Sentenza n. 63 del 1959
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SENTENZA N. 63

ANNO 1959

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 marzo 1959 concernente "provvedimenti in favore dei maestri idonei dei ruoli in soprannumero, nonché dei maestri idonei del concorso ordinario del 1955", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 25 marzo 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 4 aprile 1959 ed iscritto al n. 4 del Registro ricorsi 1959.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1959 la relazione del Giudice Mario Cosatti;

uditi il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il ricorrente e l'avvocato Antonio Sorrentino per la Regione siciliana.

 

Ritenuto in fatto

 

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 marzo 1959 ha approvato una legge concernente "provvedimenti in favore dei maestri idonei dei ruoli in soprannumero, nonché dei maestri idonei del concorso ordinario del 1955" (legge promulgata il 12 maggio 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 15 maggio 1959, n. 28).

Con l'art. 1 della detta legge si dispone la proroga per un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 1959-60, della validità delle graduatorie provinciali degli idonei del concorso magistrale regionale di cui al decreto assessoriale 20 gennaio 1955, n. 117, nonché delle graduatorie degli idonei dei concorsi speciali per le aliquote del 60% e del 20% ai sensi della legge 6 maggio 1955, n. 40.

Con l'art. 2 della legge medesima si dispone che per il suddetto periodo di tempo i due quinti dei posti residui, che per l'art. 2, primo comma, della citata legge n. 40 del 1955 avrebbero dovuto essere messi a concorso, saranno invece ripartiti tra le due categorie dei maestri previste dalla legge stessa. Ai maestri compresi nella graduatoria del concorso magistrale bandito con il decreto assessoriale n. 117 del 1955 saranno altresì attribuiti i posti non conferiti nello stesso quinquennio a seguito dell'espletamento del concorso del ruolo speciale transitorio.

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso 25 marzo 1959, notificato in pari data al Presidente della Regione e depositato nella cancelleria della Corte il 4 aprile 1959 (e del quale é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 24 aprile 1959, n. 99, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione 14 aprile 1959, n. 22), ha impugnato la legge in oggetto, chiedendo che ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale in riferimento agli articoli 43 e 14, lett. q, dello Statuto siciliano.

Il Commissario ha premesso che con la legge regionale 23 dicembre 1954, n. 49, contenente norme per l'espletamento di concorsi regionali per posti di insegnante elementare, l'Assessore per la pubblica istruzione fu autorizzato a bandire ogni biennio concorsi per titoli ed esame a posti di maestro elementare.

Avverso tale legge fu proposto gravame davanti l'Alta Corte per la Regione siciliana per difetto di competenza dell'Assemblea a legiferare in materia di personale delle scuole elementari, non essendo intervenuto il passaggio della categoria dallo Stato alla Regione.

Il ricorso venne respinto per la considerazione che il personale da assumere in base alla legge impugnata non avrebbe dovuto passare alle dipendenze dello Stato, ma essere immesso in ruoli regionali previsti dalla legge regionale 22 agosto 1947, n. 8, e istituiti con il decreto legislativo del Presidente della Regione 25 settembre 1947, n. 60, modificato con la legge di ratifica 3 luglio 1948, n. 31. Con decreto assessoriale n. 117 del 1955 fu indetto il concorso richiamato nella legge ora impugnata, ma i vincitori vennero nominati con provvedimenti dei Provveditori agli studi e immessi nei ruoli provinciali costituiti esclusivamente da personale statale, non avendo avuto il ruolo regionale pratica attuazione.

Gli insegnanti elementari che prestano servizio in Sicilia sono inquadrati in ciascuna provincia in ruoli nei quali sono iscritti maestri entrati in carriera in seguito a concorsi statali e vincitori dei vari concorsi regionali, compresi quelli richiamati negli articoli 1 e 2 della legge in questa sede impugnata.

Nei riguardi del personale addetto all'istruzione elementare non ha finora trovato attuazione la norma dell'art. 43 dello Statuto siciliano; il conferimento di nuovi posti, utilizzando con la disposta proroga le graduatorie dei concorsi, non potrebbe dar vita a un rapporto di impiego diverso da quello posto in essere dalla prima applicazione delle graduatorie stesse.

Poiché i maestri elementari debbono tuttora considerarsi impiegati statali, dalla potestà legislativa regionale deve rimanere esclusa la disciplina dei concorsi, in quanto costituiscono l'atto iniziale per le immissioni in carriera.

Né d'altra parte, secondo il Commissario, la materia può rientrare nella competenza regionale in base all'art. 14, lett. r, dello Statuto, essendo stato ormai precisato che la dizione "istruzione elementare" si riferisce alla materia in parola soltanto sotto il suo aspetto organico e funzionale.

Osserva, infine, il Commissario che la proroga delle precedenti graduatorie verrebbe a precludere nuovi concorsi, creando così una posizione assai vantaggiosa per un determinato numero di persone con conseguente grave pregiudizio di molti aspiranti forniti di adeguata preparazione.

