SENTENZA
N. 16
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale della legge 6 agosto 1958, n. 790, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 29 novembre
1958 emessa dal Pretore di Aversa nel procedimento civile vertente tra Pastena
Vincenzo e Chiariello Cristoforo, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1959
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 31 gennaio
1959;
2) ordinanza 10
giugno 1959 emessa dal Pretore di Marcianise nel procedimento civile vertente
tra Lombardi Antimo, Maietta Giuseppe e Scalera Antonio, iscritta al n. 78 del
Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 184 del 1 agosto 1959;
3) ordinanza 27
maggio 1959 emessa dal Pretore di S. Maria Capua Vetere nel procedimento civile
vertente tra Fossataro Giovan Giuseppe e Della Valle Matteo, iscritta al n. 109
del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 264 del 31 ottobre 1959.
Viste le
dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 2 marzo 1960 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv.
Costantino Mortati, per Pastena Vincenzo e Fossataro Giovan Giuseppe, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Questa Corte,
con la sentenza
n. 53 del 9 luglio 1958, dichiarò l'illegittimità costituzionale della
legge 20 dicembre 1956, n. 1422, intitolata "Riduzione dei canoni di
affitto dei fondi rustici composti in canapa nelle Province della
Campania", e, come conseguenza di questa pronunzia, dichiarò anche la
illegittimità della legge 9 luglio 1957, n. 601, intitolata "Norme
interpretative della legge 20 dicembre 1956, n. 1422".
Poco tempo dopo fu
promulgata la legge 6 agosto 1958, n. 790, recante "Disposizioni sui
canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle Province della
Campania". Questa legge stabilisce all'art. 1 che "a decorrere
dall'annata agraria 1957 - 58 e sino al termine dell'annata agraria in corso al
momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma
dei contratti agrari, i canoni di affitto dei fondi rustici convenuti in canapa
o con riferimento al prezzo della stessa nelle Province della Campania,
relativamente ai quali non sia intervenuta pronuncia passata in giudicato delle
Sezioni specializzate previste dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, sono
ridotti, a seconda dei casi, da un minimo del 25% a un massimo del 30%.
Stabilisce ancora questo articolo che, in mancanza di accordo delle parti sulla
misura della riduzione, la Sezione specializzata, di cui all'art. 5 dell'ora
citata legge 18 agosto 1948, determina la misura della riduzione stessa,
tenendo presenti le particolari circostanze e le determinazioni della
Commissione tecnica provinciale prevista dall'art. 2 di questa medesima legge
n. 1140.
L'art. 1 stabilisce
inoltre che, nel caso il canone sia composto parte in canapa e parte in altri
prodotti, la riduzione si applica limitatamente alla parte composta in canapa o
con riferimento al prezzo della canapa.
Con l'art. 3 la legge
estende la riduzione anche ai rapporti relativi alle annate agrarie 1955 - 56 e
1956 - 57 e non ancora esauriti alla data del 20 luglio 1958 e per "non
esauriti" intende quei rapporti in relazione ai quali "il pagamento
del canone sia stato eseguito solo in parte e per i quali non sia intervenuto
accordo tra le parti, o nel caso in cui il pagamento sulla base del 70% di
quello convenuto sia stato accettato dal locatore con riserva formulata per
iscritto".
Sono queste le norme
della legge alle quali fanno implicitamente o esplicitamente riferimento le,
ordinanze che hanno introdotto i giudizi di legittimità costituzionale e
intorno ad esse discutono le parti costituite nei giudizi.
L'illegittimità
costituzionale di questa legge é stata infatti sollevata nel corso di tre
giudizi, rispettivamente davanti al Pretore di Aversa, a quello di Marcianise e
a quello di S. Maria Capua Vetere e tutti e tre questi Pretori hanno ritenuto
la questione non infondata (quello di Marcianise ha anche superato la
circostanza che dalla parte non era stata indicata la norma costituzionale
impugnata, integrando di ufficio la questione) e hanno in conseguenza, con
ordinanza, sospeso il giudizio e rimesso gli atti a questa Corte.
Le tre ordinanze sono
state pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1959,
1 agosto 1959 e 31 ottobre 1959.
