SENTENZA
N. 18
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827,
concernente il perfezionamento e il Coordinamento legislativo della previdenza sociale,
e dell'art. 45 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, promosso con ordinanza 12 maggio 1959 del Pretore di Gorizia nel
procedimento di esecuzione a istanza di Cumari Teresa in Di Bon contro Di Bon
Sergio, debitore principale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, terzi
pignorati, iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 del 12 settembre 1959;
Udita nell'udienza
pubblica del 17 febbraio 1960 la relazione del Giudice Mario Cosatti;
udito l'avvocato
Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Ritenuto
in fatto
Con verbale di
separazione omologato il 20 novembre 1952 dal Tribunale di Gorizia, i coniugi
Di Bon Sergio e Cumari Teresa addivenivano alla separazione consensuale. La
figlia rimaneva affidata alla madre, che si impegnava a curarla ed educarla
convenientemente; il padre si impegnava a versare alla moglie L. 11.000
mensili, compreso il mantenimento della figlia.
Con atto di precetto
notificato al Di Bon, la Cumari, assumendo che il marito era debitore di somme
non corrisposte dal l0 dicembre 1958, ne intimava il pagamento; con successivo
atto di pignoramento presso terzi citava l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (I.N.P.S.) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (I. N. A. I. L.), enti debitori rispettivamente di
pensione e di rendita a favore del Di Bon, a comparire dinanzi al Pretore di
Gorizia per rendere la dichiarazione di terzo prescritta dall'art. 547 del Cod.
proc. civile.
All'udienza i
rappresentanti dei predetti Istituti rendevano la dichiarazione, facendo
tuttavia rilevare l'uno l'impignorabilità anche a causa di alimenti delle
pensioni di invalidità ai sensi dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della
previdenza sociale, l'altro l'impignorabilità delle rendite ai sensi dell'art.
45 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali.
La difesa della
Cumari sollevava questione sulla legittimità costituzionale delle citate norme
perché in contrasto con gli artt. 29 e 30 della Costituzione. Assumeva al
riguardo che nella norma contenuta nell'art. 29 rientra il dovere della
reciproca assistenza tra i coniugi; qualora il debitore inadempiente non abbia
beni e sia soltanto titolare di pensioni o rendite corrisposte dall'I.N.P.S. e
dall'I. N. A. I. L., il creditore viene a trovarsi nell'impossibilità di agire
a tutela del proprio diritto, ostando l'impignorabilità disposta dagli articoli
in parola. Per quanto poi concerne l'art. 30, rilevava che resta inoperante,
per le enunciate ragioni, il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed
educare i figli.
Il Pretore di
Gorizia, con ordinanza 12 maggio 1959 letta in udienza; ritenendo non
manifestamente infondata la sollevata questione in riferimento agli artt. 29 e
30 della Costituzione, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
L'ordinanza,
notificata al Di Bon il 4 luglio 1959, al Presidente del Consiglio dei Ministri
il 28 maggio 1959 e comunicata ai Presidenti delle Camere legislative, é stata
pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte ai sensi dell'art. 25
della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
220 del 12 settembre 1959 e iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1959.
Nel giudizio innanzi
alla Corte si é costituito soltanto l'I.N.P.S. in persona del suo presidente,
rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Aureii, Mario Pizzicannella,
Guido Nardone e Pierino Pierini, depositando in cancelleria deduzioni il 29
settembre 1959.
Osserva la difesa
dell'I.N.P.S. che le norme contenute negli artt. 29 e 30 della Costituzione,
come risulta dalla loro collocazione nella parte I, titolo Il, hanno natura
programmatica e sono dettate per indicare le finalità che lo Stato intende
perseguire rispetto a determinate istituzioni (famiglia) e attività (arte,
scienza e istruzione). Pertanto non può ravvisarsi un contrasto diretto tra i richiamati
articoli della Costituzione e l'art. 128 del R.D.L. n. 1827 del 1935, perché
quelli fissano principi etico - sociali dell'ordinamento familiare, mentre
questo tende a garantire all'assicurato l'esclusivo personale diritto di godere
della prestazione previdenziale per evitargli misera sorte non essendo più in
grado di procurarsi un guadagno a causa della vecchiaia o della invalidità.
