SENTENZA
N. 15
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 9 agosto
1954, n. 748, promosso con ordinanza 13 aprile 1957 emessa dal Consiglio di
Stato, Sezione V, sul ricorso di Folie Cristiano ed altri contro il Commissario
del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, iscritta al n. 94 del Registro
ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301
del 5 dicembre 1957;
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 17 febbraio 1960 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Massimo
Severo Giannini, per Folie Cristiano ed altri, e il sostituto avvocato generale
dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per
il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige.
Ritenuto
in fatto
Con decreto 4 agosto
1955 il vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige istituì
un corso di preparazione, riservato ai cittadini italiani oriundi della
provincia di Bolzano, per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di
segretario comunale in quella provincia e per la nomina ai posti di grado VII
che si sarebbero resi vacanti nel triennio decorrente dalla data di
approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei. Il decreto
vice-commissariale era emanato in virtù della disposizione contenuta nell'art.
21, primo comma, primo parte, della legge 9 agosto 1954, n. 748, in relazione
al decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569.
I signori Folie
Cristiano ed altri, di cui in epigrafe, impugnarono il decreto vice-commissariale
davanti al Consiglio di Stato, deducendo, in linea principale, la illegittima
applicazione della citata norma, in quanto il particolare e transitorio sistema
di abilitazione-concorso previsto dal decreto legislativo 13 dicembre 1946, n.
569, cui fa rinvio la legge n. 748 del 1954 per la copertura delle segreterie
di classe quarta della Provincia di Bolzano, sarebbe applicabile solo quando,
per la mancanza di aspiranti già provvisti del diploma di abilitazione ed in
possesso del requisito della bilinguità, non si possa provvedere all'ammissione
in carriera nei ruoli ordinari secondo le disposizioni del T.U. della legge
comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni. In via
subordinata, cioè in relazione all'ipotesi che si giudicasse esatta la diversa
interpretazione accolta dall'autorità amministrativa, fu denunciata la
illegittimità costituzionale della citata disposizione dell'art. 21, primo
comma, prima parte, della legge 9 agosto 1954 per contrasto con gli artt. 3 e
51 della Costituzione, in quanto l'accesso alle sedi suindicate non può essere
precluso ai cittadini non oriundi di detta Provincia.
Il Consiglio di
Stato, con ordinanza 13 aprile - 28 settembre 1957, rimetteva gli atti alla
Corte costituzionale, osservando che "é da dubitare che l'art. 21 della
legge n. 748 del 1954, e il rinvio in essa contenuto alle disposizioni del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1946, n. 569, siano
conciliabili con i richiamati precetti costituzionali, i quali garantiscono a
tutti i cittadini la uguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di razza
e di lingua (art. 3) ed assicurano a tutti i cittadini l'accesso ai pubblici
uffici in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge
(art. 51); talché é supponibile che tale principio di uguaglianza abbia avuto
applicazione anche con l'art. 120 della Costituzione, il quale dichiara non
poter la Regione limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque
parte del territorio nazionale la loro professione, impiego e lavoro".
L'ordinanza fu, in
data 31 ottobre e 2 novembre 1957, comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 5 dicembre 1957 ne fu
fatta la pubblicazione.
I signori Folie
Cristiano e gli altri ricorrenti al Consiglio di Stato si costituirono con atto
depositato il 24 dicembre 1957, deducendo: cessato il reclutamento eccezionale
che, in attuazione dell'accordo De Gasperi - Gruber, era stato effettuato a
norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre
1946, n. 569, tornarono ad essere applicabili le norme ordinarie della legge
comunale e provinciale con le modificazioni successivamente disposte.
Sopraggiunta la legge 9 agosto 1954, n. 748, la quale, all'art. 21, primo
comma, prima parte, fa riferimento al decreto legislativo sopra citato,
l'autorità amministrativa deliberava di istituire un nuovo corso di
reclutamento di segretari comunali ai sensi del decreto legislativo del 1946.
Secondo i deducenti,
se si vuole attribuire alla citata norma dell'art. 21 un valore non
contrastante in pieno con i principi della Costituzione, occorrerebbe
interpretare la norma stessa nel senso che, quando, banditi i concorsi normali
di reclutamento di segretari comunali, i concorsi medesimi vadano deserti,
potrebbe ammettersi l'esperimento delle eccezionali misure di reclutamento
previste dal decreto legislativo del 1946.
