ORDINANZA
N. 7
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645,
promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1956 dal Tribunale di Pescara nel
procedimento penale a carico di D'Amico Corrado e Salerni Alfredo, iscritta al
n. 7 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 45 del 21 febbraio 1959.
Ritenuto che a seguito
di rapporto dell'Autorità di P. S. di Pescara, D'Amico Corrado e Salemi Alfredo
furono rinviati a giudizio avanti al Tribunale di Pescara quali imputati del
reato previsto e punito dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, per
avere nella notte del 2 giugno 1955 cantato nelle vie di Pescara l'inno
"Giovinezza";
che il difensore
degli imputati sollevò l'eccezione di illegittimità costituzionale del citato
art. 5 in riferimento all'art. 21 della Costituzione e chiese che il giudizio
venisse sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale per il relativo
giudizio;
che il Tribunale, su
conforme parere del P. M., con l'ordinanza indicata in epigrafe, ritenne non
manifestamente infondata l'eccezione e, sospeso il giudizio, ordinò la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
che l'ordinanza
veniva regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri,
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale;
che le parti private
non si sono costituite e non vi é stato intervento del Presidente del
Consiglio;
Considerato che la
Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 1958, n. 74, depositata in Cancelleria il 6 dicembre
successivo, ha dichiarato "infondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 5 della
legge 20 giugno 1952, n. 645 in riferimento alle norme contenute nella XII
delle disposizioni transitorie e finali e nell'art. 21 primo comma della
Costituzione";
che la Corte ritiene
che non sussistono ragioni per scostarsi dalla suindicata pronuncia, la quale
pertanto deve venire confermata nel dispositivo e nella motivazione;
Visti gli artt. 26,
comma secondo e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 5 della
legge 20 giugno 1952, n. 645, in riferimento all'art. 21 della Costituzione,
sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina la restituzione degli
atti al Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 19 febbraio 1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
MARIO COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 7 marzo 1960.