Il rilievo fatto dal
Pretore di Gorizia, secondo cui dalla impignorabilità della pensione può
derivare in concreto l'impossibilità di soddisfare coattivamente il credito
alimentare, più che costituire argomento giuridico segnala la possibilità di un
inconveniente pratico. Ora, a prescindere dalla considerazione che
l'ordinamento giuridico appresta altri mezzi e sanzioni per costringere il capo
famiglia ad adempiere ai suoi obblighi, non é dubbio che la difficoltà di
realizzare coattivamente quanto occorre per il mantenimento non ha diretta
relazione con la impignorabilità di un determinato cespite, il quale viene per
altro concesso in vista di finalità assistenziali che lo Stato persegue ai
sensi dell'articolo 38 della Costituzione.
Conclude, pertanto,
che voglia la Corte dichiarare non fondata la questione sulla legittimità
costituzionale della norma contenuta nell'art. 128 del R.D.L. n. 1827 del 1935
in riferimento agli artt. 29 e .30 della Costituzione.
Nell'udienza pubblica
l'avvocato Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ha
svolto le argomentazioni e confermato le conclusioni di cui agli scritti
difensivi.
Considerato
in diritto
1. - Con l'ordinanza
12 maggio 1959 il Pretore di Gorizia ha proposto la questione sulla legittimità
costituzionale delle norme contenute nell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della
previdenza sociale, e nell'art. 45 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, contenente
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali, in riferimento agli artt. 29 e 30 della
Costituzione.
Ha ravvisato il
Pretore un contrasto tra le citate norme, in quanto le prime, stabilendo il
principio della impignorabilità ed insequestrabilità delle pensioni e delle
rendite che l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. rispettivamente corrispondono ai propri
assistiti, precludono al coniuge e ai figli minori il conseguimento degli
alimenti, rendendo così inoperanti i precetti degli indicati articoli della
Costituzione dettati a tutela dei diritti della famiglia (art. 29), con
speciale riguardo al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli
(art. 30).
2. - Reputa la Corte
che la proposta questione non sia fondata.
L'art. 128 del R.D.L.
n. 1827 del 1935 e l'art. 45 del R.D. n. 1765 del 1935 hanno in comune la
regola della intangibilità delle pensioni e delle rendite rispettivamente
corrisposte dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L., regola che il legislatore ha
dettato in considerazione delle particolari finalità della tutela
previdenziale, quelle cioè di assicurare al soggetto protetto non più in grado
di provvedere al suo sostentamento in caso di infortunio, malattia, invalidità
e vecchiaia i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita; criterio questo
che risponde al dettato dell'art. 38 della Costituzione.
Negli stessi articoli
sono per altro previsti casi di deroga alla regola della impignorabilità e
insequestrabilità (per il pagamento di spese di giudizio alle quali l'assistito
sia stato condannato e, per quanto riguarda l'I. N. p.s., anche nell'interesse
di stabilimenti pubblici ospedalieri o ricoveri per il pagamento di diarie),
eccezioni che non possono essere estese a ipotesi diverse da quelle indicate.
Ora, a ben considerare il contenuto delle norme in questione, la censura di
incostituzionalità non viene propriamente ad incidere sulla regola della
impignorabilità, ma piuttosto sulle relative eccezioni.
Essa si sostanzia,
invero, nel rilevare la mancanza nelle norme impugnate concernenti la speciale
materia in esame di una disposizione che assicuri al soggetto titolare di un
credito alimentare un particolare mezzo di esecuzione civile - pignoramento
presso terzi - il quale consenta la realizzazione coattiva del proprio diritto.
Non si può quindi
ravvisare un contrasto tra le norme in questione così come formulate e quelle contenute
negli artt. 29 e 30 della Costituzione.
Queste ultime,
informate a finalità etico - sociali, enunciano diritti della famiglia e dei
figli, mentre le norme impugnate, come sopra é detto, sono riferibili ai
principi enunciati nell'art. 38 della Costituzione in ordine alla materia
previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori invalidi per infermità e
per vecchiaia.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione proposta con l'ordinanza 12 maggio 1959 del Pretore di Gorizia
sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 128 del R.D.L.
4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e il coordinamento
legislativo della previdenza sociale, e nell'art. 45 del R.D. 17 agosto 1935,
n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in riferimento agli artt.
29 e 30 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco
PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 4 aprile 1960.