Ma gli esponenti
esprimono il dubbio che, anche così interpretata, la norma denunziata possa
sottrarsi alla censura di illegittimità costituzionale. La formazione di un
ruolo speciale di segretari comunali che fosse riservato esclusivamente ad
oriundi della Provincia di Bolzano, come avverrebbe se fossero applicate le
norme del decreto legislativo del 1946, violerebbe il principio di eguaglianza
stabilito nell'art. 3 della Costituzione, principio che, nell'art. 51, primo
comma, riceve una specifica e perentoria applicazione in ordine all'accesso
agli uffici pubblici.
Come i segretari
della Provincia di Bolzano debbono essere posti in grado di essere trasferiti
in Comuni di altre Province della Repubblica, così i segretari dei Comuni di
altre Province debbono essere in grado di accedere ai Comuni della Provincia di
Bolzano, sempre che abbiano conoscenza della lingua tedesca. Questa duplice
esigenza si rende più sensibile mano mano che si sale ai gradi superiori delle
classi dei segretari comunali.
I deducenti
concludevano chiedendo che si pronunciasse l'illegittimità costituzionale della
norma denunziata.
Si costituì in
giudizio il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige e vi
intervenne il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atti depositati,
rispettivamente, in data 25 dicembre e 20 novembre 1957. Per entrambi
l'Avvocatura dello Stato ha dedotto che il sistema adottato non viola il
principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, perché si
limita ad assicurare un servizio di carattere improrogabile attraverso un
sistema temporaneo di accertamento generico e presunto in ordine alla
conoscenza corrente delle due lingue in relazione agli usi ed alle consuetudini
locali. Ricorrendo al criterio di assumere gli "oriundi", la legge
non ha inteso attuare una discriminazione etnica o di razza, ben potendo
interpretarsi il termine "oriundo" come comprensivo anche di elementi
di nazionalità e lingua italiana. Trattasi, invece, della adozione - in via
temporanea - di un criterio di accertamento di qualità solo indirettamente
ricollegabile al luogo di origine come presunta conoscenza della lingua: tale
criterio, secondo l'Avvocatura dello Stato, é legittimo, tendendo esso a
regolare, nell'interesse dei pubblici servizi, una situazione particolare in
modo obbiettivo, ossia senza riferimento a persone, sulla base
dell'accertamento delle qualità occorrenti per il regolare espletamento dei
servizi predetti.
L'Avvocatura, prima
di concludere chiedendo che sia dichiarata la legittimità costituzionale della
norma denunziata, faceva rilevare che la norma dell'art. 4 della Costituzione
(la quale norma, in verità, non é stata richiamata né nella ordinanza del
giudice a quo né, almeno in questa sede, da nessuna delle altre parti) é
estranea al problema, mentre l'art. 51 della stessa Costituzione subordina
l'accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti
stabiliti dalla legge, onde la questione é assorbita da quella riflettente la
legittimità ai sensi dell'art. 3.
Dopo la discussione
svoltasi nella pubblica udienza del 19 novembre 1958 fu emessa l'ordinanza n.
75 del 26 novembre successivo, con la quale fu disposta l'acquisizione degli
elementi relativi all'applicazione data dagli organi amministrativi alla
disposizione concernente l'ammissione degli oriundi della provincia di Bolzano
e della zona mistilingue della provincia di Trento al corso che fu bandito ed
espletato per il reclutamento dei segretari comunali ai sensi del decreto
legislativo 13 dicembre 1946, n. 569.
Essendo stato
depositato dall'Avvocatura dello Stato, a seguito dell'ordinanza predetta, un
fascicolo di documenti, fu fissata una nuova udienza.
In data 26 novembre
1959, la difesa delle parti private produsse una memoria, con la quale,
anzitutto, fece rilevare che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre
aveva depositato gli atti relativi al corso predetto e cioè il bando di
concorso, i verbali della commissione di esame, la graduatoria di merito ed il
decreto di nomina, non aveva depositato i verbali della commissione che fu
costituita presso la Prefettura di Bolzano per esaminare le domande degli
aspiranti ai fini della loro ammissione o meno al corso.
Dopo avere esposto
l'origine e lo sviluppo della controversia specialmente in relazione alla
situazione personale dei ricorrenti ed agli interessi della categoria alla
quale essi appartengono, la memoria passava a riassumere le tesi in conflitto,
precisando che i ricorrenti, in via subordinata, hanno sostenuto e sostengono
che l'art. 21 della legge del 1954 ha richiamato in vigore soltanto l'art. 15
(copertura provvisoria delle segreterie comunali vacanti) del decreto
legislativo del 1946 e non già tutte le disposizioni in esso contenute.
