ORDINANZA
N. 21
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
sulle istanze di
sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con i seguenti ricorsi:
1) ricorso proposto dal
Ministro dei lavori pubblici, notificato il 10 marzo 1960, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 17 successivo ed iscritto al n. 3 del
Registro ricorsi 1960, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la
Provincia di Bolzano e nei confronti della Regione Trentino - Alto Adige sorto
a seguito della deliberazione 2 febbraio 1960 della Giunta provinciale di
Bolzano e del decreto 4 febbraio 1960 del Presidente della Giunta medesima, con
i quali atti é stata revocata la nomina del dott. Marcello D'Amico a
Commissario straordinario dell'Istituto provinciale per le case popolari nella
Provincia di Bolzano ed é stato nominato, in sua sostituzione, il dott. Gustavo
Messner;
2) ricorso proposto
dal Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, notificato il 21
marzo 1960, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 23
successivo ed iscritto al n. 4 del Registro ricorsi 1960, per conflitto di
attribuzione tra la Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato sorto a seguito del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 20 gennaio 1960 con il quale é stato
nominato il dott. Marcello D'Amico Commissario straordinario dell'Istituto
provinciale per le case popolari nella Provincia di Bolzano.
Udita nella camera di
consiglio del 5 aprile 1960 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;.
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La Greca, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri e per il Ministro dei lavori pubblici, e l'avv. Giuseppe
Guarino, per la Regione Trentino-Alto Adige e per la Provincia di Bolzano.
Ritenuto che col
ricorso notificato il 10 marzo 1960 indicato in epigrafe, il Ministro dei
lavori pubblici, per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha
elevato conflitto di attribuzione nei confronti della deliberazione della
Giunta provinciale di Bolzano 2 febbraio 1960, con la quale é stata disposta la
revoca del dott. Marcello D'Amico da Commissario straordinario dell'Istituto
autonomo case popolari della Provincia di Bolzano e la nomina in sua vece del
dott. Gustavo Messner, nonché nei confronti del decreto del Presidente della
Giunta provinciale di Bolzano 4 febbraio 1960, che, in attuazione
dell'anzidetta delibera, ha pronunciato la revoca e la nomina da essa disposte;
che col ricorso notificato
il 21 marzo 1960, indicato in epigrafe, il Presidente della Giunta regionale
del Trentino-Alto Adige ha elevato conflitto di attribuzione nei confronti del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 20 gennaio 1960, col quale il dott.
Marcello D'Amico é stato nominato Commissario straordinario dell'Istituto
autonomo per le case popolari della Provincia di Bolzano;
che in entrambi i
ricorsi é stata richiesta la sospensione dei provvedimenti impugnati;
che per l'evidente
connessione, le due istanze di sospensione vanno trattate congiuntamente;
che non é stato
impugnato lo scioglimento dell'Amministrazione ordinaria dell'I. A. C. P., onde
l'accoglimento di entrambe le domande di sospensione lascerebbe l'I. A. C. P.
privo di amministrazione;
che mentre risulta
che il provvedimento dello Stato impugnato dalla Regione Trentino-Alto Adige ha
avuto esecuzione mediante l'effettiva assunzione dei poteri commissariali da
parte del dott. D'Amico, non risulta che abbiano avuto esecuzione i
provvedimenti della Provincia di Bolzano impugnati dallo Stato;
Considerato che gravi
ragioni consigliano che, in attesa della definizione della causa, rimanga in
carica il Commissario nominato dallo Stato;
Visti l'art. 40 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni
pronuncia sul rito e sul merito dei due ricorsi:
dispone la riunione
dei due ricorsi ai fini della trattazione delle istanze di sospensione in essi
contenute;
in accoglimento
dell'istanza presentata dal Ministro dei lavori pubblici col ricorso notificato
il 10 marzo 1960, indicato in epigrafe:
ordina la sospensione
della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 2 febbraio 1960 con la
quale é stata disposta la revoca del dott. Marcello D'Amico da Commissario
straordinario dell'Istituto autonomo case popolari della Provincia di Bolzano e
la nomina in sua vece del dott. Gustavo Messner, nonché del decreto 4 febbraio
1960 del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano emanato in attuazione
dell'anzidetta delibera;
rigetta l'istanza
presentata dal Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige col
ricorso notificato il 21 marzo 1960, indicato in epigrafe, per la sospensione
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 20 gennaio 1960 con il quale il
dott. Marcello D'Amico é stato nominato Commissario straordinario dell'Istituto
autonomo case popolari per la Provincia di Bolzano.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 aprile 1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco
PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 6 aprile 1960.