Ordinanza n.3 del 1960
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ORDINANZA N. 3

ANNO 1960

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Prof. TOMASO PERASSI                                                

Prof. GASPARE AMBROSINI                                              

Prof. ERNESTO BATTAGLINI                                             

Dott. MARIO COSATTI                                                         

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI                        

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO                                  

Prof. ANTONINO PAPALDO                                                

Prof. NICOLA JAEGER                                                          

Prof. GIOVANNI CASSANDRO                                            

Dott. ANTONIO MANCA                                                       

Prof. ALDO SANDULLI                                                         

Prof. GIUSEPPE BRANCA                                                      

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 313, promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1958 dalla Corte di appello di Roma, Sezione lavoro, nel procedimento civile promosso da Migliaccio Antonia e Bullotta Helda contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 52 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 14 marzo 1959.

Udita nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1959 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini;

uditi l'avv. Francesco Sette, per Migliaccio Antonia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero del tesoro.

Ritenuto che il sig. Aldo Bullotta, assunto dal Ministero dell'Africa italiana nel 1938 con la qualifica di primo geometra ai sensi del contratto tipo approvato con D. M. 30 aprile 1929, prestò servizio alle dipendenze del Governo della Somalia in Mogadiscio ed ivi decedette il 26 marzo 1948;

che con atto di citazione notificato in data 26 giugno 1954 le signore Antonia Migliaccio e Helda Bullotta in Barracco, rispettivamente vedova e figlia del Bullotta, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale rappresentante legale dell'ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, per sentir dichiarare la pubblica Amministrazione responsabile, per colpa, della morte del geometra Aldo Bullotta;

che il Tribunale di Roma, con sentenza 14 marzo - 10 aprile 1956, accolse l'eccezione di improponibilità dell'azione dedotta dall'Avvocatura dello Stato, per il motivo che il rapporto in questione dovesse essere regolato dal R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 313, convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1126, il quale era stato bensì abrogato con legge 6 marzo 1950, n. 104, ma conservava vigore per le controversie in corso relativamente alle domande di risarcimento di danni proposte nei confronti delle Amministrazioni dello Stato dai propri dipendenti o dai loro aventi diritto per "eventi di servizio" verificatisi ed esauritisi sotto l'impero della legge abrogata;

che avverso questa sentenza le eredi del signor Bullotta hanno proposto appello avanti la Corte di appello di Roma, Sezione lavoro, adducendo, tra l'altro, la incostituzionalità del citato R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 313;

che la Corte di appello di Roma, con ordinanza del 22 dicembre 1958, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e la ha proposta in relazione agli artt. 24 e 28 della Costituzione, sospendendo il giudizio e trasmettendo gli atti a questa Corte;

Considerato che in tale ordinanza non risulta preso in esame, agli effetti della rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale del citato R.D.L. in relazione alla definizione del giudizio principale, il punto se il decreto stesso sia applicabile al personale assunto, come fu assunto il Bullotta, in base al contratto tipo approvato con D.M. 30 aprile 1929, per il quale era previsto, in caso di premorienza, il pagamento di un capitale assicurato con polizza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di appello di Roma, Sezione lavoro.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1960.

Gaetano AZZARITI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 1960.