Delineate quelle che,
secondo la difesa delle parti private, sono le deroghe e le disposizioni
conformi alla legge comune contenute nel decreto legislativo predetto, e
passando ad esporre l'applicazione che di esso fece l'Amministrazione
dell'interno, la memoria rileva che non é dato sapere se la commissione che
esaminò i titoli di ammissione al corso abbia formulato o meno criteri per
l'esame dei documenti allegati dagli aspiranti alle domande di ammissione,
quanti e quali siano stati gli esclusi, quali i motivi di esclusione, quale il
significato attribuito dalla commissione (e dai sindaci che rilasciarono il
relativo certificato) al vocabolo "oriundo", se e come siano stati
valutati i certificati comprovanti la conoscenza delle lingue italiana e
tedesca agli effetti delle ammissioni al corso.
Tutto ciò - rilevava
la memoria - poteva e doveva risultare dai verbali delle riunioni tenute dalla
commissione per l'ammissione degli aspiranti al corso, verbali che non erano
stati depositati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonostante il
fatto che - rilevava ancora la memoria - la acquisizione di tali elementi aveva
costituito l'unica ragione addotta dalla Corte per motivare l'ordinanza del 26
novembre 1958.
La memoria, poi,
osservava che il termine "oriundo" poteva essere interpretato in
senso lato, dichiarando oriundi i nati nei vari Comuni della Provincia di
Bolzano da genitori ivi residenti all'atto della nascita, come aveva ritenuto
l'Avvocatura nelle sue deduzioni del 31 agosto 1959 (memoria che sarà in
seguito riassunta); poteva essere interpretato in senso stretto, dichiarando
oriundi soltanto i nati in quei Comuni da genitori che, a loro volta, vi erano
pure nati e vi avevano mantenuto la residenza fin dalla nascita.
Secondo la difesa
delle parti private, l'interpretazione più fondata potrebbe essere quella di
ritenere che il termine oriundo sia stato, di regola, attribuito a quelli (sia
di lingua tedesca, sia di lingua italiana, sia di lingua ladina) che erano
pertinenti dei Comuni della Provincia di Bolzano secondo le leggi austriache
sul diritto di vincolato e che acquistarono di pieno diritto la cittadinanza
italiana in base all'art. 70 del trattato di S. Germano, nonché ai discendenti
di essi, nati ed abitanti nella provincia di Bolzano.
La memoria soggiunge
che può anche ritenersi, sempre come regola (salve le eccezioni che potrebbero
essere anche numerose), che "oriundi" non siano stati considerati
tutti quelli che acquistarono la cittadinanza italiana per opzione in base
all'art. 72 di quel trattato e loro discendenti, nonché tutti quelli abitanti
in Provincia di Bolzano che acquistarono successivamente la cittadinanza
italiana per acquisizione o per concessione speciale sulla base della legge
italiana sulla cittadinanza ed infine i cittadini nati in altre Province della
Repubblica ed emigrati in quella di Bolzano successivamente all'esecuzione del
trattato di S. Germano.
Dopo qualche
considerazione in ordine allo svolgimento degli esami fatta sulla base dei
relativi verbali e dopo avere esposto la situazione delle segreterie comunali
della Provincia di Bolzano in rapporto al personale che attualmente vi é
preposto, la memoria passa a confutare alcune deduzioni dell'Avvocatura dello
Stato, contestando, anzitutto, che i criteri di selezione degli aspiranti fossero
esclusivamente ispirati alla finalità di assicurare il funzionamento di uffici
che richiedono particolari cognizioni ambientali. Comunque - conclude su questo
punto la difesa - se si dovesse ammettere il principio del selezionamento dei
concorrenti ad un pubblico impiego attraverso la conoscenza degli usi, dei
costumi e degli idiomi locali, si dovrebbe per tutte le Regioni della
Repubblica scegliere gli oriundi del luogo, il che sarebbe incostituzionale.
Esposte alcune
precisazioni di fatto, la memoria passa a confutare la tesi dell'Avvocatura
dello Stato, secondo la quale l'art. 21 avrebbe instaurato un sistema
temporaneo di accertamento generale e presunto in ordine alla conoscenza
corrente delle due lingue in relazione agli usi ed alle consuetudini locali.
Sviluppa, quindi, gli argomenti relativi alla illegittimità della disposizione
denunziata per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione.
Il fatto della
nascita avvenuta in una determinata parte del territorio nazionale o all'estero
costituisce una condizione personale che non può essere presa a base per una
distinzione tra cittadini e cittadini. Ancora più in contrasto con il principio
di eguaglianza é il fatto di avere escluso dal concorso tutti i cittadini nati
nella stessa Provincia di Bolzano da famiglie che non sono originarie o, come
minimo, residenti in quelle terre.
Il fatto della
nascita in un luogo piuttosto che in un altro o in una famiglia piuttosto che
in un'altra costituisce una condizione personale e non una situazione personale,
valevole come indice di maggiore idoneità per l'ufficio.
