SENTENZA N. 63
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI,
Presidente
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 18 marzo 1959 concernente "provvedimenti in
favore dei maestri idonei dei ruoli in soprannumero, nonché dei maestri idonei
del concorso ordinario del 1955", promosso con ricorso del Commissario
dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 25 marzo 1959, depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale il 4 aprile 1959 ed iscritto al n.
4 del Registro ricorsi 1959.
Visto l'atto
di costituzione in giudizio del Presidente della Regione siciliana;
udita
nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1959 la relazione del Giudice Mario
Cosatti;
uditi il vice
avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il ricorrente e l'avvocato
Antonio Sorrentino per la Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
L'Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 18 marzo
Con l'art. 1
della detta legge si dispone la proroga per un quinquennio, a partire dall'anno
scolastico 1959-60, della validità delle graduatorie provinciali degli idonei
del concorso magistrale regionale di cui al decreto assessoriale 20 gennaio
1955, n. 117, nonché delle graduatorie degli idonei dei concorsi speciali per
le aliquote del 60% e del 20% ai sensi della legge 6 maggio 1955, n. 40.
Con l'art. 2
della legge medesima si dispone che per il suddetto periodo di tempo i due
quinti dei posti residui, che per l'art. 2, primo comma, della citata legge n.
40 del 1955 avrebbero dovuto essere messi a concorso, saranno invece ripartiti
tra le due categorie dei maestri previste dalla legge stessa. Ai maestri
compresi nella graduatoria del concorso magistrale bandito con il decreto
assessoriale n. 117 del 1955 saranno altresì attribuiti i posti non conferiti
nello stesso quinquennio a seguito dell'espletamento del concorso del ruolo
speciale transitorio.
Il
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso 25 marzo 1959,
notificato in pari data al Presidente della Regione e depositato nella
cancelleria della Corte il 4 aprile 1959 (e del quale é stata data notizia
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 24 aprile 1959, n. 99, e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione 14 aprile 1959, n. 22), ha impugnato la legge
in oggetto, chiedendo che ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale in
riferimento agli articoli 43 e 14, lett. q, dello Statuto siciliano.
Il
Commissario ha premesso che con la legge regionale 23 dicembre 1954, n. 49,
contenente norme per l'espletamento di concorsi regionali per posti di
insegnante elementare, l'Assessore per la pubblica istruzione fu autorizzato a
bandire ogni biennio concorsi per titoli ed esame a posti di maestro
elementare.
Avverso tale
legge fu proposto gravame davanti l'Alta Corte per la Regione siciliana per
difetto di competenza dell'Assemblea a legiferare in materia di personale delle
scuole elementari, non essendo intervenuto il passaggio della categoria dallo
Stato alla Regione.
Il ricorso
venne respinto per la considerazione che il personale da assumere in base alla
legge impugnata non avrebbe dovuto passare alle dipendenze dello Stato, ma
essere immesso in ruoli regionali previsti dalla legge regionale 22 agosto 1947,
n. 8, e istituiti con il decreto legislativo del Presidente della Regione 25
settembre 1947, n. 60, modificato con la legge di ratifica 3 luglio 1948, n.
31. Con decreto assessoriale n. 117 del 1955 fu indetto il concorso richiamato
nella legge ora impugnata, ma i vincitori vennero nominati con provvedimenti
dei Provveditori agli studi e immessi nei ruoli provinciali costituiti
esclusivamente da personale statale, non avendo avuto il ruolo regionale
pratica attuazione.
Gli
insegnanti elementari che prestano servizio in Sicilia sono inquadrati in
ciascuna provincia in ruoli nei quali sono iscritti maestri entrati in carriera
in seguito a concorsi statali e vincitori dei vari concorsi regionali, compresi
quelli richiamati negli articoli 1 e 2 della legge in questa sede impugnata.
Nei riguardi
del personale addetto all'istruzione elementare non ha finora trovato
attuazione la norma dell'art. 43 dello Statuto siciliano; il conferimento di
nuovi posti, utilizzando con la disposta proroga le graduatorie dei concorsi,
non potrebbe dar vita a un rapporto di impiego diverso da quello posto in
essere dalla prima applicazione delle graduatorie stesse.
Poiché i
maestri elementari debbono tuttora considerarsi impiegati statali, dalla
potestà legislativa regionale deve rimanere esclusa la disciplina dei concorsi,
in quanto costituiscono l'atto iniziale per le immissioni in carriera.
Né d'altra
parte, secondo il Commissario, la materia può rientrare nella competenza
regionale in base all'art. 14, lett. r, dello Statuto, essendo stato ormai
precisato che la dizione "istruzione elementare" si riferisce alla
materia in parola soltanto sotto il suo aspetto organico e funzionale.
Osserva,
infine, il Commissario che la proroga delle precedenti graduatorie verrebbe a
precludere nuovi concorsi, creando così una posizione assai vantaggiosa per un
determinato numero di persone con conseguente grave pregiudizio di molti
aspiranti forniti di adeguata preparazione.
Il
Presidente della Regione, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio
Sorrentino, si é costituto in giudizio, depositando le sue deduzioni il 14
aprile 1959.
La difesa
premette che con la legge regionale 23 dicembre 1954, n. 49, furono dettate
norme per l'espletamento di concorsi regionali a posti di insegnante elementare.
