SENTENZA N. 69
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI,
Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale del D. P. R. n. 1415 del 18 dicembre 1951,
promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1958 dalla Corte di appello di
Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Fasanella Giuseppe e l'Opera per
la valorizzazione della Sila, iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1959 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 31 gennaio 1959.
Udita
nell'udienza pubblica del 16 dicembre 1959 la relazione del Giudice Giuseppe
Branca;
uditi l'avv.
Antonio Sensi per Fasanella Giuseppe e il sostituto avvocato generale dello
Stato Francesco Agrò per l'Opera per la valorizzazione della Sila.
Ritenuto
in fatto
1. - Il D.
P. R. del 18 dicembre 1951, n. 1415, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, suppl.
n. 299 del 31 dicembre 1951, disponeva a favore dell'Ente valorizzazione Sila e
a carico di Giuseppe Fasanella fu Luigi, l'espropriazione di due terreni,
denominati Maranella e Tarametà: il provvedimento era preso a norma degli artt.
5 e 2 legge 12 maggio 1950, n. 230 (c. d. legge Sila), essendosi constatato,
sulla base di dati catastali, che il Fasanella aveva, al 15 novembre 1949, un
patrimonio terriero d'estensione superiore ai
Ma Giuseppe
Fasanella, con citazione dei 19 febbraio 1953, chiamava dinanzi al Tribunale di
Cosenza l'Ente valorizzazione Sila, chiedendo il rilascio dei due fondi, la
restituzione dei frutti e il risarcimento dei danni, subordinatamente il solo
risarcimento dei danni. Il Fasanella sosteneva che il D. P. R. era
manifestamente viziato da errore: infatti egli, molto prima del 15 novembre
1949, con scrittura del 19 gennaio 1933, avente data certa e comunque
registrata il 20 novembre 1941, aveva trasferito a suo padre, Luigi Fasanella,
quasi tutto il proprio patrimonio; più tardi aveva, sì, ereditato dal padre,
morto l'anno dopo, questi beni e altri ancora, ma solo nella misura di 1/3,
perché insieme con lui succedevano anche due suoi fratelli; che perciò il suo
patrimonio, alla data del 15 novembre 1949, mentre il catasto gli attribuiva
ancora i terreni già alienati a suo padre, non toccava quei limite di
L'Ente
valorizzazione Sila riconosceva che, se avesse avuto efficacia anche nei propri
confronti l'atto di alienazione dei 19 gennaio 1933, il patrimonio del
Fasanella sarebbe stato inferiore ai
Il Tribunale
accoglieva questa tesi dell'Ente Sila e rigettava la domanda di Giuseppe
Fasanella: riconosceva che questi aveva proposto una questione di legittimità
costituzionale (infatti il Governo, che espropri una persona il cui patrimonio
sia inferiore ai
Il Fasanella
si é costituito nel giudizio dinanzi a questa Corte con deduzioni e con una
memoria presentate rispettivamente l'11 dicembre 1958 e il 25 novembre 1959;
l'Ente valorizzazione Sila ha fatto altrettanto, per mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, con deduzioni e con una memoria depositate il 9 febbraio
1959 e il 2 dicembre 1959.
2. -
L'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro afferma che la questione di
legittimità costituzionale affiorata nei giudizio é rilevante poiché le domande
proposte dal Fasanella (rilascio dei terreni, ecc.) "non possono essere
prese in esame se non sia prima risolto il problema della legittimità del
decreto d'esproprio"; aggiunge che l'atto, con cui il Fasanella si era
spogliato il 19 gennaio 1933 di quasi tutto il suo patrimonio a favore del
padre Luigi Fasanella, ha indubbiamente data certa; conclude ritenendo che la
mancata trascrizione di quell'atto non lo rende inopponibile all'Ente
valorizzazione Sila: infatti la norma dell'art. 2644 Cod. civ. si riferisce al
conflitto tra due persone che acquistano lo stesso bene da un unico titolare,
conflitto che appunto l'articolo risolve dando la preferenza a chi ha
trascritto per primo; qui invece, "nella ipotesi della espropriazione in
tema di riforma fondiaria, l'acquisto del diritto di proprietà da parte dell'ente
espropriante... é preceduto da una operazione preliminare di accertamento del
patrimonio dell'espropriando: tale accertamento... é ancora al di fuori delle
operazioni di esproprio ed é cosa nettamente distinta dall'acquisto dei diritto
di proprietà, ai cui fini vale la norma della preferenza dell'atto
trascritto".