2. - In particolare
l'ordinanza del Pretore di Aversa ritiene che la nuova legge violi, come già la
precedente, il principio della eguaglianza dei cittadini davanti alla legge:
a) perché, laddove la
riduzione del 25% si dovrà applicare anche a canoni che il Pretore qualifica
"irrisori", gli altri, che sempre il Pretore qualifica
"esagerati", non potranno subire una riduzione superiore al 30% e
inoltre perché lo "sconto" fissato nella misura del 5% tra il minimo
e il massimo "non sembra proporzionale al rapporto tra i canoni esistenti,
fissati dalle parti in misura minima, e quelli massimi";
b) perché la
riduzione non si applica ai canoni determinati in misura fissa in danaro
relativamente a terreni coltivati prevalentemente in canapa;
c) perché la
riduzione non si applica ai canoni per i quali sia intervenuta pronuncia
passata in giudicato delle Sezioni specializzate con conseguente trattamento
diseguale dei cittadini che abbiano fissato i loro canoni nella misura
stabilita dalle Sezioni specializzate o addirittura in misura più tenue.
3. - L'ordinanza del
Pretore di Marcianise denuncia anch'essa la violazione del principio di
eguaglianza dei cittadini come conseguenza del fatto che siano esclusi dalla
riduzione i canoni determinati in misura fissa in danaro e come conseguenza
dell'altro fatto che alla riduzione sono sottratti i canoni determinati con
sentenza passata m giudicato che sarebbero spesso di misura eguale agli altri
e, quanto alle annate agrarie 1955-56 e 1956-57, quelli relativi ai rapporti
già esauriti (art. 3 della legge).
Più minutamente
viceversa sono illustrati i motivi che dovrebbero portare alla conclusione che la
nuova legge si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione negli stessi
termini della legge precedente.
Il fatto che essa
abbia eliminato dalla riduzione quei canoni fissati con pronuncia passata in
giudicato delle Sezioni agrarie specializzate non eliminerebbe quella
indiscriminata riduzione di tutti i canoni che, imponendo a rapporti diversi
una medesima disciplina, giustificò la dichiarazione di illegittimità della
Corte costituzionale. Invero sarebbero soggetti a indiscriminata riduzione tutti
i canoni, e quelli fissati in maniera esosa dal locatore e quelli convenuti in
maniera equa dalle parti e quelli conformi alle tabelle della Commissione
tecnica provinciale. Con la conseguenza che la riduzione di questi ultimi
porterebbe i canoni stessi al di sotto del limite considerato equo dalle
Commissioni.
4. - L'ordinanza del
Pretore di S. Maria Capua Vetere ritiene che gli artt. 1 e 3 della legge 6
agosto 1958, n. 790, violino gli artt. 3, 24 e 136 della Costituzione.
L'art. 1 viola il
principio di eguaglianza perché riduce indiscriminatamente del 25% tutti i
canoni, violazione che non sarebbe eliminata dal fatto che per l'applicazione
dell'ulteriore 5% di riduzione, in caso di mancato accordo fra le parti, é
consentito il ricorso alle Sezioni agrarie specializzate né dal fatto che
quell'articolo sottrae alla riduzione quei canoni per i quali sia intervenuta
una decisione dell'autorità giudiziaria, trattandosi, ad avviso del Pretore, di
una sottrazione meramente illusoria, dato che essa, riferendosi ai canoni
dell'annata 1957-1958, non avrebbe mai luogo di applicarsi, dovendosi ritenere
impossibile che in questo breve spazio di tempo si sia potuto formare il
giudicato.
La legge violerebbe
l'art. 24 perché limitando il ricorso alle Sezioni specializzate solo
all'ipotesi dell'ulteriore riducibilità del canone del 5%, impedirebbe il
ricorso al giudice per la tutela di un proprio diritto quale quello
dell'effettiva perequazione del canone e per ogni altra questione relativa a
questo stesso diritto.
In terzo. luogo
l'art. 3 della legge violerebbe l'art. 136 della Costituzione perché
nell'estendere l'applicazione della legge anche ai rapporti relativi alle
annate agrarie 1955 - 56 e 1956 - 57 e non ancora esauriti alla data del 20
luglio 1958 e dando quella particolare definizione che s'é visto, dei rapporti
non esauriti, avrebbe ritenuto "esauriti" quei rapporti per i quali é
stato corrisposto in ossequio alla legge del 1956 il 70% del canone,
riproducendo perciò la situazione ai illegittimità della legge dichiarata
incostituzionale dalla sentenza di questa Corte.
