SENTENZA
N. 19
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio provinciale di
Bolzano nella seduta del 13 novembre 1959 recante "Norma per l'attuazione
delle competenze provinciali in materia di case popolari", promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 28 novembre
1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 5 dicembre
1959 ed iscritto al n. 21 del Registro ricorsi 1959.
Vista la costituzione
in giudizio del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano;
udita nell'udienza
pubblica del 2 marzo 1960 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La Greca, per il ricorrente, e gli
avvocati Karl Tinzl e Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano.
Ritenuto
in fatto
Con ricorso
notificato alla Regione Trentino - Alto Adige e alla Provincia di Bolzano il 28
novembre 1959 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato innanzi a
questa Corte la legge recante "Norme per l'attuazione delle competenze
provinciali in materia di case popolari", approvata dal Consiglio
provinciale di Bolzano per la seconda volta (a seguito di rinvio da parte del
Commissario di Governo) nella seduta del 13 novembre precedente.
La legge impugnata si
compone di sette articoli. Di essi, il primo demanda alla Giunta provinciale
l'approvazione dei bilanci del locale Istituto autonomo per le case popolari e
il potere di annullare le deliberazioni dello stesso Istituto non conformi alle
leggi o agli interessi dell'Istituto. L'art. 2 dispone che la legge statale 9
agosto 1954, n. 640 (contenente norme per l'eliminazione delle abitazioni
malsane), "si applica come legge della Provincia, salvo quanto disposto
nel D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, e negli articoli seguenti". Gli artt.
3, 4, 5, 6, modificano gli artt. 1, 4, 6 e 8 dell'anzidetta legge del 1954,
sostituendo, nelle rispettive disposizioni, allo Stato la Provincia e al Ministro
dei lavori pubblici la Giunta provinciale. L'art. 7 dispone che agli oneri
finanziari che la nuova legge comporta si provvederà "ai sensi dell'art. 4
D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, ed; occorrendo, con ulteriore apposito
stanziamento nel bilancio della Provincia".
Il ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri investe in primo luogo l'intera legge:
arbitrariamente la Provincia avrebbe ritenuto di poter emanare norme di
attuazione dello Statuto, mentre l'art. 95, St. T. A. A. riserva allo Stato
siffatta potestà normativa; inoltre l'intera legge sarebbe illegittima perché
contrasterebbe con le norme di attuazione emanate dallo Stato col D.P.R. 26
gennaio 1959, n. 28, e per di più pretenderebbe di modificarle. Passando poi
all'esame dei singoli articoli, il ricorso lamenta che:
1) il controllo di
merito e la potestà di annullamento attribuiti dall'art. 1 alla Provincia nei
confronti degli atti dell'Istituto autonomo case popolari contrasterebbero con
le norme statali di attuazione, da un lato, non potendo la Provincia ingerirsi
nelle attività edilizie dell'Istituto "non trasferite alla competenza
provinciale", e dall'altro perché interferirebbero con l'autonomia
dell'Istituto, salvaguardata da quelle norme; inoltre l'attribuzione alla Provincia
degli anzidetti poteri di controllo, esorbitanti dalla sua competenza,
rappresenterebbe violazione dell'art. 130 Cost. e dell'art. 48, n. 5,
St.T.A.A.;
2) gli artt. 3 - 6,
modificativi della legge 9 agosto 1954, n. 640, contrasterebbero anch'essi con
le norme statali di attuazione dello Statuto, dato che queste considerano
tuttora operante nella Provincia quella legge; inoltre esse contrasterebbero
con l'art. 11, n. 11, dello. Statuto, in quanto la materia delle abitazioni
malsane - cui ha riguardo la legge del 1954 - non rientra tra quelle attribuite
alla Provincia dall'anzidetta disposizione statutaria;
3) l'art. 7
violerebbe l'art. 81 Cost. per non avere indicato gli specifici mezzi di
copertura in relazione agli oneri inerenti alla nuova legge.