D'altra
parte, sempre secondo la Corte di appello, il legislatore, se avesse voluto
estendere al caso la norma del Cod. civ., lo avrebbe detto espressamente in
quell'art. 27 legge Sila che contiene varie eccezioni proprio alla disciplina
degli atti traslativi dei beni. In conclusione, se l'atto, con cui il Fasanella
alienava gran parte dei suo patrimonio, può essere fatto valere anche nei
riguardi dell'Ente valorizzazione Sila e poiché, dato ciò, il suo patrimonio
terriero al 15 novembre 1949 avrebbe avuto un'estensione inferiore ai
3. -
Giuseppe Fasanella per parte sua prospetta tre ordini di ragioni:
a) Innanzi
tutto ricorda che nell'art. 2 legge Sila é indicato espressamente il limite
minimo di
b) Del
resto, prosegue il Fasanella, "a perfezionare un trasferimento (come
quello a cui mirava il citato atto 19 gennaio 1933) basta l'accordo delle parti
contraenti sulla cosa e sul prezzo"; di più, in questo caso, l'alienazione
fatta nel 1933 rimase tutt'altro che occulta: non fu trascritta la scrittura
del 1933, ma lo fu la denunzia di successione dell'8 gennaio 1942 nella quale
figurano appartenenti al padre Luigi proprio quei beni che lo espropriato gli
aveva venduto con la suddetta scrittura; comunque i due terreni espropriati a
favore dell'Ente valorizzazione Sila (Maranella e Tarametà) non hanno niente a
che fare coi beni alienati nell'atto 19 gennaio 1933: perciò rispetto ad essi
non c'é conflitto tra due acquirenti d'un medesimo bene dalla stessa persona,
cioè tra il padre del Fasanella, che acquistava nel 1933, e l'Ente
valorizzazione Sila che acquistava per esproprio nel 1951: se ne dovrebbe
concludere che il citato art. 2644 Cod. civ., poiché intende risolvere solo i conflitti
di quel tipo, non può essere invocato in questo caso.
c) Infine
Giuseppe Fasanella conclude che, quand'anche non si volesse tener conto della
discussa scrittura 19 gennaio 1933, la superficie del suo patrimonio al 15
novembre 1949 risulterebbe comunque inferiore ai 300 ettari: infatti i terreni
dell'eredità paterna ammonterebbero a
4. -
L'Avvocatura dello Stato, a nome dell'Ente valorizzazione Sila, poiché il
Fasanella nel catasto appariva proprietario di beni d'estensione superiore ai
L'Avvocatura
dello Stato peraltro difende la legittimità dell'atto di esproprio: per esso il
patrimonio di Giuseppe Fasanella al 15 novembre 1949 eccedeva in estensione i
D'altronde,
a parere dell'Avvocatura dello Stato, l'atto, con cui s'e accertata la
estensione dei patrimonio di Giuseppe Fasanella al 15 novembre 1949, non é un
qualche cosa che stia fuori dal procedimento d'esproprio e che perciò si
sottragga all'art. 2644; esso invece rientra, a differenza di quanto dice la
Corte di appello, nell'unità dei procedimento che sfocia nell'acquisto dei
terreni da parte dell'ente espropriante; insomma é "parte integrante
dell'acquisto del diritto di proprietà, ai cui fini vale la norma di preferenza
dell'atto trascritto": come dire che per l'atto iniziale d'accertamento
può ripetersi ciò che la legge, nel caso il citato art. 2644, stabilisce per
gli atti d'acquisto; per conseguenza la mancata trascrizione del contratto 19
gennaio 1933 ne paralizza l'efficacia anche di fronte al procedimento di esproprio.
Quanto poi
all'affermazione del Fasanella, secondo cui, anche negando valore alla
scrittura del 1933, il suo patrimonio fondiario risulterebbe comunque inferiore
ai
5. - Nella
discussione orale le difese delle parti hanno illustrato le tesi già svolte
negli scritti difensivi.
Considerato
in diritto
1. - Il
Fasanella sostiene che, anche negando valore all'atto di alienazione del 19
gennaio 1933, il suo patrimonio terriero al 15 novembre 1949 avrebbe avuto
un'estensione inferiore ai
2. - Da
respingere é inoltre la tesi, prima difesa poi abbandonata dall'Ente
valorizzazione Sila, secondo la quale le rilevanze catastali sarebbero decisive
per la determinazione del patrimonio terriero dell'espropriando: la Corte costituzionale
in precedenti sentenze, a cui si rinvia (n. 8, 10 e 57 del 1959),
ha già escluso che l'art. 16 legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione
per p. u. sia estensibile ai procedimenti d'esproprio previsti dalle leggi di
riforma fondiaria.
3. - Né può
essere presa in esame la tesi del Fasanella, secondo cui i beni alienati con la
discussa scrittura del 19 gennaio 1933 sarebbero diversi da quelli espropriati
a favore dell'Ente valorizzazione Sila e che perciò non vi sarebbe quel
contrasto fra due acquisti che legittima, in ipotesi, il ricorso all'art. 2644
Codice civile.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara
l'illegittimità costituzionale del D. P. R. n. 1415 del 18 dicembre
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22
dicembre 1959.
Gaetano AZZARITI
- Giusepe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata
in cancelleria il 29 dicembre 1959.