5. - Nel giudizio di
legittimità costituzionale introdotto con l'ordinanza del Pretore di Aversa si
é costituito il sig. Vincenzo Pastena, attore nel giudizio a quo, rappresentato
e difeso dall'avv. Costantino Mortati, ed é intervenuto il Presidente del
Consiglio rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura dello Stato.
Il deposito delle
deduzioni é stato fatto rispettivamente il 20 febbraio e il 7 gennaio 1959.
La difesa del Pastena
sostiene la tesi che le lievi differenze che la nuova legge presenta nei
confronti di quella dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte
non sono tali da eliminare il contrasto con la norma costituzionale e
precisamente col principio di eguaglianza consacrato dall'art. 3;
La riduzione del 25%
si attua ope legis e con carattere generale a tutti i canoni siano o non
conformi alle tabelle disposte dalla Commissione provinciale. Di più la nuova
legge rivela con maggiore evidenza il suo carattere di incostituzionalità in
quanto, pur riconoscendo l'efficacia e la funzionalità degli istituti della
nostra legislazione diretti a rettificare i canoni fissati contrattualmente per
adeguarli alla realtà delle varie situazioni, ne limita poi l'intervento soltanto
all'applicabilità o meno della riduzione di un ulteriore 5%. Dice la difesa del
Pastena che qui ci sarebbe "contraddizione logica tra parte e parte della
disciplina tale da rendere questa invalida". Aggiunge che il diseguale
trattamento risulterebbe anche dalla circostanza che la legge non comprende fra
i canoni, ai quali deve essere applicata coattivamente la riduzione, quelli
convenuti in misura fissa di denaro.
In secondo luogo
avere eliminato dalla legge la espressione "comunque determinati" non
serve se non a "occultare" la permanenza del proposito ispiratore
della precedente norma, di trattare in modo eguale rapporti riconosciuti dallo
stesso legislatore sostanzialmente differenti fra loro. In realtà aver
sottratto alla riduzione i canoni per i quali sia intervenuta una pronuncia
delle Sezioni specializzate passata in giudicato é una eliminazione meramente
apparente dato che la norma si riferisce all'annata agraria 1957 - 58 e nei
confronti dei canoni relativi a questa annata non é possibile che si fosse
formato alcun giudicato al momento dell'entrata in vigore della legge. E se,
continua la difesa del Pastena, l'aver escluso dalla riduzione dei canoni
quelli determinati con pronuncia delle Sezioni agrarie specializzate ha fatto
salvo il principio del rispetto del giudicato, non ha viceversa eliminato là
disuguaglianza del trattamento dei cittadini dato che ha sottoposto alla
riduzione canoni di ammontare eguale o addirittura inferiori, a parità di
condizione, di quelli oggetto delle decisioni rese dalle Sezioni specializzate.
6. - La tesi
dell'Avvocatura dello Stato é che con la nuova legge, eliminando la rigidità
della riduzione dei canoni e rimettendo al magistrato ordinario la riduzione
dal 25 al 30% sarebbe pienamente rispettato il precetto é costituzionale. Né
varrebbe opporre che tale elasticità nell'applicazione della riduzione, tenuta
com'é tra il 25 e il 30%, sia troppo limitata per consentire di ridurre "a
equiparazione equitativa" canoni che nella realtà divergono assai più di
quel 5%, perché tale divario dipenderebbe dalla libera stipulazione dei
contraenti, che a sua volta discende dalla varia produttività dei fondi e dalle
diverse situazioni e condizioni aziendali. Il legislatore non avrebbe voluto se
non correggere l'eccessività iniziale dei canoni in tutta la zona considerata,
lasciando inalterate le differenze derivanti dalla diversità obiettiva delle
Varie situazioni. La misura della riduzione stabilita dal 25 al 30% é frutto
dell'apprezzamento discrezionale del legislatore al quale é parso che tale
riduzione corrisponda al divario che nel fatto esiste nella misura dei canoni
corrisposti in canapa, o con riferimento alla canapa, nelle Province di Caserta
e di Napoli.
Né si potrebbe
dedurre la violazione del principio dell'eguaglianza dal fatto che la legge non
considera i canoni determinati in misura fissa di danaro: nelle Province
campane una determinazione siffatta del canone costituisce una eccezione
irrilevante agli scopi che la legge si é proposti, sicché sarebbe pienamente giustificato
che essi non siano stati presi in considerazione.