Resiste al ricorso la
Provincia di Bolzano, la quale si é costituita nella cancelleria della Corte il
15 dicembre 1959, deducendo in primo luogo che la potestà statale di emanare
norme di attuazione degli Statuti regionali si riferisce soltanto al passaggio
del personale e degli uffici dallo Stato alle Regioni o alle Province, e non
alle altre materie, per le quali non può esser disconosciuta potestà normativa
pienamente autonoma, nei limiti dello Statuto, agli anzidetti enti. Comunque, -
indipendentemente dal giudizio di costituzionalità a quell'epoca pendente
avverso le norme di attuazione emanate al D. P. R; 26 gennaio 1959, n. 28, e
deciso nelle more del presente giudizio con la sentenza di questa
Corte 26 gennaio 1960, n. 2 - la legge provinciale di cui si discute non
contrasterebbe affatto con quelle norme di attuazione.
Quanto all'art. 1, si
rappresenta che l'art. 6 del D.P.R. n. 28, riconosce esplicitamente alla
Provincia la competenza legislativa, e con ciò anche quella amministrativa, in
ordine agli Istituti case popolari (che sono istituti provinciali), "e,
per quanto riguarda la vigilanza, contiene soltanto nell'ultimo comma una
riserva circa le case costruite dallo. Stato a totale suo carico". Di
conseguenza, "salva questa eccezione, del resto impugnata",
spetterebbe alla Provincia, ai sensi degli artt. 13 e 48, n. 5, St., la
vigilanza e la tutela (e quindi anche la possibilità di annullare atti viziati
nel merito) nei confronti degli Istituti.
Quanto agli artt. 3 -
6 della legge impugnata, la Provincia deduce che le norme di attuazione
contenute nel D.P.R. n. 28 non escluderebbero affatto il passaggio alla
competenza provinciale della "sottomateria" regolata dalla legge 9
agosto 1954, n. 640; che anzi, riconoscendo espressamente gli artt. 3 e 11 di
quelle norme la competenza amministrativa della Provincia in tale
"sottomateria", ciò implicherebbe - ai sensi dell'art. 13 St. il
riconoscimento alla Provincia anche della potestà legislativa. Né lo Stato può
dolersi del fatto che la Provincia abbia dichiarato di far propria, in parte
conservandola, in parte modificandola, la legge del 1954, inerendo ciò ai
naturali poteri della Provincia in conseguenza del passaggio a essa della
potestà normativa: ai sensi dell'art. 92 St., infatti, nelle materie attribuite
alla competenza della Regione o della Provincia, le leggi statali conservano
vigore solo fin quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o
provinciali.
Quanto, infine,
all'art. 7 della legge impugnata, la Provincia deduce che, siccome la legge non
contiene alcuna precisa indicazione di spesa, e soltanto nel bilancio del 1960
potrà eventualmente esservi bisogno di una spesa, "per ora deve bastare la
previsione e l'impegno generico per lo stanziamento della rispettiva copertura
In quel bilancio".
Come si é detto, il
giudizio avverso le norme di attuazione dello Statuto speciale pel
Trentino-Alto Adige, approvate con D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, é stato
deciso, successivamente alla presentazione del ricorso di cui si discute, con
la sentenza di questa Corte 22 gennaio 1960, n. 2, la quale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale soltanto di alcune disposizioni dell'art. 6, e
precisamente dell'ultima parte del primo comma (relativa al trattamento da
usare agli assegnatari degli alloggi degli Istituti di case popolari) e
dell'ultima parte del terzo comma (relativa alla nomina degli amministratori
degli Istituti stessi). Per il resto, il D.P.R. é rimasto in vigore.
Nell'imminenza
dell'udienza di trattazione, sia la difesa dello Stato che quella della
Provincia hanno depositato memorie illustrative delle rispettive tesi. Oltre a
ribadire i punti di vista già enunciati, in esse vengono precisate le
rispettive posizioni con riferimento alla sopravvenuta sentenza n. 2.
