SENTENZA
N. 20
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
Composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge 7 novembre 1957, n. 1051, promosso con
ordinanza emessa il 3 febbraio 1959 dal Pretore di Genova nel procedimento civile
vertente tra Grandi Astorre e la Società p. az. "Columbia", iscritta
al n. 64 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 99 del 24 aprile 1959.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 2 marzo 1960 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituito
avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La Greca per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Il Pretore di
Genova, con sentenza del 3 febbraio 1959, condannava il sig. Astorre Grandi a
pagare alla Società Columbia la somma di L. 202.277 quale prezzo di merce
precedentemente acquistata; contemporaneamente, poiché la società attrice aveva
chiesto il rimborso delle spese giudiziali, per questa parte della domanda il
Pretore proponeva questione di legittimità costituzionale della legge 7
novembre 1957, n. 1051, articolo unico, in riferimento agli artt. 70 e 76 della
Costituzione: infatti l'attrice pretendeva la liquidazione degli onorari
d'avvocato benché il suo difensore fosse iscritto soltanto nell'albo dei
procuratori: ma il diritto a questi onorari (o meglio, a metà di questi
onorari) deriva dall'art. 8 della deliberazione 15 febbraio 1958 del Consiglio
nazionale forense, approvato con decreto 28 febbraio 1958 dal Ministro
Guardasigilli, cioè da una deliberazione presa in virtù dei poteri conferiti al
Consiglio dalla legge predetta; dimodoché, se risultasse provata la
illegittimità costituzionale di quest'ultima, cadrebbe l'art. 8 della
deliberazione consiliare e, con esso, il diritto dell'attrice alla liquidazione
degli onorari d'avvocato.
Perciò lo stesso
giorno, 3 febbraio 1959, il Pretore di Genova emetteva ordinanza di rinvio a
questa Corte. L'ordinanza é stata regolarmente notificata il 20 febbraio 1959 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 1959.
Il Presidente del
Consiglio é intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con
deduzioni del 13 marzo 1959.
2. - Secondo l'ordinanza
di rinvio, la deliberazione del Consiglio nazionale forense é un regolamento
delegato; la delega sarebbe contenuta nella legge 7 novembre 1957, n. 1051,
articolo unico, norma impugnata, che attribuisce al Consiglio la potestà di
stabilire i criteri per la determinazione dei compensi spettanti a procuratori
ed avvocati; e questa norma non contiene alcuna determinazione di principi
direttivi e di limiti temporali e spaziali, come invece richiede l'art. 76
della Costituzione per la delega dell'esercizio di funzioni legislative; ma -
osserva il Pretore di Genova - la materia degli onorari e dei diritti forensi
aveva già la sua disciplina in una legge precedente (legge 13 giugno 1942, n.
794), che perciò il 7 novembre 1957 é stata implicitamente abrogata, tanto é
vero che la deliberazione consiliare del 15 febbraio 1958 ne riproduceva le
norme apportandovi anche qualche modifica: ne deriverebbe che la legge
impugnata ha attribuito al Consiglio funzioni che sono di norma riservate al
Parlamento (art. 70 della Costituzione); per conseguenza avrebbe dovuto almeno
indicare criteri direttivi e apporre limiti, così come stabilisce l'art. 76
della Costituzione: non sarebbe ammissibile che, attraverso la delega di
potestà regolamentari, si diano all'autorità amministrativa poteri così ampi da
tradursi in una rinuncia totale, da parte del Parlamento, della funzione
legislativa.
Di qui, secondo il
Pretore di Genova, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata d'ufficio.
3. - Invece, secondo
l'Avvocatura generale dello Stato, la legge impugnata non contiene una delega
di potestà legislativa, ma attribuisce al Consiglio nazionale una potestà
regolamentare in materia di tariffe forensi, cioè relativamente a un aspetto
che é secondario nella complessa disciplina delle professioni d'avvocato e di
procuratore e sul quale non c'é alcuna riserva costituzionale di legge. Perciò
l'art. 76 della Costituzione, che si riferisce alla delega di potestà
legislativa, sarebbe stato erroneamente invocato.