Anche irrilevante,
che siano stati esclusi dalla riduzione i canoni perequati con pronuncia
passata in giudicato delle Sezioni agrarie specializzate. Vero é che le Sezioni
possono esercitare la loro competenza soltanto quando nel corso del contratto
siano venuti fatti nuovi a turbare l'iniziale equilibrio contrattuale; é vero
però che, quando ciò avvenga, il giudice prende in considerazione tutte le
condizioni del rapporto e non soltanto le conseguenze del nuovo evento. Nessun
significato può attribuirsi alla circostanza meramente casuale di una
coincidenza tra canoni fissati tra le Sezioni agrarie specializzate e quelli
liberamente convenuti tra le parti.
7. - L'8 febbraio
1959 l'Avvocatura ha depositato due tabelle dell'equo canone per la Provincia
di Napoli e per la Provincia di Caserta, nonché un estratto degli usi e
consuetudini di quest'ultima Provincia, che dovrebbero dimostrare
l'infondatezza della tesi affacciata nell'ordinanza del Pretore, dell'esistenza
di canoni "fissati in danaro per terreni coltivati prevalentemente a
canapa".
8. - Nel giudizio di
legittimità introdotto con l'ordinanza del Pretore di Marcianise non ci é stata
costituzione di parte privata. É intervenuto invece il Presidente del Consiglio
rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura dello Stato,
depositando le sue deduzioni il 1 luglio 1959, nelle quali si sostiene la tesi
della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale e la si
svolge coi medesimi argomenti addotti nel precedente giudizio.
9. - Nel giudizio di
legittimità introdotto con l'ordinanza del Pretore di S. Maria Capua Vetere si
é costituito il sig. Giovanni Giuseppe Fossataro, attore nel giudizio a quo,
rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Mortati. É intervenuto il
Presidente del Consiglio rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Le
deduzioni sono state depositate rispettivamente il 17 novembre e il 1 luglio
1959.
La difesa del
Fossataro riproduce con svolgimenti e approfondimenti le tesi già prospettate
nel primo di questi tre giudizi di legittimità costituzionale e in particolare
sottolinea che la legge, escludendo dalla riduzione i canoni per i quali siano
intervenute pronunce delle Sezioni specializzate passate in giudicato al
momento dell'entrata in vigore della legge, violerebbe l'esigenza di giustizia
perché ammetterebbe o escluderebbe la tutela giurisdizionale del diritto sulla
base di un evento del tutto accidentale quale quello dell'esaurimento di un giudizio
pendente davanti alle Sezioni stesse.
La norma contenuta
nell'art. 3 della legge che estende, come si é visto, la riduzione dei canoni
alle annate agrarie dal 1955 al 1957 con alcune esclusioni, violerebbe anche
essa l'art. 3, perché pone tra i casi ai quali l'applicazione della riduzione
non ha luogo casi che é impossibile si siano realizzati, come quelli dei
rapporti relativi alle annate agrarie regolate dalla legge del 1956 sotto il
cui impero non avrebbe avuto senso formulare riserva, e per di più per
iscritto, e anche perché sarebbe illogico attribuire significato di
acquiescenza all'accettazione da parte del locatore della prestazione
effettuata in misura diversa da quella pattuita, quando poi questa misura era
imposta dalla legge.
La violazione
dell'art. 24 della Costituzione si avrebbe per il fatto che la legge rende in
pratica inoperante il rimedio dei ricorsi in perequazione per i canoni dei
fondi rustici. Vero é che, sotto l'impero della legge del 1956 codesta
limitazione della difesa giudiziaria era stata esplicitamente stabilita dalla
legge n. 601 del 1957, legge pur essa dichiarata incostituzionale; ma é vero
anche che codesta limitazione sussiste con la legge attuale, perché non può
essere considerata eliminata dal fatto che sia possibile ammettere la difesa
giudiziaria nel limite dell'applicabilità dell'ulteriore riduzione del 5%.