Richiamandosi a
quest'ultima, la difesa dello Stato osserva che, sopravvivendo la disposizione
del D.P.R. n. 28 del 1959, in virtù della quale nella Regione Trentino-Alto
Adige "gli Istituti aut. delle case popolari continuano ad esser
sottoposti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda
le loro attribuzioni relative alle case costruite dallo Stato a totale suo
carico", gli Istituti case popolari del Trentino-Alto Adige sono, sì,
soggetti, oltre che al controllo statale, anche a quello della Provincia (per
ciò che riguarda l'attività relativa alle case non costruite a totale carico
dello Stato); ma, pure nell'ambito della competenza provinciale di controllo,
la determinazione della "intensità" e delle "forme e
modalità" dei controlli non potrebbero spettare se non alla legislazione
statale: e ciò, da un lato, per la "logica del sistema", in quanto,
dovendo il controllo essere esercitato da due enti diversi, "é evidente che
un'unica norma debba disciplinarne l'attuazione, e tale norma, in vista anche
dell'interesse, che non può considerarsi localizzato al territorio della
Provincia, deve promanare dallo Stato"; dall'altro, perché così risulta
dall'art. 1 del D.P.R. n. 28, in base al quale é di competenza legislativa
dello Stato "l'ordinamento e il funzionamento degli enti ed istituti che
hanno per fine la costruzione e la gestione di case economiche e popolari e che
svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione"
(tra i quali enti e istituti rientrerebbero appunto gli Istituti case
popolari). Donde l'illegittimità dell'art. 1 della legge impugnata.
Illegittimità rincarata dal fatto che l'articolo prevede un controllo di merito
destinato a essere esercitato in una forma diversa da quella prevista dall'art.
130 Cost. e a incidere profondamente nell'autonomia del l'ente controllato, del
quale pretenderebbe "salvaguardare gli interessi".
Con riferimento agli
artt. 3 - 6 della legge impugnata, si aggiunge agli argomenti già svolti che la
legge 9 agosto 1954, n. 640, sulle abitazioni malsane é volta alla tutela di
interessi ultraregionali, i quali impongono una soluzione unitaria, affidata
allo Stato, tanto che l'art. 3 del D.P.R. n. 28 del 1959 non ha voluto che
passasse alle Province la proprietà delle case costruite nella Regione in
attuazione di quella legge: "con la conseguenza che, almeno per queste
case, costruite dallo Stato con danaro proprio, neanche le attribuzioni
amministrative possono intendersi trasferite alla Provincia (sent. 2 del 1960,
punto 5)". Inoltre, nel trasferire funzioni statali a organi provinciali,
il legislatore della Provincia non avrebbe tenuto conto "che, comunque, a
tanto può procedersi solo mediante specifiche norme di attuazione (sent. 2 del
1960, punto 15, ult. parte)".
Nelle memorie della
Provincia si afferma, innanzi tutto, che in virtù del D.P.R. n. 28, si é
operato il trasferimento alla Provincia delle funzioni già esercitate dallo
Stato in materia di case popolari: donde la legittimità dell'attribuzione da
parte della legge impugnata agli organi provinciali di competenze già di organi
statali. Si aggiunge poi che la legge impugnata non ha invaso il campo
attribuito allo Stato dall'art. 95 St., in quanto le norme in essa contenute
non sono norme di attuazione dello, Statuto, nel senso del cit. art. 95, bensì
norme "emanate in base ed in conseguenza, e, si può aggiungere senz'altro,
in conformità alle norme di attuazione emanate dallo Stato".
Con specifico
riferimento all'art. 1 della legge impugnata si osserva che la sent. n. 2 ha
riconosciuto la competenza della Provincia al controllo sull'Istituto case
popolari, e si aggiunge che l'art. 1 contempla esclusivamente controlli di
legittimità, tale dovendo esser considerato anche quello in base al quale la
Provincia può annullare le deliberazioni dell'Istituto case popolari che
importino evidente lesione degli interessi propri.
Con riferimento agli
artt. 2 - 6, si sottolinea che dagli artt. 1, 3 e 11 del D.P.R. n. 28 risulta
il passaggio alla Provincia della competenza legislativa e amministrativa nella
materia di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640; e si aggiunge che nel ricorso
dello Stato non si presenta come motivo d'impugnativa il fatto che la Provincia
abbia "recepito" il testo di una legge statale. A parte che un tale
sistema di legislazione degli enti autonomi non é illegittimo .(come
risulterebbe anche dalla sentenza n. 2), un siffatto argomento non potrebbe
dunque esser posto a base dell'accoglimento del ricorso.
Con riferimento all'art.