Né, anche se fosse
esatto che il sistema abbia una portata transitoria, ciò potrebbe dare
un'impronta di legittimità alla disposizione.
La riserva a favore
degli oriundi viola anche l'art. 51 della Costituzione, perché pone delle
discriminazioni sulla base di pure e semplici condizioni personali,
determinando una illegittima situazione, in quanto il sistema tende ad
istituire uno speciale diploma di abilitazione per l'esercizio delle funzioni
di segretario comunale nei Comuni di grado VI e VII della Provincia di Bolzano;
permette l'ammissione al corso, e quindi al conseguimento del diploma ed al
conferimento dei posti, di coloro che sono in possesso di un titolo di studio
inferiore a quello richiesto a tutti gli altri aspiranti nel restante
territorio della Repubblica; dispone la formazione di una graduatoria di merito
esclusivamente sulla base dei voti riportati negli esami, mentre per il
restante territorio sono valutati anche gli altri titoli di studio nonché i
titoli professionali e di carriera; determina la creazione nella Provincia di
Bolzano di un ruolo chiuso per quanto concerne le ammissioni nella carriera ed
interamente provincializzato, inaccessibile, anche nei gradi alti, ai segretari
comunali delle altre Province.
Si deduce, infine, la
violazione dell'art. 6 della Costituzione e dell'accordo De Gasperi - Gruber.
Il richiamo in vigore
del decreto legislativo del 1946 ha determinato una illegittima discriminazione
tra cittadini di lingua tedesca, e tra questi ed i cittadini di lingua italiana
che conoscono la lingua tedesca, violando anche l'accordo predetto che assicura
l'eguaglianza di diritti tra tutti gli abitanti di lingua tedesca rispetto a
quelli di lingua italiana.
Riaffermato che
qualunque altro elemento diverso da quello della conoscenza della lingua
tedesca costituisce causa di illegittima discriminazione, la memoria concludeva
per la dichiarazione di incostituzionalità della norma denunziata ed in
subordine perché essa venga interpretata nel senso che il richiamo ivi
effettuato ha valore soltanto per l'art. 15 del decreto legislativo del 1946.
L'Avvocatura dello
Stato presentò una memoria del 31 agosto 1959, depositata il 28 ottobre
successivo.
Dopo avere
riaffermato che la riserva a favore degli oriundi non viola il principio di
eguaglianza perché si limita ad assicurare un servizio di carattere
improrogabile attraverso un sistema temporaneo di accertamento generico e
presuntivo in ordine alla conoscenza corrente delle due lingue in relazione
agli usi ed alle consuetudini locali, la memoria deduce che nel caso attuale il
lamentato contrasto con l'art. 3 della Costituzione potrebbe ricollegarsi
soltanto alle condizioni personali e sociali, essendo escluso alcun riferimento
al sesso, alla lingua, alla religione ed alle opinioni politiche degli
aspiranti. Ma nella specie non si é trattato di distinzioni fondate su
condizioni, bensì su situazioni legittimamente valutabili dal legislatore con
apprezzamento discrezionale. Richiama ed illustra i precedenti
giurisprudenziali di questa Corte che, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbero
conformi al suo assunto. Conclude, su questo punto, riaffermando che é
legittimo distinguere tra le situazioni diverse degli oriundi e dei non oriundi
rispetto ad un oggetto qual é la pienezza di cognizioni di luoghi o persone che
presentino caratteristiche singolari.
Anche nei riguardi
dell'art. 51 della Costituzione l'Avvocatura si richiama alla giurisprudenza di
questo Collegio, nel senso che la legge ordinaria può tener conto,
nell'interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini di soggetti
che presentino determinate caratteristiche somatiche o morali ogni qualvolta
ciò sia ricollegabile, come mezzo al fine, allo assolvimento di servizi altrimenti
non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
Aggiunge che occorre
distinguere tra accesso ad un pubblico ufficio e composizione del medesimo, in
quanto l'accesso riguarda la condizione giuridica soggettiva di coloro che
possono aspirare a divenire titolari di un pubblico ufficio, mentre la
composizione attiene al funzionamento di questo. Ora, il provvedere alla
temporanea copertura di uffici che altrimenti non potrebbero funzionare attiene
alla composizione dell'ufficio.
Del resto, la norma
dell'art. 21 si inquadra in quella esigenza della tutela delle minoranze
linguistiche che l'art. 6 della Costituzione e l'accordo De Gasperi - Gruber
hanno inteso approntare.