10. - Nelle sue
deduzioni l'Avvocatura, mentre riconferma la sua tesi della non fondatezza
della questione di legittimità costituzionale di questa legge in relazione
all'art. 3 della Costituzione, assume che egualmente infondate sono le
lamentate violazioni degli artt. 24 e 136 della Costituzione. Secondo
l'Avvocatura dello Stato l'impedimento della difesa giudiziaria non
dipenderebbe dalla legge, ma dal fatto che le Sezioni agrarie specializzate
sarebbero competenti soltanto a risolvere quei casi in cui la riduzione a
equità dei canoni sia richiesta in conseguenza di eventi successivi alla
stipulazione del contratto che ne abbiano modificato l'iniziale equilibrio,
mentre non sarebbero competenti, come ha stabilito la Cassazione, per la
riduzione a equità di canoni contrattuali inizialmente "eccessivi":
incompetenza che a detta dell'Avvocatura avrebbe provocato la presente legge.
Non sussiste nemmeno la violazione dell'art. 136 della Costituzione, che,
secondo la tesi dell'ordinanza, si avrebbe in quanto la nuova legge esclude
dalla riduzione quei canoni delle annate 1955 - 56 e 1956 - 57 definiti
irrevocabilmente, per tali intendendo anche quelli il cui proprietario o
locatore abbia accettato il canone ridotto al 70% giusta la legge dichiarata
illegittima, perché l'art. 136 stabilisce che la norma dichiarata
incostituzionale cessa di avere effetto dal giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, salvi tutti gli effetti
prodottisi anteriormente in modo definitivo.
11. - Nei giudizi
introdotti con le ordinanze del Pretore di Aversa e di S. Maria Capua Vetere la
difesa dei signori Pastena e Fossataro ha depositato il 18 febbraio 1960 una
memoria nella quale, in primo luogo, precisa quale sia, a suo avviso, l'esatta
portata della sentenza di questa Corte che dichiarò l'illegittimità
costituzionale della legge n. 1422 del 1956, che sarebbe da ritrovare nel fatto
che la legge avrebbe diminuito nella stessa misura l'ammontare dei canoni di
affitto "pur nella chiara consapevolezza che tale riduzione veniva a
incidere su canoni diversamente determinati".
Assume la difesa che
le modifiche che la nuova legge ha apportate non hanno tolto fondamento a
questa principale censura, che resterebbe insuperabile anche se fosse fondata
la tesi dell'Avvocatura che considera il margine di oscillazione del 5%
esattamente rispondente al divario medio esistente di fatto nell'entità dei
canoni e ritiene comunque insindacabile il giudizio del legislatore sulla
sufficienza di codesto margine per sanare eventuali sperequazioni esistenti tra
contratto e contratto. La difesa sostiene, viceversa, che la violazione
lamentata é resa più grave dal riferimento espresso alla funzione perequatrice
delle Sezioni specializzate, che l'eliminazione dell'inciso "comunque
determinati" non impedisce di far gravare oneri eguali su rapporti che la
legislazione vigente fa presumere diseguali, e che non é esatto presumere una
generale eccessività dei canoni in una zona dove hanno funzionato o hanno
funzionato parzialmente codesti congegni perequativi.
Quanto all'esclusione
dall'obbligo della riduzione del 25% dei casi in cui sia intervenuta una
pronuncia passata in giudicato la difesa delle parti private, ribadita la sua
tesi che codesta esclusione violerebbe il principio dell'eguaglianza e la norma
dell'art. 24 della Costituzione, fa l'ipotesi che la norma in questione possa
essere interpretata come a suo dire l'interpreta l'Avvocatura dello Stato, nel
senso che essa lascerebbe aperta agli interessati in ogni tempo "la
possibilità di ricorrere alle Sezioni specializzate per ottenere le
perequazioni dei canoni per l'intero e non già solo per il 5%, con l'effetto di
sottrarre questo alla riduzione ope legis". Peraltro la difesa dà
atto del richiamo che l'Avvocatura fa alla giurisprudenza della Cassazione
secondo la quale la competenza delle Sezioni specializzate sarebbe limitata ai
casi di mutamenti dell'equilibrio contrattuale iniziale, ma aggiunge che, a
parte il giudizio da dare della validità e della costanza di questa
giurisprudenza, sta di fatto che le Sezioni specializzate hanno giudicato e
continuano a giudicare nel merito i ricorsi promossi per ottenere l'adeguazione
dei canoni anche fuori dei casi di sopraggiunti cambiamenti e che questa
interpretazione dovrebbe comunque essere valida nel caso della legge impugnata,
che così appunto stabilisce, sia pure nei limiti tra il 25 e 30%, con la
conseguenza che "per ovvie ragioni sistematiche" non può non
riferirsi a compiti analoghi il primo comma dell'art. 1 quando si richiama ai
giudicati emessi dalle Sezioni specializzate.