7, la memoria ribadisce che l'art. 81 Cost. non esige l'indicazione "della
cifra che sarà impiegata" ma soltanto "l'indicazione di massima della
fonte di copertura"; e tale indicazione, sufficiente allo scopo, nella
legge impugnata non manca.
All'udienza di
trattazione del giudizio le difese hanno illustrato e sviluppato le rispettive
tesi.
Considerato
in diritto
1. Il primo motivo
del ricorso, col quale si denuncia la violazione dell'art. 95 St. spec. T. A.
A., in quanto con la legge impugnata la Provincia di Bolzano si sarebbe
arrogato il potere, non spettantele, di emanare norme di attuazione dello
Statuto, non ha fondamento.
Con la legge in esame
- la quale si intitola "Norme per l'attuazione delle competenze
provinciali in materia di case popolari" - anche se, come si dirà, ha
esorbitato dai limiti della propria potestà normativa, la Provincia infatti non
ha preteso di dettar norme di attuazione dello Statuto, bensì semplicemente di
legiferare nell'ambito della competenza, che ha ritenuto spettarle ai sensi
dello Statuto e delle norme di attuazione emanate dallo Stato.
2. - Nel trattare
delle altre censure contenute nel ricorso conviene esaminarle con riferimento
ai singoli articoli della legge impugnata e nell'ordine di questi.
L'art. 1 della legge
sottopone al controllo della Provincia il bilancio preventivo e il conto
consuntivo del locale Istituto autonomo per le case popolari, nonché tutte le
deliberazioni da esso adottate, disponendo che tale controllo si esercita, per
quanto riguarda il bilancio e il conto, sottoponendoli all'approvazione della
Giunta provinciale, e, per quanto riguarda le altre deliberazioni, consentendo
alla stessa Giunta di chiederne copia e di annullarle allorché esse siano
illegittime (in quanto "violino le leggi ed i regolamenti e lo statuto
dell'Istituto") o siano palesemente non opportune (in quanto
"importino una evidente lesione degli interessi dell'Istituto"). Nei
confronti del bilancio e del conto la legge prevede dunque un controllo di merito
(mediante approvazione), mentre nei confronti delle altre deliberazioni prevede
un controllo di legittimità (possibilità di annullamento di quelle illegittime)
e di merito (possibilità di annullamento di quelle palesemente inopportune).
Nel ricorso si
denuncia che gli anzidetti controlli di merito e la potestà di annullamento
contrasterebbero con le norme di attuazione dello Statuto regionale contenute
nel D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (dato che queste "salvaguardano il
carattere autonomo del suddetto Istituto"), e, inoltre, contrasterebbero
con l'art. 130 Cost. e con l'art. 48, n. 5, St. speciale. Ma l'assunto, nei suoi termini generali, non
ha fondamento. É da osservare innanzitutto che é improprio il richiamo all'art.
130 Cost. (il quale, mentre ammette illimitatamente il controllo regionale di
legittimità sugli atti degli enti locali, limita il controllo di merito sugli
atti stessi alla richiesta motivata di riesame), in quanto il controllo sugli
atti degli enti locali nel Trentino-Alto Adige é disciplinato dall'art. 48, n.
5, St. spec., che affida alle Province "la vigilanza e la tutela" su
tali enti. Orbene, tale formula statutaria (e in particolare la possibilità
della "tutela") certamente consentono alla legislazione autonoma,
nelle materie di sua competenza, sia la possibilità di sottoporre ad
approvazione gli atti degli enti soggetti a controllo, sia la possibilità di
sottoporli ad annullamento quando siano "evidentemente" contrastanti
con gli interessi degli enti stessi; quanto poi alla possibilità di sottoporre
ad annullamento gli atti comunque contra jus, essa é sempre stata
considerata, nella nostra legislazione, come manifestazione tipica della
"vigilanza". Né alcuna disposizione del D.P.R. n. 28 e in specie
l'art. 6, che riguarda espressamente gli Istituti autonomi case popolari - si
oppone, in via generale e assoluta, a controlli di legittimità e di merito del
tipo di quelli esaminati.
