servizio antincendio in modo però che essi, nell'esercizio di tale attività,
siano organi regionali, e quindi sottoposti al controllo di cui all'art. 1
della ripetuta legge regionale n. 24 del 1954. E poiché i Comuni, secondo la
legge stessa, se esplicano delle attività in materia di servizio antincendio
(art. 13 e segg.), ciò fanno appunto come mero esercizio di un servizio che
resta tuttavia di pertinenza della Regione, deve ritenersi che anche il
Sindaco, nel provvedere alla nomina di cui all'art. 16 della citata legge n.
24, non fa che adempiere ad una funzione regionale, come "ufficiale
regionale".
A conferma che, in
materia, trattasi di amministrazione regionale e non comunale, starebbe la
disposizione dell'art. 17 della stessa legge, che attribuisce alla Giunta
regionale il potere di sciogliere, in determinati casi, il Corpo volontario dei
vigili del fuoco.
Se il Sindaco,
quindi, deve considerarsi, nell'attività suddetta, gerarchicamente e
funzionalmente dipendente dalla Regione, é normale - secondo l'Avvocatura - che
a quest'ultima competa il potere di controllo sostitutivo, con esclusione, per
converso, della Provincia, cui l'art. 48, n. 5, dello Statuto Trentino-Alto
Adige conferisce solo poteri di vigilanza e tutela sui Comuni, in quanto si
versi in materia di amministrazione comunale.
L'Avvocatura
conclude, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso presentato dalla Provincia
e, per l'effetto, dichiararsi infondate le pretese della Giunta provinciale di
Bolzano nel conflitto di attribuzione col ricorso medesimo sollevato.
5. - La difesa della
Provincia ha depositato, nei termini, una memoria con cui ribadisce, anzitutto,
il concetto già espresso, secondo cui il Sindaco, nella specie, agirebbe come
organo dell'amministrazione comunale, ed aggiunge, al riguardo, che nessuna norma
di legge prevede che il Sindaco possa assumere veste di ufficiale regionale.
Comunque, secondo la
Provincia, in base all'esame degli articoli da 15 a 22 della legge regionale n.
24 del 1954 dovrebbe ritenersi che i Corpi volontari sono Corpi dei Comuni, in
quanto la legge, appunto, dispone coi detti articoli che i Corpi stessi sono
costituiti, finanziati ed organizzati dai Comuni e dipendono dal Sindaco; che
tutti i provvedimenti relativi sono di competenza del Comune; che il Consiglio
comunale, oltre a stabilire se nel Comune sono da istituirsi uno o più Corpi,
può revocarne il comandante e il vice comandante ed emanare i relativi
regolamenti di organizzazione. Tali funzioni, poi, sarebbero espressamente
riservate al controllo della Giunta provinciale a norma dell'art. 17, secondo
comma, della citata legge regionale, secondo cui "ferma restando la
competenza della Giunta provinciale, le deliberazioni dei Consigli comunali in
materia antincendio devono comunque essere comunicate all'Ispettorato provinciale".
Dovrebbe infatti con ciò ritenersi che la materia dei servizi antincendio é
posta sotto la disciplina generale dei controlli dell'attività amministrativa
del Comune, e cioè dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 48,
n. 5, dello Statuto Trentino-Alto Adige. Ed, in conseguenza, la difesa della
Provincia afferma altresì che il potere di sciogliere i Corpi volontari,
riconosciuto alla Giunta regionale dall'art. 17, terzo comma, della ripetuta
legge regionale n. 24 del 1954, nel caso di gravi irregolarità nel
funzionamento tecnico, sarebbe da considerare attribuito in via assolutamente
eccezionale, e non potrebbe, quindi, valere ad escludere, in via normale, la
competenza di controllo della Giunta provinciale, così come ha invece sostenuto
l'Avvocatura dello Stato.
6. - Anche la difesa
della Regione ha depositato, nei termini, una memoria illustrativa, con cui ha
riaffermato le tesi già svolte a confutazione del ricorso, come innanzi
riferite.
Considerato
in diritto
1. - La deliberazione
della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, che ha dato luogo al presente
giudizio per conflitto di attribuzione, reca la data del 30 giugno 1959, mentre
il ricorso della Provincia di Bolzano risulta notificato il 5 settembre al
Presidente della Giunta regionale e il 21 settembre successivo al Presidente
del Consiglio dei Ministri. Per comprovare la tempestività del ricorso, ai
sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il patrono della
ricorrente Provincia ha tenuto a far notare che la delibera della Regione non
fu notificata alla Provincia e che questa ne venne a conoscenza solo attraverso
una lettera del 10 luglio 1959 del Commissario straordinario inviato presso il
Comune di Bressanone con l'incarico di nominare i signori Heiseler e Lapper.
Pertanto, non essendo stata eseguita nessuna notifica e non risultando
pubblicato, prima di quella data, nel Bollettino ufficiale della Regione il
decreto di nomina dei signori Heiseler e Lapper, non può essere sollevato alcun
dubbio sulla tempestività del ricorso.
