Ordinanza n.23 del 1960
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ORDINANZA N. 23

ANNO 1960

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D. 2 ottobre 1931, n. 1237, del R.D. il agosto 1933, n. 1183, del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, e della legge 11 febbraio 1952, n. 69, pro mosso con ordinanza 9 gennaio 1959, del Pretore di Crema nel procedimento penale a carico di Cella Vito ed altri, iscritta al n. 57 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 21 marzo 1959.

Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1960 la relazione del Giudice Tomaso Perassi,

udito l'avv. Mario Boneschi, per Cella Vito, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che il Pretore di Crema, con l'ordinanza 9 gennaio 1959, ha rimesso al giudizio della Corte la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al primo ed ultimo comma dell'art. 41 della Costituzione, del R.D. 2 ottobre 1931, n. 1237, del R.D. 11 agosto 1933, n. 1183, del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, e della legge 11 febbraio 1952, n. 69, riguardanti i primi due l'istituzione dell'Ente Nazionale Risi, gli altri il conferimento del grano, dell'orzo, della segala, del granturco e del risone ai "granai del popolo";

Considerato che fra i provvedimenti legislativi, per i quali é proposta la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al primo ed ultimo comma dell'art. 41 della Costituzione, é indicato il decreto - legge 2 ottobre 1931, n. 1237 (convertito in legge con modificazioni con la legge 21 dicembre 1931, n. 1785), il quale non é più in vigore perché i dieci articoli di cui si componeva sono stati espressamente "soppressi" dagli artt. 1 e 2 del R.D. 11 agosto 1933, n. 1183, e sostituiti dalle disposizioni 113 di questo ultimo decreto - legge, di cui gli artt. 4 e 5 sono stati modificati e l'art. 5 "soppresso" dal R.D. 15 ottobre 1936, n. 2151 (convertito in legge 7 giugno 1957 n. 1263);

Considerato che nell'ordinanza del Pretore di Crema non sono specificate le disposizioni dei provvedimenti legislativi, in essa indicati, rispetto alle quali é proposta la questione di legittimità costituzionale;

che, secondo il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nell'ordinanza, con la quale l'autorità giurisdizionale dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione di una questione di legittimità costituzionale, debbono essere indicate le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge viziate da illegittimità costituzionale (art. 23 lett. a);

che la Corte ha ripetutamente affermato la necessità che tale esigenza sia osservata (sentenze nn. 18 del 1956, 19 del 1956, 60 del 1957, sentenze nn. 59 del 1957 e 39 del 1958);

che pertanto é necessario rinviare gli atti al Pretore di Crema affinché precisi le disposizioni vigenti per le quali é sollevata la questione di legittimità costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Crema.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.                                                                              

 

Depositata in Cancelleria il 9 aprile 1960.