Considerato
in diritto
1. - La tesi
dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo cui l'articolo unico della legge
7 novembre 1957, n. 1051, non contiene una delega dell'esercizio di funzioni
legislative, é esatta. Lo si ricava agevolmente sia dal testo della norma, sia
dalla natura dell'organo a cui essa attribuisce certi: poteri, sia dal
contenuto di questi ultimi.
Infatti la lettera
della legge non accenna né fa pensare a delegazione dell'esercizio di potestà
che istituzionalmente spettano solo alle due Camere: il legislatore vi si
limita a disporre che i criteri per la determinazione dei compensi ad avvocati
e procuratori "sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense", e
l'attribuzione d'una competenza come questa, anche se riguarda materia già
disciplinata minutamente dalla legge, non é di per se stessa delega di potestà
legislativa. Siccome la delega può esserci soltanto nei confronti dei Governo
non sembra che la norma impugnata abbia inteso attuarla nei riguardi del
Consiglio nazionale forense.
Inoltre la materia
delle prestazioni forensi non é di quelle che debbano essere necessariamente
disciplinate per legge o per delega dell'esercizio di funzioni legislative:
anzi, a parte che non vi é su di essa alcuna riserva costituzionale di legge, i
criteri per la fissazione dei compensi e le relative tariffe hanno tale natura
che é opportuno rivederli periodicamente: di qui la convenienza d'affidarne
l'aggiornamento ad un organo tecnico che sia in grado di prendere tempestive
decisioni. Non per niente, mentre nella legge 13 giugno 1942, n. 794, criteri
generali e tariffe erano contenuti nello stesso testo legislativo,
precedentemente la loro fissazione spettava, almeno in parte, ai direttori dei
sindacati forensi e al Ministro di grazia e giustizia (artt. 57 e 64 legge 27
novembre 1933, n. 1578, sulle professioni d'avvocato e procuratore).
Sotto questo aspetto
la norma impugnata non viola né l'art. 76, né l'art. 70 della Costituzione.
2. - Resta da vedere
se la legge 7 novembre 1957, n. 1051, come si desumerebbe dall'ordinanza di
rinvio e in particolare dal suo accenno a una delega di potestà regolamentare,
abbia attribuito al Consiglio nazionale forense la potestà di emanare
regolamenti in materia coperta da riserve di legge o tali, comunque, che
possano abrogare leggi vigenti. Solo in questo caso si potrebbe eventualmente
dubitare della legittimità della norma in riferimento agli artt. 70 e 76 della
Costituzione.
Osserva però questa
Corte che la potestà, conferita dalla norma impugnata al Consiglio nazionale
forense, non invade un campo soggetto a riserva legislativa, ma attua un nuovo
sistema di elaborazione dei criteri relativi alla misura dei compensi che é
voluto appunto dalla legge: prima del 7 novembre 1957 era il Parlamento l'organo
che fissava direttamente quei criteri; dopo il 7 novembre 1957 é invece il
Consiglio nazionale forense.
La legge 7 novembre
1957, n. 1051, gli ha dato, modificando la legislazione precedente, una potestà
regolamentare per il cui conferimento non sussistono i limiti temporali e
spaziali indicati nell'art. 76 della Costituzione: essa ha stabilito che il
Consiglio nazionale forense disciplini ogni biennio, predisponendo i criteri di
attuazione concreta da sottoporre all'approvazione del Ministro Guardasigilli,
la materia relativa a diritti a compenso derivanti da principi generali
dell'ordinamento e da leggi speciali: e la determinazione di criteri diretti
all'attuazione pratica di principi e di norme legislative é compito normalmente
attribuito all'autorità amministrativa.
Che se poi, come
afferma il Pretore di Genova, la deliberazione consiliare del 15 febbraio 1958
ha toccato materia relativa alla stessa esistenza e inderogabilità delle obbligazioni
che intercorrono fra difensori e clienti, ciò non prova che il Consiglio abbia
avuto la potestà d'emanare atti capaci di abrogare le leggi; semmai, si
tratterebbe di problema che attiene all'esercizio, legittimo o meno, della
potestà regolamentare conferita dalla legge 7 novembre 1957, n. 1051, e non può
essere affrontato in questa sede.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione, proposta dal Pretore di Genova con l'ordinanza 3 febbraio 1959,
sulla legittimità costituzionale dell'articolo unico legge 7 novembre 1957, n.
1051, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo
1960.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso
PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco
PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER
- Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 4 aprile 1960.