2. - Ciò posto, nel
merito deve tenersi presente che, a norma dell'art. 4, n. 8, dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, la potestà legislativa in materia di
servizi antincendio é costituzionalmente attribuita alla Regione, la quale, di
conseguenza, a norma dell'art. 13 dello Statuto stesso, é titolare della
corrispondente potestà amministrativa.
D'altra parte, per
realizzare uno dei modi per l'attuazione dell'ordinamento regionale, fin dalla
Costituzione fu stabilito (articolo 118) che la Regione esercita normalmente le
sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri
enti locali, o valendosi dei loro uffici: questa norma, dettata in generale per
le Regioni ad ordinamento ordinario, venne testualmente riprodotta nell'art. 14
dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige.
Si spiega, pertanto,
l'emanazione, da parte di questa Regione, della legge 20 agosto 1954, n. 24,
sul servizio antincendio, che contiene numerose, particolari disposizioni sulla
materia.
3. - La difesa della
Provincia di Bolzano, per sostenere la competenza della Giunta provinciale
anziché quella della Regione a provvedere alla nomina del Commissario
straordinario che doveva procedere alla nomina, a sua volta, dei signori
Heiseler e Lapper, in luogo del Sindaco di Bressanone, che non vi aveva voluto
procedere, si richiama appunto a varie disposizioni della citata legge, che
conferiscono al Sindaco e al Consiglio comunale alcune attribuzioni relative al
Corpo volontario comunale dei vigili del fuoco. E però, argomentando dall'art.
48, n. 5, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige che assegna alla Giunta
provinciale la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, ritiene
che quel potere di sostituzione, che normalmente spetta al Prefetto in base
all'art. 19 del T. U. della legge comunale e provinciale, spetti in questo caso
alla Giunta provinciale.
Giova rilevare che la
ricordata legge regionale pone, con l'art. 1, il principio generale della
dipendenza del servizio antincendio dalla Regione, e dell'esercizio del
relativo controllo da parte del competente organo esecutivo della stessa
(Assessore per gli affari generali). Passa poi ad indicare gli organi che al
servizio stesso sovrintendono (ispettori regionali e provinciali) e che lo
esplicano (Corpi permanenti e volontari dei vigili del fuoco). Con gli artt. da
2 a 12 regola le attribuzioni dei predetti organi, la gestione e la dotazione
dei Corpi permanenti, il sistema di assunzione del personale ed il ruolo
relativo. Con gli artt. da 13 a 22 detta norme generali e particolari
sull'esercizio del servizio antincendio nei Comuni, mediante la costituzione
dei Corpi volontari stessi. Con i successivi articoli pone, poi, norme
riguardanti l'attività tecnica del servizio ed istituisce, infine, una Cassa
regionale antincendio, determinandone le entrate e regolandone
l'amministrazione.
É da rilevare, in
particolare, che in virtù dell'art. 5 le Amministrazioni provinciali, ove la
Giunta regionale ne faccia richiesta, sono tenute a mettere a disposizione
degli ispettori provinciali - definiti dall'art. 4 funzionari della Regione -
il personale necessario per l'espletamento dei servizi amministrativi e
contabili; che, a norma dell'art. 13, il Consiglio comunale può emanare
regolamenti per la prevenzione degli incendi, ed il Sindaco, ove occorra, deve
adottare i provvedimenti contingenti per la difesa dal pericolo d'incendi; che
per l'art. 15, i Corpi volontari sono messi alle dipendenze del Sindaco o
dell'assessore delegato; che, secondo l'art. 16, la nomina dei comandanti dei
detti Corpi, su designazione elettiva dell'assemblea dei Corpi stessi, viene
effettuata dal Sindaco ed il Consiglio comunale può revocare in determinati
casi gli incarichi predetti; che l'art. 17, per il caso di gravi irregolarità
nel funzionamento tecnico del Corpo volontario, stabilisce che il Consiglio
comunale ne può disporre lo scioglimento; che, per l'art. 18, l'iscrizione al
Corpo volontari si effettua con invito pubblico del Sindaco e, in casi di
necessità, la Giunta provinciale può stabilire che il Comune venga unito in
consorzio con altri Comuni per il disimpegno del servizio antincendio, che, per
l'art. 21, l'approvazione dei bilanci dei Corpi viene effettuata dal Consiglio
comunale, e che, infine, l'art. 26 autorizza il Sindaco a richiedere il
concorso di tutti i presenti nel Comune per l'opera di spegnimento.
4. - Alcune fra tali
disposizioni potrebbero dare l'impressione che per i Corpi volontari comunali
sia da riconoscere una competenza propria dei Comuni.
É da osservare
peraltro che, in diretta dipendenza della competenza legislativa ed
amministrativa stabilita costituzionalmente, come si é visto, con gli artt. 4 e
13 dello Statuto speciale, l'art. 1 della legge regionale ribadisce il
principio - che é fondamentale di tutta la legge - che "il servizio
antincendio, nella Regione Trentino-Alto Adige, é posto alle dipendenze e
rispettivamente sotto il controllo della Giunta regionale, tramite
l'Assessorato competente".