12. - Il 18 febbraio
1960 l'Avvocatura dello Stato ha depositato memorie in tutti e tre i giudizi
ribadendo e svolgendo gli argomenti che, a suo avviso, provano la infondatezza
della proposta questione di costituzionalità.
Inoltre, in risposta
alle tesi avversarie, l'Avvocatura:
1) nega che
l'esclusione dalla riduzione, che la nuova legge fa, dei canoni già perequati
dall'autorità giudiziaria sia priva di concreto significato, dato che la legge
della quale si discute si applica in virtù della norma dell'art. 3 anche ai
rapporti delle annate agrarie dal 1955 al 1957;
2) nega che la nuova legge
sveli la sua incostituzionalità anche per il fatto che, pur riconoscendo gli
istituti stabiliti dalla legge per la perequazione dei canoni, limiti poi,
contraddicendosi, il ricorso a tali istituti soltanto per l'applicazione di una
riduzione dei canoni nei ristretti limiti dal 25 al 30%, dato che codesta
censura non tiene conto del fatto che la riduzione, che può essere stabilita
dalle Sezioni agrarie specializzate, deve muovere dalla sopravvenienza di un
fatto nuovo che sconvolga l'equilibrio contrattuale, mentre quella imposta
dalla legge in esame muove da tutt'altra considerazione e cioè da un iniziale
squilibrio contrattuale generalmente esistente nelle Province campane;
3) nega, infine, che
l'esclusione dalla riduzione dei canoni fissati con sentenza passata in
giudicato delle Sezioni specializzate, dia luogo a una violazione del principio
di eguaglianza rispetto agli altri canoni di eguale ammontare stabiliti dalle
parti dato che le due situazioni apparentemente identiche, tali nella sostanza
non sono, dovendosi presumere per quelli "perequati" dalle Sezioni
specializzate l'eliminazione dell'esosità che, invece, sarebbe dei canoni
liberamente pattuiti, secondo la valutazione che il legislatore ha fatto delle
condizioni economico - sociali delle Province campane.
13. - Alla pubblica
udienza del 2 marzo 1960, nella quale il Presidente ha disposto che le tre
cause fossero discusse congiuntamente, le parti hanno confermato le tesi e
svolto le argomentazioni già avanzate negli scritti difensivi.
Considerato
in diritto
1. - I tre giudizi
che sono relativi alla medesima questione di legittimità costituzionale devono
essere decisi con unica sentenza.
2. - Il quesito
fondamentale al quale la Corte deve rispondere può essere formulato nei termini
seguenti, nei quali, del resto, le parti costituite nei giudizi l'hanno
formulato. Si tratta di stabilire se la legge 6 agosto 1958, n. 790, disponendo
nelle Province campane una riduzione coattiva dei canoni in canapa o
commisurati al prezzo della canapa nella misura dal 25 al 30%, consentendo il
ricorso alle Sezioni specializzate per la determinazione, nei limiti ora detti,
della esatta misura della riduzione ed escludendo da codesta riduzione i canoni
fissati dalle Sezioni agrarie specializzate con pronunzia passata in giudicato,
viola, tuttavia, così come la legge precedente 20 dicembre 1956, n. 1422, il
principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
Gli altri quesiti,
infatti, che risultano dalle ordinanze e dagli atti difensivi delle parti, non
hanno il rilievo di questo primo ai fini della decisione della causa e, ch'è
più, a giudizio della Corte, possono essere risolti negativamente anche dopo un
sommario esame.
Così quello che
propongono tutte e tre le ordinanze e che le partì private ripropongono,
dell'illegittimità della esenzione dalla riduzione coattiva di quei canoni
determinati in misura fissa in danaro, ma relativi a terreni coltivati
prevalentemente a canapa, che sarebbero a volte più onerosi di quelli che la
legge assoggetta, viceversa, a riduzione.
In verità il
legislatore, ponendo questa norma di esclusione, ha inteso propriamente di
adeguare la disciplina normativa dei canoni di affitto dei terreni coltivati a
canapa nelle Province campane, alla diversa realtà dei rapporti esistenti. Né,
nell'accertamento di questa fattispecie particolare nell'ambito di quella più
generale dei canoni fissati in canapa o con riferimento al prezzo della canapa,
si possono rilevare quei tratti che, trasformando la discrezionalità
legislativa in manifesto arbitrio, consentono, a giudizio della Corte, di
affermare violato il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla
legge.