L'Avvocatura, dopo
aver espresso l'opinione che il richiamo all'art. 120 della Costituzione é
inconferente, fa presente che l'abbassamento del titolo di studio rappresenta
un indice della difficoltà di reperire soggetti idonei al disimpegno delle
funzioni, mentre il possesso del titolo superiore costituisce titolo
preferenziale per l'ammissione. Rilevando che dall'elenco degli oriundi ammessi
al corso ed agli esami emerge che gli aspiranti con cognomi italici erano 29
contro 31 di cognome tedesco, l'Avvocatura dello Stato concludeva chiedendo che
venga dichiarata la legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 9
agosto 1954, n. 748.
Dopo la discussione
svoltasi nella pubblica udienza del 9 dicembre 1959, fu emessa l'ordinanza n. 61
del 12 dicembre successivo, con la quale fu disposta l'acquisizione
dell'atto di nomina della commissione nominata dal Prefetto di Bolzano per
l'esame dei titoli di ammissione al corso indetto a seguito del decreto
legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, ed i documenti presentati da ciascun
candidato; e, nel caso in cui tali atti non fossero più rintracciabili, i
documenti relativi a quegli aspiranti che hanno conseguito la nomina; nonché i
verbali delle operazioni della commissione predetta.
A seguito del
deposito di un pacco di documenti a cura dell'Avvocatura dello Stato, é stata
fissata l'udienza del 17 febbraio 1960.
L'Avvocatura ha
presentato una nuova memoria, deducendo che il Consiglio di Stato non ha
compiuto il dovuto esame sulla "rilevanza": se tale esame avesse
fatto, avrebbe concluso per l'irrilevanza della questione ai fini della
decisione del ricorso.
Difatti, i dieci
ricorrenti al Consiglio di Stato, tutti oriundi della Provincia di Bolzano, non
trarrebbero alcun vantaggio dalla eventuale dichiarazione di incostituzionalità
della norma impugnata, perché, in tale caso, essi si troverebbero, quanto ai
requisiti personali, in una situazione deteriore a causa della partecipazione
di aspiranti di ogni altra parte d'Italia, e, quanto al titolo di studio, nella
stessa identica situazione degli altri concorrenti.
L'Avvocatura
ribadisce, poi, le argomentazioni svolte nelle precedenti deduzioni, nel senso
che nella norma denunziata non si riscontra alcun contrasto con gli artt. 3 e
51 della Costituzione; che anzi il disposto della norma stessa si armonizza, in
forza dell'accordo De Gasperi - Gruber, con i principi dei citati articoli
della Costituzione; che, riservando l'ammissione allo speciale corso-concorso
agli "oriundi" della Provincia di Bolzano, il legislatore ha inteso affrontare
una situazione particolare attraverso un "reclutamento particolare" e
l'ha affrontata sia con tempera - menti che non attengono a questioni di
legittimità costituzionale (corso e abbassamento del titolo di studio), sia con
temperamenti che "toccano, bensì, il problema della legittimità, ma si
risolvono con il carattere peculiare della Regione Trentino - Alto Adige; il
che é giustificato anche dallo scopo di ottenere che il segretario comunale sia
in grado di conoscere in pratica e non in teoria le necessità della
popolazione".
L'Avvocatura rileva,
infine, che il requisito di "oriundo" - con riferimento al luogo di
residenza - é stato richiesto in passato con criteri di estrema larghezza
(tanto che al precedente corso furono ammessi anche un aspirante della
provincia di Trento ed uno della provincia di Belluno) e nessun concorrente
risulta escluso da quel corso per effetto di tale requisito.
Conclude perché gli
atti siano restituiti al Consiglio di Stato e per il dovuto esame di
"rilevanza" e, in subordine, perché sia dichiarata la piena
legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 9 agosto 1954, n. 748.
Nell'udienza i
difensori hanno riaffermato le precedenti conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - Nella memoria presentata
nell'ultima fase della controversia la difesa dello Stato deduce che il
Consiglio di Stato non avrebbe compiuto il dovuto esame sulla
"rilevanza", avendo omesso di vagliare la circostanza che i
ricorrenti non potrebbero trarre alcun beneficio dalla eventuale dichiarazione
di illegittimità costituzionale della norma denunziata; essi, anzi, essendo
tutti oriundi della provincia di Bolzano, ricevono un vantaggio dalla detta
norma, mentre se questa fosse dichiarata illegittima, verrebbero a trovarsi in
una situazione deteriore, in quanto, per effetto di tale dichiarazione, sarebbe
resa possibile la partecipazione al concorso di aspiranti di ogni altra parte
d'Italia.