Mentre la difesa
della Regione, per ribadire il principio della competenza della Regione, si
riporta al disposto del terzo comma dell'art. 17 della legge regionale, che
stabilisce che "qualora dovessero verificarsi gravi irregolarità nel
funzionamento tecnico, la Giunta regionale può, sentito il Sindaco, disporre lo
scioglimento del Corpo volontario", la difesa della Provincia si richiama,
per contro, al comma secondo dello stesso articolo, che dispone; "ferma
restando la competenza delle Giunte provinciali, le deliberazioni dei Consigli
comunali in materia antincendio devono venir comunque comunicate all'ispettore
provinciale", per desumerne una conferma della propria tesi circa la
competenza della Provincia e dell'applicabilità, nel senso innanzi indicato,
dell'art. 48, n. 5, dello Statuto speciale. Ma questa contrapposizione nulla
comprova, perché ovviamente la frase "ferma restando la competenza delle
Giunte provinciali" sulle deliberazioni dei Consigli comunali in materia
antincendio, si riferisce alla competenza generale della Giunta provinciale ad
esercitare il controllo amministrativo, ex art. 48, sulle delibere di natura
amministrativa dei Consigli comunali: anche su quelle delibere che impegnano i
Comuni per l'organizzazione e l'espletamento dei servizi locali antincendio.
Ma soprattutto, a
comprovare la competenza della Regione ad adottare il provvedimento di cui si é
trattato, vale il richiamo alla esatta portata della disposizione dell'art. 14
dello Statuto speciale.
Esaminando, appunto,
tale articolo, questa Corte, con la sentenza del 28
febbraio 1957, n. 39, ebbe a precisare che "l'interpretazione
sistematica, più ancora di quella letterale, convince che la delegazione
prevista dall'art. 14 dello Statuto non può essere che delegazione di esercizio
delle funzioni amministrative delle quali la Regione é titolare". E, dopo
aver ricordato il fondamentale principio, che le potestà amministrative
attribuite statutariamente alla Regione non possono essere trasferite ad un
altro ente pubblico, perché questo significherebbe modificare con legge
regionale norme costituzionali di competenza, che sono cogenti, concludeva
affermando che solo l'esercizio effettivo di funzioni amministrative, che sono
esplicazione delle potestà costituzionalmente sue proprie, potrà essere
delegato dalla Regione alle Province o ai Comuni o ad altri enti pubblici
locali. Da ciò la Corte derivava la conseguenza - che anche in occasione del
presente giudizio va ribadita - che, "per effetto della delegazione e nei
limiti di essa, l'ente delegato non esercita funzioni che siano diventate sue
proprie, ma esercita funzioni dell'ente delegante, e che questo ultimo, appunto
perché rimanendo titolare delle dette funzioni ha sempre il dovere di curare
che con esse siano conseguiti i fini di interesse generale ai quali tendono,
non può disinteressarsi del modo come le dette funzioni siano effettivamente
esercitate per effetto della delegazione". "All'ente delegante
spettano perciò poteri di vigilanza, di controllo e di sostituzione, ai quali
con l'atto di delegazione non potrebbe rinunziare senza alterare l'istituto
previsto dall'art. 14 dello Statuto".
5. - Se così é - e
nessuna valida argomentazione in contrario é stata addotta - sembra inutile
ipotizzare - come é stato fatto in difesa della Regione - una figura di
"Sindaco ufficiale regionale", così come é conosciuta nel campo
amministrativo la figura di "Sindaco ufficiale del Governo". In
questo caso (art. 152 legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148) il
Sindaco ha attribuzioni che gli derivano direttamente dalla legge, non funzioni
indirette o a lui delegate; nel primo invece la competenza é statutariamente, e
perciò costituzionalmente, assegnata alla Regione, che solo affida ad altri
l'esercizio di sue attribuzioni. Mentre nel primo caso la legge stessa (citato
art. 152) sottopone il Sindaco, per quelle sue attribuzioni, alle autorità
governative superiori, manca nell'altro un rapporto gerarchico, che é
insussistente nel caso di delegazione e non può esistere fra enti pubblici -
Regione e Comune - che sono entrambi, nella rispettiva sfera, in condizioni di
indipendenza e di parità. Ma pur non sussistendo un rapporto gerarchico vero e
proprio fra i detti enti, é innegabile che, sia pure soltanto per effetto della
delegazione, viene necessariamente a crearsi un rapporto particolare, il quale
giustifica il potere di vigilanza dell'ente delegante, se non sull'ente
delegato, sugli atti che questo compie per effetto della delegazione (citata sentenza n. 39 del 1957).
PER
QUESTI MOTIVI
LA CORTE STITUZIONALE
pronunciando sul
ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano per conflitto di attribuzione circa
la delibera della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige del 30 giugno 1959,
con la quale veniva nominato un Commissario straordinario presso il Comune di
Bressanone con l'incarico di nominare i signori Heiseler Eranz e Lapper Josef
rispettivamente comandante e vice-comandante del Corpo dei vigili del fuoco
volontari del detto Comune:
dichiara la
competenza della Regione ad adottare il provvedimento preso con la indicata
delibera;
respinge, in
conseguenza, il ricorso.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 31 maggio 1960.