3. - Pure senza
fondamento la censura mossa dall'ordinanza del Pretore di Aversa alla legge per
il fatto che ha escluso dalla riduzione quei canoni per i quali sia intervenuta
pronuncia delle Sezioni agrarie specializzate passata in giudicato. La tesi
prospettata dall'ordinanza che, cioè, con questa norma sono sottratti alla
riduzione canoni di misura identica a quella di canoni liberamente contrattati
dalle parti e invece soggetti a riduzione, é una tesi errata. L'identità della
misura dei canoni non significa, in sé considerata, identità di rapporti o di
situazioni, potendo quella medesima misura essere espressione di rapporti o
situazioni affatto diversi. La riprova é nella circostanza che la difesa delle
parti private, pur riprendendo la censura dell'ordinanza, si é affrettata ad
aggiungere che la violazione del principio di eguaglianza si avrebbe soltanto a
parità di tutte le altre condizioni dei rapporti, coeteris paribus. Ma,
pur così specificata, la censura é da respingere. Il legislatore, anche qui,
anziché pareggiare e confondere con un medesimo trattamento situazioni che
possono presumersi non identiche, ha voluto regolare ciascuna di esse con
diversa disciplina, nell'intento appunto di rispettare il principio di
eguaglianza secondo la Corte lo ha interpretato e definito nelle sue precedenti
pronunzie.
Il fatto che possano,
ciononostante, darsi casi in cui quell'identica misura del canone sia
espressione di rapporti, anche sotto ogni altro aspetto, identici, non può
invocarsi contro la legge, essendo evidente che questi casi, eccezionali o
casuali, non rendono illegittima la determinazione di una categoria di rapporti
contraddistinta dal fatto che i canoni relativi siano stati stabiliti con
pronunzie passate in giudicato. Né la rende illegittima la circostanza, messa
in rilievo nelle ordinanze o dalle parti private, che difficilmente si possono
dare casi nei quali si sia già formato il giudicato al 20 luglio 1958 per
rapporti relativi all'annata agraria 1957 - 1958, e nemmeno infine l'altra che
la tutela di un diritto dipenderebbe dal fatto meramente accidentale che sia
esaurito oppure non, il giudizio pendente davanti alle Sezioni specializzate.
Si tratta anche qui di circostanze che, appunto per la loro casualità o
accidentalità, non possono condurre alla dichiarazione di illegittimità di una
norma, il cui intento é stato correttamente quello di escludere dall'ambito della
sua efficacia i rapporti coperti dal giudicato.
4. - La Corte non
ritiene giustificata nemmeno la censura mossa dall'ordinanza del Pretore di S.
Maria Capua Vetere e ripresa dalla difesa del sig. Fossataro, secondo la quale
la legge, escludendo la possibilità del ricorso al giudice per la tutela del
diritto alla "effettiva perequazione" del canone, avrebbe violato
l'art. 24 della Costituzione.
É evidente che il
contrasto che così si assume esistente, della legge con questa norma
costituzionale, é, più esattamente, da porre col primo comma di quell'articolo,
secondo il quale "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi". Ora la Corte, pur lasciando impregiudicata
la questione dell'esatta interpretazione e della portata di questo precetto
costituzionale, ritiene evidente che il riferimento a "diritti" o
"interessi legittimi", che sono da intendere nella loro accezione
tecnica, vieta che esso possa dirsi violato quando l'ordinamento non riconosca
a una pretesa la qualifica di diritto o interesse legittimo, che é il caso del
presunto diritto alla "effettiva perequazione" che si lamenta escluso
dalla tutela giurisdizionale. D'altra parte, la legge impugnata non vieta il
ricorso alle Sezioni specializzate per la perequazione dei canoni, come invece
stabiliva la legge 9 luglio 1957, n. 601, dichiarata incostituzionale da questa
Corte, ma lo consente, con l'ovvia limitazione che esso potrà essere proposto
ed accolto nei limiti nei quali le leggi in vigore in questa materia ne
consentono proponibilità e accoglimento: determinare, poi, quali essi siano,
tutte le volte che non urtino contro un precetto della Costituzione, é
questione di interpretazione della legge e non già questione di
costituzionalità, di competenza di questa Corte.