Come appare manifesto
dalla sua stessa enunciazione, il rilievo dell'Avvocatura dello Stato non
attiene alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale sulla
controversia sottoposta al giudice a quo, bensì all'ammissibilità del ricorso
in quella sede. In sostanza, l'Avvocatura deduce che i ricorrenti non avrebbero
avuto interesse a ricorrere al giudice amministrativo e si lagna che il
Consiglio di Stato non abbia esaminato preliminarmente la controversia sotto
questo aspetto.
La Corte ritiene che,
essendo manifesta la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sul
giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato ed avendo quel Giudice fornito
in proposito adeguata motivazione, non si possa in questa sede istituire
un'indagine volta a stabilire se sussistessero i presupposti per
l'ammissibilità del ricorso davanti al giudice a quo, anche se tale indagine
non tenderebbe, com'é ovvio, ad una decisione su questo punto, che é sottratto
interamente alla competenza della Corte, ma al rinvio degli atti al Consiglio
di Stato.
L'eccezione
dell'Avvocatura deve, pertanto, essere disattesa.
2. - Occorre, ora,
procedere all'interpretazione della norma denunziata: operazione preliminare
indispensabile per decidere sulla sua legittimità costituzionale.
La difesa dello Stato
afferma che la norma contenuta nell'articolo 21 della legge 9 agosto 1954, n.
748, abbia una portata temporanea, mentre la difesa delle parti private
ipotizza l'applicabilità della norma stessa soltanto nel caso in cui non sia
possibile assicurare con il normale sistema il reclutamento dei segretari
comunali per la Provincia di Bolzano.
La Corte rileva che
l'indagine sopra queste tesi non ha influenza ai fini del decidere, giacché la
norma, anche se avesse carattere temporaneo o carattere suppletorio, sarebbe
egualmente illegittima se violasse le norme costituzionali invocate.
Tutto si riduce ad
accertare che cosa la legge abbia voluto dire, quando, con il richiamo del
decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, ha disposto che al corso per il
conferimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale
"potranno partecipare i cittadini oriundi dei territori
summenzionati".
Non é noto alcun
precedente, sia del decreto del 1946 sia della legge del 1954, né esiste alcun
lavoro preparatorio, da cui si possano trarre elementi utili per acclarare in
che senso sia stato inteso il termine "oriundi"; né il decreto del
1946 contiene altre norme dal cui sistema si possa ricavare qualche
orientamento. L'art. 2 di detto decreto, nell'elencare i documenti per
l'ammissione al corso, dispone, nella lettera h, che deve essere presentato un
certificato del sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti "che
l'aspirante é oriundo dei territori sopra menzionati".
La Corte ha emesso
due ordinanze per acquisire gli atti relativi al corso già espletato in base al
decreto del 1946 (nessuna esecuzione é stata ancora data all'art. 21 della
legge del 1954) al fine di rilevare quali criteri, in concreto, furono adottati
nell'applicazione di quel decreto.
Non si sono potuti
acquisire i verbali della commissione nominata dal Prefetto di Bolzano per
esaminare i titoli di ammissione degli aspiranti. Detti verbali, giusta la
dichiarazione fatta dal vice Commissario del Governo nella Regione
Trentino-Alto Adige, non sono stati rintracciati; come pure non sono stati
rintracciati i fascicoli relativi ai candidati la cui domanda di ammissione fu
respinta. Sono stati depositati i fascicoli dei documenti relativi ai candidati
che superarono il corso. É in atti un elenco generale degli aspiranti che
presentarono domanda per l'ammissione al corso e da tale elenco risulta il
motivo del mancato accoglimento per quei candidati che non furono ammessi.
Esiste un altro elenco degli aspiranti di cui fu respinta la domanda ed anche
da tale elenco risultano gli stessi motivi indicati nell'altro elenco ora
citato.
Da tali atti non si
rileva che alcun candidato sia stato escluso per mancanza del requisito di
"oriundo". Si rileva, altresì, che, tra gli aspiranti ammessi al
corso, quelli con cognome italiano sono quasi la metà di fronte a quelli con
cognome tedesco. Negli elenchi é indicato il Comune di residenza degli
aspiranti, non quello di nascita; ma il Comune di nascita risulta dai documenti
relativi agli aspiranti che conseguirono la nomina. Dai certificati dei sindaci
non é dato rilevare alcun elemento da cui l'attestazione del carattere di
"oriundo" fu ricavata.
Dall'insieme di
queste risultanze si può evincere che l'interpretazione data al termine
"oriundo" nell'unica applicazione che fu fatta dal decreto del 1946
fu la più larga e, nello stesso tempo, la più semplice che fosse possibile.
Oriundo dovette essere considerato il cittadino nato nei Comuni di quel
territorio o nato da famiglia residente nei comuni stessi.
E la Corte ritiene
che tale interpretazione sia quella esatta.