Il ricorso aggiunge
però che le denunciate illegittimità sussisterebbero quanto meno per ciò che
riguarda il controllo sugli atti posti in essere dall'Istituto autonomo case
popolari di Bolzano in relazione ad attività edilizie non trasferite dal D.P.R.
n. 28 alla competenza provinciale. In effetti, se l'annullamento delle
deliberazioni dell'Istituto da parte della Giunta provinciale previsto dai
commi secondo e terzo dell'articolo in esame, e la richiesta da parte della
stessa Giunta di qualsiasi deliberazione o atto dell'Istituto, prevista dal 2
periodo del primo comma, fossero consentiti anche in relazione a simili attività
edilizie, le disposizioni anzidette sarebbero in insanabile contrasto col
disposto della la parte del terzo comma dell'art. 6 D.P.R. n. 28 (riconosciuta
legittima dalla sentenza 22 gennaio 1960, n. 2, di questa Corte), in base alla
quale "gli Istituti autonomi per le case popolari continuano ad essere
sottoposti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda
le loro attribuzioni relative alle case costruite dallo Stato a totale suo
carico". La Corte ritiene però di aderire all'interpretazione delle
anzidette disposizioni, data, durante la discussione orale, dai rappresentanti
della Provincia, nel senso che esse riguardano semplicemente le deliberazioni
inerenti alle attività edilizie passate alla competenza provinciale, e non
anche quelle inerenti alle altre attività dell'Istituto. In questa
interpretazione conforta anche il titolo della legge, il quale la dichiara
volta alla "attuazione delle competenze provinciali in materia di case
popolari".
Accettata tale
interpretazione - come la Corte ritiene di dover fare - la denunciata
illegittimità non sussiste nelle riferite disposizioni.
A diversa conclusione
bisogna giungere per la disposizione - contenuta nel 1 periodo del primo comma
- che sottopone i bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'Istituto
all'approvazione della Giunta provinciale. Dato il carattere unitario di tali
atti di amministrazione, nei quali, anche in considerazione della
indissociabilità delle spese generali dell'Istituto, la parte relativa alla
gestione dei fondi, delle attività e delle spese di pertinenza statale non può
essere avulsa dalle altre parti, qui non é possibile che il controllo si
eserciti rispettivamente, dallo Stato e dalla Provincia, limitatamente a una
parte soltanto o a singole parti. E siccome il sistema instaurato dall'art. 6
del D.P.R. n. 28 non consente alla Provincia il sindacato sull'attività
dell'Istituto relativa ai settori di pertinenza finanziaria dello Stato, é da
ritenere che occorrono norme di attuazione destinate a coordinare controllo
statale e controllo provinciale sui bilanci e sui conti consuntivi
dell'Istituto.
Sussiste dunque, per
il lo periodo del primo comma dell'art. 1, il contrasto col sistema dell'art. 6 D.P.R.
n. 28. Onde va dichiarata
l'illegittimità costituzionale della disposizione.
3. - In ordine ai
successivi articoli della legge provinciale impugnata, l'illegittimità
denunciata consiste, in sostanza, nel fatto che con essi la legge avrebbe
valicato i limiti fissati alla legislazione provinciale dalle norme di attuazione
emanate col D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, dato che questo - come si esprime
l'Avvocatura dello Stato - "conferma operante nella Provincia di
Bolzano" la legge statale 9 agosto 1954, n. 640.
L'art. 2 della legge
impugnata dispone: "La legge 9 agosto 1954, n. 640, si applica come legge
della Provincia, salvo quanto disposto nel decreto del Presidente della
Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, e negli articoli seguenti"; e gli artt.
3, 4, 5 e 6 apportano modificazioni al contenuto di vari articoli della stessa
legge 640. In tal modo la Provincia ha ritenuto di essere sottentrata
interamente allo Stato e di avere acquistato potere di legiferazione nel campo
governato dall'anzidetta legge statale del 1954.
La Presidenza del
Consiglio dei Ministri contesta alla Provincia - appellandosi al D.P.R. n. 28,
e alla citata sentenza di questa Corte 22 gennaio 1960, n. 2, che ebbe a
giudicare di esso - ogni potestà legislativa in detto settore.
