ORDINANZA
N. 9
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, in riferimento
alla norma contenuta nell'art. 76 della Costituzione, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 19 febbraio 1959 dal Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento penale
a carico di Bisoglio Oreste, iscritta al n. 60 del Registro ordinanze del 1959
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 21 marzo 1959;
2) ordinanza emessa
l'8 giugno 1959 dal Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di
Saracco Delige, iscritta al n. 91 del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 del 12 settembre 1959;
3) ordinanza emessa
il 13 luglio 1959 dal Pretore di Tirano nel procedimento penale a carico di
Cucciniello Saverio, iscritta al n. 102 del Registro ordinanze del 1959 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 3 ottobre 1959.
Ritenuto che nel
corso dei procedimenti relativi alle ordinanze sopra elencate é stata sollevata
la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione;
Considerato che
questa Corte, con sentenza n. 39 del 6 luglio 1959, ha dichiarato non fondata tale questione;
che non sono stati
addotti nuovi motivi idonei a presentare la questione in termini diversi da
quelli già esaminati dalla Corte;
che pertanto non é il
caso di discostarsi dalla precedente decisione;
Visti l'art. 26,
comma secondo, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D. P. R. 7
gennaio 1956, n. 164, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 della
Costituzione, proposta con le predette ordinanze, e ordina la restituzione
degli atti ai Tribunali di Casale Monferrato e di Asti ed al Pretore di Tirano.
Così deciso, in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 19 febbraio 1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in Cancelleria
il 7 marzo 1960.