ORDINANZA
N. 23
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del R.D. 2 ottobre 1931, n. 1237, del R.D. il agosto
1933, n. 1183, del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, e della legge 11 febbraio
1952, n. 69, pro mosso con ordinanza 9 gennaio 1959, del Pretore di Crema nel
procedimento penale a carico di Cella Vito ed altri, iscritta al n. 57 del
Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 70 del 21 marzo 1959.
Vista la
dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 16 marzo 1960 la relazione del Giudice Tomaso Perassi,
udito l'avv. Mario
Boneschi, per Cella Vito, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano
Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che il
Pretore di Crema, con l'ordinanza 9 gennaio 1959, ha rimesso al giudizio della
Corte la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al primo ed
ultimo comma dell'art. 41 della Costituzione, del R.D. 2 ottobre 1931, n. 1237,
del R.D. 11 agosto 1933, n. 1183, del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, e
della legge 11 febbraio 1952, n. 69, riguardanti i primi due l'istituzione
dell'Ente Nazionale Risi, gli altri il conferimento del grano, dell'orzo, della
segala, del granturco e del risone ai "granai del popolo";
Considerato che fra i
provvedimenti legislativi, per i quali é proposta la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento al primo ed ultimo comma dell'art. 41 della
Costituzione, é indicato il decreto - legge 2 ottobre 1931, n. 1237 (convertito
in legge con modificazioni con la legge 21 dicembre 1931, n. 1785), il quale non
é più in vigore perché i dieci articoli di cui si componeva sono stati
espressamente "soppressi" dagli artt. 1 e 2 del R.D. 11 agosto 1933,
n. 1183, e sostituiti dalle disposizioni 113 di questo ultimo decreto - legge,
di cui gli artt. 4 e 5 sono stati modificati e l'art. 5 "soppresso"
dal R.D. 15 ottobre 1936, n. 2151 (convertito in legge 7 giugno 1957 n. 1263);
Considerato che
nell'ordinanza del Pretore di Crema non sono specificate le disposizioni dei
provvedimenti legislativi, in essa indicati, rispetto alle quali é proposta la
questione di legittimità costituzionale;
che, secondo il
disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nell'ordinanza, con la
quale l'autorità giurisdizionale dispone la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per la risoluzione di una questione di legittimità
costituzionale, debbono essere indicate le disposizioni della legge o dell'atto
avente forza di legge viziate da illegittimità costituzionale (art. 23 lett.
a);
che la Corte ha
ripetutamente affermato la necessità che tale esigenza sia osservata (sentenze nn. 18 del 1956, 19 del 1956, 60 del 1957, sentenze nn. 59 del 1957
e 39 del 1958);
che pertanto é
necessario rinviare gli atti al Pretore di Crema affinché precisi le
disposizioni vigenti per le quali é sollevata la questione di legittimità
costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti
siano restituiti al Pretore di Crema.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 9 aprile 1960.