Ordinanza n. 27 del 1960
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ORDINANZA N. 27

ANNO 1960

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CASTELLI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, prima parte, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, promosso con ordinanza 25 giugno 1959 del Tribunale di Pisa, emessa nel procedimento civile fra la Unione industriale pisana e la Soc. per az. "Larderello", iscritta al n. 116 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 28 novembre 1959.

Ritenuto che nel procedimento civile promosso innanzi la Tribunale di Pisa dall'Unione industriale pisana contro la Soc. per azioni "Larderello", é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, prima parte, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, in riferimento agli artt. 18 e 39, primo comma, della Costituzione;

che la decisione di tale questione é stata dal Tribunale rimessa a questa Corte con l'ordinanza sopra indicata;

che nel giudizio si sono costituite entrambe le parti ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1 del 21 gennaio 1960, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 3, terzo comma, prima parte, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, in riferimento all'art. 39 della Costituzione;

che non vi é motivo di discostarsi dalla precedente decisione) anche esaminando la questione in riferimento all'art. 18 della Costituzione, perché tale articolo sancisce il principio generale della libertà di associazione, confermato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, dall'art. 39;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza sopra indicata ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pisa.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CASTELLI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA.

 

Depositata in Cancelleria il 9 aprile 1960.