In mancanza di altre
indicazioni, dalle quali si possa trarre un significato più specifico, non é
possibile, in questo caso, dare al termine "oriundo" un senso diverso
da quello letterale e corrente. Sarebbe, infatti, arbitrario pretendere che la
famiglia dalla quale sia nato l'"oriundo" risieda nel territorio da
una o due o più generazioni. Ancora più arbitrarie appariscono le ipotesi
avanzate dalla difesa delle parti private, come, per esempio, quella che
dovrebbe trattarsi di discendenti da famiglie i cui membri erano stati
pertinenti dei Comuni della Provincia di Bolzano secondo le leggi austriache
sul diritto di vincolato e che avevano acquistato di pieno diritto la
cittadinanza italiana in base al trattato di S. Germano.
Anche
l'interpretazione logica conduce al risultato già enunciato. É chiaro che la
legge ha voluto assicurare ai Comuni di una certa zona un segretario che
conoscesse adeguatamente le lingue italiana e tedesca e conoscesse l'ambiente
locale. Ora, per corrispondere a tali requisiti, non é affatto necessario
appartenere a famiglie di vecchio ceppo in un determinato luogo: basta essere
nati in quel luogo o essere nati da famiglia che in quel luogo aveva residenza.
Il richiedere qualche
cosa in aggiunta tenderebbe non a reclutare un personale esperto ma a favorire
determinati gruppi di popolazione: con che si andrebbe al di là dei fini che la
legge in esame si propose di raggiungere.
3. - Se questa é la
più corretta interpretazione dell'art. 1 dal decreto legislativo 13 dicembre
1946, richiamato dall'art. 21 della legge 9 agosto 1954, deve dirsi che la
norma denunziata non appare in contrasto con la Costituzione.
Non é in contrasto
con l'art. 3. Richiedendo che l'aspirante sia nato nei Comuni di un determinato
territorio o sia nato da famiglia ivi residente, la legge non ha fatto alcuna
distinzione di razza o di lingua. Chiunque sia nato nei Comuni indicati dalla
legge in questione o sia nato da famiglia ivi residente può aspirare ad essere
ammesso al corso, qualunque sia l'origine della sua famiglia. É quindi da
escludere che si possa parlare di una discriminazione di razza. La nascita in
un certo luogo o da famiglia che risiede nel luogo stesso é considerata dalla
legge non perché si presuma l'appartenenza ad una determinata razza ma perché
si presume che il cittadino abbia, per questo solo fatto della nascita in quel
luogo o della appartenenza a quella famiglia, particolari attitudini in
relazione agli scopi che la legge vuole conseguire.
Né il fatto che la
legge richieda la conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca può
costituire una "distinzione di lingua". É chiaro che la conoscenza
delle due lingue é voluta come requisito attitudinale e non come indice di
appartenenza a gruppi linguistici a favore dei quali si intendono creare
privilegi; tanto più che la legge richiede la conoscenza non della sola lingua
tedesca ma la conoscenza, con pari importanza, della lingua italiana e della
lingua tedesca.
Non basta accertare
che la norma in esame non sia in contrasto con i precetti inderogabili posti
nel primo comma dell'art. 3. La giurisprudenza di questa Corte é costante nel
senso che il principio di eguaglianza é violato anche quando la legge, senza un
ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino
in eguali situazioni. Ma, pure sotto questo aspetto più generale, non può dirsi
che, nel caso attuale, il principio di eguaglianza sia stato violato, giacché
la particolare disciplina data dal legislatore all'assunzione di una
determinata categoria di impiegati pubblici risponde alle esigenze del pubblico
servizio in un settore ben delimitato: le segreterie dei Comuni in una zona di
confine, in cui il funzionario meglio esplica il suo mandato se più a fondo
conosce l'ambiente locale. Si aggiunga che non trattasi di funzionari addetti
ad uffici statali né di funzionari con attribuzioni nelle quali é e deve essere
preminente il carattere unitario delle funzioni statali, ma trattasi di
funzionari che devono essere preposti alle segreterie di piccoli Comuni, in
gran parte alpestri, con una popolazione a contatto della quale non é
irragionevole che sia posto un funzionario bene edotto dalle particolari
esigenze ambientali.
E, pertanto, mentre
per altre zone del territorio nazionale o per altri uffici della stessa Provincia
di Bolzano una norma di questo genere non sarebbe o potrebbe non essere
giustificata, la norma stessa, tenuta presente la sua portata ed i fini ai
quali si ispira, non può dirsi contrastante con il principio di eguaglianza.
