Ordinanza n. 9 del 1960
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ORDINANZA N. 9

ANNO 1960

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai Signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1959 dal Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento penale a carico di Bisoglio Oreste, iscritta al n. 60 del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 21 marzo 1959;

2) ordinanza emessa l'8 giugno 1959 dal Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Saracco Delige, iscritta al n. 91 del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 del 12 settembre 1959;

3) ordinanza emessa il 13 luglio 1959 dal Pretore di Tirano nel procedimento penale a carico di Cucciniello Saverio, iscritta al n. 102 del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 3 ottobre 1959.

Ritenuto che nel corso dei procedimenti relativi alle ordinanze sopra elencate é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 39 del 6 luglio 1959, ha dichiarato non fondata tale questione;

che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la questione in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte;

che pertanto non é il caso di discostarsi dalla precedente decisione;

Visti l'art. 26, comma secondo, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D. P. R. 7 gennaio 1956, n. 164, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 della Costituzione, proposta con le predette ordinanze, e ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Casale Monferrato e di Asti ed al Pretore di Tirano.

 

Così deciso, in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1960.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.                                                                              

                                                                            

Depositata in Cancelleria il 7 marzo 1960.