5. - Né può
accogliersi la censura che si trova formulata nell'ordinanza del Pretore di S.
Maria Capua Vetere e che per altro la difesa del sig. Fossataro non ha fatto
propria, giusta la quale la legge avrebbe violato l'art. 136 della Costituzione
perché ha escluso dalla riduzione coattiva, considerandoli
"esauriti", quei rapporti regolati a norma della legge dichiarata
costituzionalmente illegittima da questa Corte. L'invocato articolo della
Costituzione stabilisce che quando la Corte dichiara l'illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma
cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione. Ne consegue che una norma come quella impugnata, la quale fa salvi
gli effetti di una legge dichiarata incostituzionale fino al giorno successivo
alla pubblicazione della decisione (che nel caso era il 20 luglio 1958), lungi
dal violare il precetto costituzionale, questo ha puntualmente applicato. Il
discorso potrebbe essere diverso, se si assumesse che la legge, in frode alla
Costituzione, considerasse esauriti rapporti che invece tali non fossero, ma
questo l'ordinanza non dice e non può dire di quei canoni che, senza
contestazione da parte del locatore, furono ridotti al 70% in applicazione
della legge in vigore.
6. - Ma neppure il
quesito, che si é detto principale di questa controversia, può essere risolto
positivamente.
Vero é che la
riduzione dal 30 al 25% dei canoni in canapa o commisurati in canapa può
apparire di così lieve entità da non rimuovere gli ostacoli che si opponevano
alla legittimità costituzionale della precedente legge. Ma é altrettanto vero,
come riconoscono concordemente le parti costituite nei giudizi davanti alla
Corte, che la sentenza n. 53 del 9 luglio 1958 non ritrovò la ragione dell'illegittimità
della norma impugnata nella misura della riduzione coattiva del canone, bensì
nel fatto che essa si applicava a rapporti che la legge medesima prima
riconosceva diversi e poi, contraddittoriamente, sottoponeva all'identica
disciplina. Non ritiene la Corte che si possa dire lo stesso della legge
impugnata e perché essa ha fatto salvi i canoni determinati con pronunzia
passata in giudicato delle Sezioni agrarie specializzate, e perché consente
alle parti di concordare l'esatta misura della riduzione, sia pure nei limiti
ricordati, e di rivolgersi al giudice in caso di mancato accordo. Il
legislatore ha tenuto presente, così, la varietà dei rapporti, che ha cercato
di individuare e di regolare con differenziata disciplina. Né la Corte ritiene
che, così operando, abbia mutato la discrezionalità in quel manifesto arbitrio,
in quella patente irragionevolezza, il cui esercizio é tra i modi in cui si può
concretare la violazione del principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti
alla legge.
E nemmeno si può dire
che abbia posto in essere un sistema di norme internamente contraddittorio e
perciò invalido, giusta quanto afferma la difesa dei signori Pastena e
Fossataro. Lasciando da parte l'ideale disciplina di questi rapporti, che non
può essere oggetto di considerazione in questa sede, non é fondato sostenere
che qui una riduzione dei canoni ope legis sia in insanabile contrasto
con una riduzione del canone ope iurisdictionis, potendo la prima
trovare giustificazione in una valutazione della generale situazione del
mercato dei fitti dei terreni a canapa delle Province campane, e l'altra invece
in quella delle particolari situazioni di questa o quella zona, di questo o
quel fondo ricompresi nel territorio delle ricordate Province, che richiedono
determinazioni caso per caso, ispirate ai criteri imposti dalla legge alle
Sezioni agrarie specializzate e contenute nella misura dal 25 al 30% del canone
originario. Valutazioni tutte che la Corte non può fare o rifare al posto del
legislatore al quale devono essere, invece, riservate nei limiti sopra segnati.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale della legge 6 agosto 1958, n. 790,
recante "Disposizioni sui canoni di affitto di fondi rustici composti in
canapa nelle province della Campania" in riferimento agli articoli 3, 24 e
136 della Costituzione, proposta con ordinanze dei Pretori di Aversa,
Marcianise e S. Maria Capua Vetere, rispettivamente del 29 novembre 1958, 10
giugno 1959 e 27 maggio 1959.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 29 marzo 1960.