Sotto lo stesso profilo
della violazione del principio di eguaglianza, debbono essere esaminate le
altre deduzioni prospettate dalla difesa delle parti private. Tali deduzioni
mettono in luce come il sistema adottato per il reclutamento e per la carriera
dei segretari comunali nella Provincia di Bolzano sia diverso da quello
stabilito per il restante territorio. Ai fini del decidere, la Corte non ha
bisogno di esaminare se e fino a che punto quelle deduzioni siano esatte. Per
esempio, non sembra esatto che il territorio della Provincia di Bolzano sia
inaccessibile, anche nei gradi alti, ai segretari comunali delle altre
Province, essendo fuori dubbio che le disposizioni denunziate non si
riferiscono al ruolo nazionale.
Ad ogni modo, anche
se non tutte le deduzioni della difesa delle parti private siano accettabili, é
innegabile che il sistema di reclutamento e di carriera dei segretari comunali
del ruolo provinciale di Bolzano differisce notevolmente da quello comune,
determinando disparità tra gli iscritti in detto ruolo e gli iscritti in tutti
gli altri ruoli provinciali. Ma, come si é detto sopra, non sempre la disparità
importa violazione del principio di eguaglianza, quando, da un lato, non ci sia
contrasto con le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 3 della Costituzione,
e, dall'altro lato, la disparità di trattamento corrisponda alle esigenze di
una situazione differenziata, che richieda una particolare disciplina.
Le esposte
considerazioni valgano anche per dissipare il dubbio avanzato dalla stessa
difesa delle parti private circa una pretesa violazione di obblighi assunti
dall'Italia in sede internazionale. É manifesto che il sistema adottato con la
norma denunziata é il più consono allo spirito degli accordi ai quali quella
difesa si riferisce.
4. - Ciò che si é
detto a proposito dell'art. 3 della Costituzione si estende, ed a maggior
ragione, anche all'art. 51. Certo, il legislatore ordinario non potrebbe, in
linea generale, disporre che ai pubblici uffici siano ammessi o ne siano
esclusi i residenti in determinate zone del territorio nazionale o i cittadini
che siano in determinate condizioni. Ma la norma in esame non ha inteso, come
più volte si é notato, avvantaggiare un gruppo di cittadini, bensì ha inteso
adottare un sistema di scelta fondato sopra criteri attitudinali. Se fosse
lecito fare un paragone tra situazioni tanto diverse, si potrebbe dire che il
criterio di scelta adottato in questo caso é analogo a quello per
l'arruolamento nella Marina militare, che si effettua su liste di giovani che
vivono in determinate zone del territorio: anche in questo caso da un fatto
(per esempio, la nascita in un luogo) si ricava l'indice di una migliore
attitudine per un determinato ufficio o servizio.
5. - Le stesse
considerazioni valgono a dimostrare come la norma in esame non sia neppure in
contrasto con l'art. 120 della Costituzione.
É fuori dubbio che
questa norma sia una applicazione, nel quadro dell'unità dello Stato, del
principio generale di eguaglianza, sancito nell'art. 3 della Costituzione e
ripetuto, nei riguardi del l'ammissione ai pubblici uffici, nell'art. 51: in
quanto espressione di un principio, i divieti posti dall'art. 120 vincolano
anche il legislatore statale. Ma, mentre per il legislatore regionale tali
divieti sono assoluti ed inderogabili, lo stesso non é per il legislatore
statale.
Il presupposto
dell'art. 120 é che la legge regionale non può mai porre limiti ai diritti dei
cittadini garantiti da quella norma, non essendo riconosciuto al legislatore
regionale alcun potere in materia. Al legislatore statale, invece, al quale
spetta di valutare i rapporti e gli interessi di tutta la collettività
nazionale sotto l'aspetto dell'interesse generale, é permesso di identificare
particolari settori di territorio o di popolazione al fine di dettare particolari
discipline ispirate all'unico scopo di dare una più adeguata organizzazione ai
pubblici servizi. É ovvio che l'apprezzamento discrezionale che il legislatore
compie per enucleare le situazioni che richiedono particolare disciplina e per
determinare la sfera e le modalità della disciplina stessa non può toccare
l'ambito segnato dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione e non può
trascendere dai giusti limiti derivanti dal principio di eguaglianza:
il che, come si é
dimostrato, é da escludere che sia avvenuto nel caso attuale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione
sollevata dall'Avvocatura dello Stato,
dichiara non fondata
la questione, proposta con l'ordinanza del Consiglio di Stato, V Sezione, 13
aprile - 28 settembre 1957 sulla legittimità costituzionale dell'art. 21, primo
comma, della legge 9 agosto 1954, n. 748, contenente modifiche alla legge 27
giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e
provinciali, in riferimento agli artt. 3, 51 e 120 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo
1960.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso
PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco
PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER
- Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 29 marzo 1960.