ORDINANZA
N. 3
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
Composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Prof. TOMASO
PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO
COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA
JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Dott. ANTONIO
MANCA
Prof. ALDO
SANDULLI
Prof. GIUSEPPE
BRANCA
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 313, promosso con
ordinanza emessa il 22 dicembre 1958 dalla Corte di appello di Roma, Sezione lavoro,
nel procedimento civile promosso da Migliaccio Antonia e Bullotta Helda contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del tesoro, iscritta al
n. 52 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 64 del 14 marzo 1959.
Udita nell'udienza
pubblica del 9 dicembre 1959 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini;
uditi l'avv.
Francesco Sette, per Migliaccio Antonia, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Valente Simi, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il
Ministero del tesoro.
Ritenuto che il sig.
Aldo Bullotta, assunto dal Ministero dell'Africa italiana nel 1938 con la
qualifica di primo geometra ai sensi del contratto tipo approvato con D. M. 30
aprile 1929, prestò servizio alle dipendenze del Governo della Somalia in
Mogadiscio ed ivi decedette il 26 marzo 1948;
che con atto di
citazione notificato in data 26 giugno 1954 le signore Antonia Migliaccio e
Helda Bullotta in Barracco, rispettivamente vedova e figlia del Bullotta,
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del
Consiglio dei Ministri quale rappresentante legale dell'ufficio per gli affari
del soppresso Ministero dell'Africa italiana, per sentir dichiarare la pubblica
Amministrazione responsabile, per colpa, della morte del geometra Aldo
Bullotta;
che il Tribunale di
Roma, con sentenza 14 marzo - 10 aprile 1956, accolse l'eccezione di
improponibilità dell'azione dedotta dall'Avvocatura dello Stato, per il motivo
che il rapporto in questione dovesse essere regolato dal R.D.L. 6 febbraio
1936, n. 313, convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1126, il quale era stato
bensì abrogato con legge 6 marzo 1950, n. 104, ma conservava vigore per le
controversie in corso relativamente alle domande di risarcimento di danni
proposte nei confronti delle Amministrazioni dello Stato dai propri dipendenti
o dai loro aventi diritto per "eventi di servizio" verificatisi ed
esauritisi sotto l'impero della legge abrogata;
che avverso questa
sentenza le eredi del signor Bullotta hanno proposto appello avanti la Corte di
appello di Roma, Sezione lavoro, adducendo, tra l'altro, la incostituzionalità
del citato R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 313;
che la Corte di
appello di Roma, con ordinanza del 22 dicembre 1958, ha ritenuto la questione
non manifestamente infondata e la ha proposta in relazione agli artt. 24 e 28
della Costituzione, sospendendo il giudizio e trasmettendo gli atti a questa
Corte;
Considerato che in
tale ordinanza non risulta preso in esame, agli effetti della rilevanza della
proposta questione di legittimità costituzionale del citato R.D.L. in relazione
alla definizione del giudizio principale, il punto se il decreto stesso sia
applicabile al personale assunto, come fu assunto il Bullotta, in base al contratto
tipo approvato con D.M. 30 aprile 1929, per il quale era previsto, in caso di
premorienza, il pagamento di un capitale assicurato con polizza dell'Istituto
nazionale delle assicurazioni;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti
siano restituiti alla Corte di appello di Roma, Sezione lavoro.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 22 gennaio
1960.
Gaetano AZZARITI -
Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI -
Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO -
Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe
BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 18 febbraio 1960.