ORDINANZA
N. 8
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso
con ordinanza emessa il 19 dicembre 1958 dal Tribunale di Roma, Sezione lavoro,
nel procedimento civile vertente tra Pascucci Olindo e l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, iscritta al n. 59 del Registro ordinanze 1959 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 21 marzo 1959.
Ritenuto che Pascucci
Olindo, con atto 5 giugno 1958, citava avanti al Tribunale civile di Roma,
Sezione lavoro, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, esponendo che
egli era titolare di una pensione di invalidità liquidatagli dal predetto
Istituto, pensione che gli era stata sospesa dal 10 febbraio 1958 in
applicazione dell'art. 26 del Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile
1957, n. 818, e della quale chiedeva il ripristino;
che l'I.N.P.S. si
costituiva in giudizio resistendo alla domanda dell'attore, il quale eccepiva
l'illegittimità costituzionale del citato art. 26 D.P.R. 26 aprile 1957, n.
818, per violazione degli artt. 70 e 76 della Costituzione;
che il Tribunale
pronunciava ordinanza 19 dicembre 1958, con la quale, ritenuta non
manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale del citato
art. 26 e pregiudiziale la risoluzione della questione di legittimità
costituzionale, sospendeva il giudizio ed ordinava la trasmissione degli atti a
questa Corte;
che l'ordinanza
veniva regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle
parti, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale;
che avanti alla Corte
si costituivano tanto il Pascucci quanto l'Istituto nazionale della previdenza
sociale;
Considerato che la
questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel citato art.
26 D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, fu già decisa da questa Corte, che ne
dichiarò la illegittimità costituzionale con la sentenza 18 aprile
1959, n. 24, depositata in Cancelleria il 5 maggio successivo, di cui il
dispositivo é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 9
maggio 1959, n. 110;
che pertanto tale
norma ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può
avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza
(art. 30, comma terzo della legge 11 marzo 1953, n. 87), rimanendo così escluso
che si proceda a nuovi giudizi;
Visti gli artt. 26,
comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma
secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in
seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del
18 aprile 1959, e ordina la restituzione degli atti al Tribunale civile di
Roma, Sezione lavoro.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 19 febbraio 1960.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI
- Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe
BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 7 marzo 1960.