Tale legge fu impugnata dal Commissario dello Stato, ma il ricorso fu respinto
dall'Alta Corte in quanto la legge stessa riguardava e non poteva che
riguardare ruoli regionali; da ciò trae la Regione la conseguenza che in
occasione di ulteriori leggi emanate per integrare o anche parzialmente
modificare la legge n. 49 del 1954 non é dato riproporre un problema già
risolto con giudicato.
Contro il
rilievo del Commissario dello Stato che i maestri assunti in base ai concorsi
banditi in applicazione della citata legge sono stati immessi in ruoli
provinciali formati da personale statale, la difesa deduce che con tale rilievo
si incorre in un vizio logico, in quanto la immissione in ruolo del personale
di cui trattasi porrebbe un problema di legittimità di applicazione della legge
ma non consentirebbe di riaprire discussioni sulla legittimità costituzionale
della legge stessa.
Per quanto
riguarda le considerazioni finali enunciate nel ricorso, esse incidono non
sulla legittimità costituzionale ma sul merito della legge, sui criteri cioè di
opportunità cui essa é informata, criteri che sono rimessi all'insindacabile
apprezzamento dell'organo legislativo regionale.
La difesa
conclude chiedendo che il ricorso del Commissario sia respinto.
L'Avvocatura
generale dello Stato, con memoria depositata il 28 ottobre
L'Avvocatura
dello Stato conclude chiedendo che voglia la Corte, in accoglimento del
ricorso, dichiarare la legge impugnata costituzionalmente illegittima.
Nell'udienza
pubblica i difensori si sono rimessi alle argomentazioni e conclusioni scritte.
Considerato
in diritto
1. - La
difesa della Regione ha in via preliminare osservato che nei confronti della legge
impugnata non sarebbe proponibile questione di legittimità costituzionale,
trattandosi di legge diretta a integrare o modificare parzialmente altra legge
regionale (23 dicembre 1954, n. 49) a suo tempo impugnata dal Commissario dello
Stato con ricorso respinto dall'Alta Corte per la Regione siciliana con
sentenza 21 dicembre 1954 - 7 luglio 1955.
Al riguardo
la Corte ha già affermato che l'atto legislativo che protrae nel tempo
l'efficacia di una legge anteriore é nuova legge con contenuto ed effetti
autonomi, onde nei confronti di essa é sempre proponibile giudizio di
legittimità costituzionale (sentenza 19
novembre 1958, n. 60, recentemente confermata dalla sentenza 9 luglio
1959, n. 47).
2. - La
questione di legittimità costituzionale proposta nel presente giudizio ha già
formato oggetto di esame da parte della Corte relativamente ad altri
provvedimenti legislativi emessi nella stessa materia dalla Regione siciliana.
La questione
verte sostanzialmente sul punto se la Regione, alla quale spetta potestà
legislativa esclusiva in materia di "stato giuridico ed economico degli
impiegati e funzionari della Regione..." (art. 14, lett. q, dello Statuto
siciliano), possa oppur non emanare norme relative allo stato giuridico degli
insegnanti elementari prima che, con l'osservanza del procedimento stabilito
dall'art. 43 dello Statuto o in altra guisa giuridicamente efficace, gli
insegnanti stessi siano passati dallo Stato alla Regione.
Non é dubbio
che con la legge impugnata, approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del
18 marzo 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 15 maggio
1959, n. 28, siano stati adottati provvedimenti strettamente inerenti allo
stato giuridico dei maestri elementari. Si é, infatti, disposta una proroga di
validità delle graduatorie di idonei in concorsi magistrali regionali
precedentemente banditi con decreto assessoriale 20 gennaio 1955, n. 117, e ai
sensi della legge 6 maggio 1955, n. 40 (art. 1), nonché l'assegnazione e
ripartizione di una aliquota di posti alle predette due categorie (art. 2).
Non é
parimenti dubbio che, in applicazione della legge impugnata, il nuovo personale
verrebbe immesso nei ruoli organici dei maestri elementari statali, in quanto i
ruoli regionali, previsti dalla legge regionale 22 agosto 1947, n. 8, e
successive disposizioni, non hanno finora avuto concreta attuazione.
La legge in
esame deve pertanto considerarsi costituzionalmente illegittima per violazione
delle norme relative al passaggio del personale dallo Stato alla Regione.
3. - La
Corte ha già avuto più volte occasione di precisare quali siano in atto i
rapporti tra Stato e Regione siciliana rispetto all'insegnamento elementare. A
tal proposito non può che confermare quanto statuito nelle sue precedenti
sentenze 14 gennaio 1958, n. 1,16 dicembre 1958, n. 77, e 8 luglio 1959, n. 44,
e cioé che i servizi dell'istruzione elementare e il relativo personale tuttora
dipendono dallo Stato e ne dipenderanno fino a quando non avverrà il passaggio
dallo Stato alla Regione nei modi sopra indicati (v., in particolare, citata sentenza 1959, n. 44).
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la
illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana approvata
dall'Assemblea regionale il 18 marzo 1959, promulgata in pendenza del presente
giudizio il 12 maggio 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
15 maggio 1959, n. 28, concernente "provvedimenti in favore dei maestri
idonei dei ruoli in soprannumero nonché dei maestri idonei del concorso
ordinario del 1955", in riferimento agli artt. 14 e 43 dello Statuto della
Regione siciliana.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
dicembre 1959.
Gaetano AZZARITI
- Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata
in cancelleria il 19 dicembre 1959.