ORDINANZA
N. 27
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE
CASTELLI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, prima parte, della legge
22 dicembre 1956, n. 1589, promosso con ordinanza 25 giugno 1959 del Tribunale
di Pisa, emessa nel procedimento civile fra la Unione industriale pisana e la
Soc. per az. "Larderello", iscritta al n. 116 del Registro ordinanze
1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 28
novembre 1959.
Ritenuto che nel
procedimento civile promosso innanzi la Tribunale di Pisa dall'Unione
industriale pisana contro la Soc. per azioni "Larderello", é stata
sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma,
prima parte, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, in riferimento agli artt.
18 e 39, primo comma, della Costituzione;
che la decisione di
tale questione é stata dal Tribunale rimessa a questa Corte con l'ordinanza
sopra indicata;
che nel giudizio si
sono costituite entrambe le parti ed ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Considerato che
questa Corte, con sentenza n. 1 del 21 gennaio 1960, ha già dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale del citato art. 3, terzo comma, prima parte,
della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, in riferimento all'art. 39 della
Costituzione;
che non vi é motivo
di discostarsi dalla precedente decisione) anche esaminando la questione in
riferimento all'art. 18 della Costituzione, perché tale articolo sancisce il
principio generale della libertà di associazione, confermato, per quanto
riguarda le organizzazioni sindacali, dall'art. 39;
Visti gli artt. 26,
comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma
secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con
l'ordinanza sopra indicata ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di
Pisa.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della
Consulta, il 5 aprile 1960.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe
CASTELLI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario
COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino
PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 9 aprile 1960.