Si potrebbe in primo
luogo osservare - con riferimento a uno dei rilievi contenuti nel ricorso - che
molte disposizioni della legge 640 attengono a materie estranee all'edilizia
popolare ed economica. E di esse, mentre taluna rientra nella competenza
provinciale (così la materia urbanistica, cui si riferiscono gli artt. 16 e 17
della legge, e che é riconosciuta alla Provincia dall'art. 11, n. 6, dello
Statuto speciale), non ugualmente può dirsi per varie altre. Gli artt. 2, 10,
li della legge attengono infatti, rispettivamente, alla dichiarazione di
inabitabilità dei locali malsani e allo sgombero di essi, nonché alle misure
per eliminare materialmente la possibilità che essi vengano ridestinati ad
alloggio; mentre gli artt. 14 e 15 riguardano materia tributaria. Ciò solo
potrebbe bastare a far dichiarare l'illegittimità costituzionale - quanto meno
parziale - dell'art. 2 della legge impugnata. Ma, ad avviso della Corte, esiste
una ragione unitaria e assorbente per escludere che la Provincia possa far
propria qualsiasi parte del contenuto della legge statale del 1954, e quindi. modificare
la relativa disciplina.
Se é vero, infatti -
come sottolinea nel suo argomentare la difesa della Provincia di Bolzano -, che
la recente sentenza n. 2 di questa Corte ha affermato che - salvo le riserve di
competenza statale enunciate nell'art. 1 del D.P.R. n. 28 - le Province del
Trentino-Alto Adige dispongono oggi nella materia dell'edilizia popolare di
tutta la potestà normativa, occorre altresì tener presente che quella sentenza
ha dichiarato inoltre non costituire lesione dell'autonomia delle Province il
fatto che, per la necessità di soddisfare particolari interessi di carattere
nazionale, lo Stato emani in materia proprie leggi destinate a favorire, a
carico della propria finanza, l'incremento edilizio in singoli settori.
Beninteso - e ciò va subito precisato - la sussistenza di tale potestà statale
e l'esercizio di essa non escludono, né fanno venir meno in tutta la materia e
nei singoli settori di essa - salvo quelli elencati nell'art. 1 D.P.R. n. 28 -,
la potestà della Provincia di operare con proprie leggi e con propri mezzi.
Orbene, se in
particolari settori - tra i quali appunto quello dell'edilizia destinata a
consentire la sistemazione degli allocati in abitazioni malsane (art. 10 legge
n. 640) - lo Stato ha ritenuto di assumere a totale suo carico le spese
necessarie, evidentemente nel presupposto del preminente interesse nazionale
dei relativi bisogni (e per lo più sollecitato da gravi ragioni contingenti
delle quali non può non prendere diretta cura); e se, relativamente a tali settori,
il D.P.R. n. 28, in occasione del trasferimento alle Province di Trento e di
Bolzano dei poteri in materia di edilizia popolare ed economica, ha ritenuto di
non trasferire anche il carico finanziario e la proprietà degli immobili (v.
l'art. 3, comma secondo, del decreto n. 28, nonché la sentenza n. 2 citata) -
con ciò dimostrando il perdurante interesse statale a che le esigenze in
questione continuino a esser soddisfatte anche in quelle Province autonome - ;
é da escludere che per i settori stessi lo Stato abbia voluto col decreto n. 28
rinunciare alla potestà normativa, e anzi addirittura (dato che ciò consegue
necessariamente al trasferimento della potestà normativa ad altri enti) abbia
voluto disinteressarsi della conservazione della normativa già instaurata e
vigente.
La verità é che, se
non può negarsi che anche nei settori di cui trattasi - e in particolare in
quello dell'edilizia destinata a dare alloggio agli occupanti di abitazioni
malsane - le Province del Trentino-Alto Adige hanno acquistato il potete di
provvedere autonomamente con proprie leggi e con propri mezzi, non per questo
deve considerarsi venuto meno il potere dello Stato di provvedere anche in
quella Regione con proprie leggi e con propri mezzi alla soddisfazione dei
perduranti interessi nazionali, sia per integrare le provvidenze previste dalla
legislazione provinciale, sia per sopperire alla carenza di esse.
Alla stregua delle
considerazioni che precedono, e in armonia col secondo comma, il primo comma
dell'art. 3 del decreto n. 28, per la parte che riguarda il trasferimento alle
Province di Trento e di Bolzano delle "attribuzioni amministrative che la
legge 9 agosto 1954, n. 640, demanda agli organi centrali e periferici del
Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia popolare ed
economica", non va dunque inteso - come vorrebbe la Provincia di Bolzano -
come una norma di attuazione dello Statuto regionale volta a operare il
trasferimento alle Province delle funzioni amministrative statali inerenti a
una materia passata (ai sensi degli artt. 11 e 13 St. spec.) alla competenza
legislativa e amministrativa delle Province stesse. Esso va invece considerato
(in armonia con le disposizioni attinenti allo stesso settore contenute
nell'art. 11 del decreto n. 28) come una norma (emanata in base a un potere
discrezionale) di contenuto specificativo delle disposizioni statutarie (norma
cioè del tipo di quelle comprese nell'art. 1 dello stesso decreto n. 28), volta
ad attribuire alle Province la sola potestà amministrativa in un settore del
quale lo Stato ritiene di non disinteressarsi, e nel quale continua a operare
con proprie leggi e propri mezzi. Norma destinata dunque (al pari delle
disposizioni contenute nell'art. 11) a trasferire alle Province attribuzioni
amministrative, che, volendo, lo Stato avrebbe anche potuto ritenere. Le
potestà amministrative delle Province nello specifico settore regolato dalla
legge 640 del 1954 traggono quindi il titolo non dallo Statuto regionale, bensì
dal decreto n. 28 del 1959.
Una volta operato, da
quest'ultimo provvedimento, il trapasso alle Province delle attribuzioni
amministrative anzidette, é evidente che le Province hanno anche il potere (ex
art. 11, n. 1 e n. 11, St. spec.) di dettare le norme di organizzazione
occorrenti per distribuire tra i propri organi e uffici le attribuzioni in
precedenza esercitate dagli organi e uffici statali. Tuttavia ciò non le
autorizza in alcun modo a por mano alle disposizioni statali del 1954 in
materia di alloggi popolari per gli occupanti di abitazioni malsane.
Quanto precede
dimostra peraltro, a un tempo, l'infondatezza dell'affermazione contenuta nella
memoria dell'Avvocatura dello Stato, secondo la quale, nel campo regolato dalla
legge del 1954, le Province del Trentino-Alto Adige, oltre a non possedere potestà
legislativa, non possederebbero neanche potestà amministrativa. Nonostante
l'univoco dettato del primo comma dell'art. 3 decreto n. 28 del 1959,
l'Avvocatura invoca, a sostegno della sua affermazione, la sentenza n. 2 di
questa Corte, più volte citata. Ma il richiamo non é appropriato. La sentenza
n. 2 infatti ha negato alla Provincia non qualsiasi potestà amministrativa nel
settore in questione, bensì semplicemente quella specifica potestà della quale
si .dibatteva nel giudizio da essa deciso: e cioé la potestà amministrativa
strettamente inerente alla conservazione, al patrimonio statale, delle case di
cui trattasi - conservazione sancita nel secondo comma dello stesso articolo, e
contro la quale appunto (e soltanto) era rivolto il motivo di impugnativa
esaminato e deciso al punto 50 (cui l'Avvocatura dello Stato si richiama) della
sentenza della Corte.
Va pertanto
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, nonché degli artt. 3, 4,
5, 6 della legge impugnata e, in conseguenza, anche dell'art. 7, il quale ha
riguardo alla copertura degli oneri finanziari derivanti appunto dagli artt. da
2 a 6.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale: a) della disposizione, contenuta nella prima parte
del comma primo dell'art. 1 della legge approvata per la seconda volta dal
Consiglio provinciale di Bolzano nella seduta del 13 novembre 1959, avente a
oggetto "Norme per l'attuazione delle competenze provinciali in materia di
case popolari", in base alla quale "sono sottoposti all'approvazione
della Giunta provinciale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
dell'Istituto autonomo per le case popolari"; b) degli artt. 2, 3, 4, 5,
6, 7 della stessa legge;
dichiara non fondata,
nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale
delle rimanenti disposizioni dell'art. 1 dell'anzidetta legge, in riferimento
all'art. 130 Cost., all'art. 48, n. 5, St. spec. T.A.A., e al D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo
1960.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso
PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco
PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER
- Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA.
Depositata in Cancelleria il 4 aprile 1960.