Il Presidente della Regione, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sorrentino, si é costituto in giudizio, depositando le sue deduzioni il 14 aprile 1959.

La difesa premette che con la legge regionale 23 dicembre 1954, n. 49, furono dettate norme per l'espletamento di concorsi regionali a posti di insegnante elementare. Tale legge fu impugnata dal Commissario dello Stato, ma il ricorso fu respinto dall'Alta Corte in quanto la legge stessa riguardava e non poteva che riguardare ruoli regionali; da ciò trae la Regione la conseguenza che in occasione di ulteriori leggi emanate per integrare o anche parzialmente modificare la legge n. 49 del 1954 non é dato riproporre un problema già risolto con giudicato.

Contro il rilievo del Commissario dello Stato che i maestri assunti in base ai concorsi banditi in applicazione della citata legge sono stati immessi in ruoli provinciali formati da personale statale, la difesa deduce che con tale rilievo si incorre in un vizio logico, in quanto la immissione in ruolo del personale di cui trattasi porrebbe un problema di legittimità di applicazione della legge ma non consentirebbe di riaprire discussioni sulla legittimità costituzionale della legge stessa.

Per quanto riguarda le considerazioni finali enunciate nel ricorso, esse incidono non sulla legittimità costituzionale ma sul merito della legge, sui criteri cioè di opportunità cui essa é informata, criteri che sono rimessi all'insindacabile apprezzamento dell'organo legislativo regionale.

La difesa conclude chiedendo che il ricorso del Commissario sia respinto.

L'Avvocatura generale dello Stato, con memoria depositata il 28 ottobre 1959, in replica alle deduzioni della Regione e richiamando giurisprudenza di questa Corte, in primo luogo osserva che ogni provvedimento legislativo ha una sua autonomia giuridica, onde un nuovo provvedimento può essere oggetto di impugnativa anche se la legge da cui esso trae origine non sia stata impugnata o se la proposta impugnativa sia stata respinta. In secondo luogo rileva che la legge ora impugnata si basa sia sulla legge 23 dicembre 1954, n. 49, dichiarata dalla Corte inapplicabile, sia sulla legge 6 maggio 1955, n. 40, dichiarata incostituzionale.

L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che voglia la Corte, in accoglimento del ricorso, dichiarare la legge impugnata costituzionalmente illegittima.

Nell'udienza pubblica i difensori si sono rimessi alle argomentazioni e conclusioni scritte.

 

Considerato in diritto

 

1. - La difesa della Regione ha in via preliminare osservato che nei confronti della legge impugnata non sarebbe proponibile questione di legittimità costituzionale, trattandosi di legge diretta a integrare o modificare parzialmente altra legge regionale (23 dicembre 1954, n. 49) a suo tempo impugnata dal Commissario dello Stato con ricorso respinto dall'Alta Corte per la Regione siciliana con sentenza 21 dicembre 1954 - 7 luglio 1955.

Al riguardo la Corte ha già affermato che l'atto legislativo che protrae nel tempo l'efficacia di una legge anteriore é nuova legge con contenuto ed effetti autonomi, onde nei confronti di essa é sempre proponibile giudizio di legittimità costituzionale (sentenza 19 novembre 1958, n. 60, recentemente confermata dalla sentenza 9 luglio 1959, n. 47).

2. - La questione di legittimità costituzionale proposta nel presente giudizio ha già formato oggetto di esame da parte della Corte relativamente ad altri provvedimenti legislativi emessi nella stessa materia dalla Regione siciliana.

La questione verte sostanzialmente sul punto se la Regione, alla quale spetta potestà legislativa esclusiva in materia di "stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione..." (art. 14, lett. q, dello Statuto siciliano), possa oppur non emanare norme relative allo stato giuridico degli insegnanti elementari prima che, con l'osservanza del procedimento stabilito dall'art. 43 dello Statuto o in altra guisa giuridicamente efficace, gli insegnanti stessi siano passati dallo Stato alla Regione.

Non é dubbio che con la legge impugnata, approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 18 marzo 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 15 maggio 1959, n. 28, siano stati adottati provvedimenti strettamente inerenti allo stato giuridico dei maestri elementari. Si é, infatti, disposta una proroga di validità delle graduatorie di idonei in concorsi magistrali regionali precedentemente banditi con decreto assessoriale 20 gennaio 1955, n. 117, e ai sensi della legge 6 maggio 1955, n. 40 (art. 1), nonché l'assegnazione e ripartizione di una aliquota di posti alle predette due categorie (art. 2).

Non é parimenti dubbio che, in applicazione della legge impugnata, il nuovo personale verrebbe immesso nei ruoli organici dei maestri elementari statali, in quanto i ruoli regionali, previsti dalla legge regionale 22 agosto 1947, n. 8, e successive disposizioni, non hanno finora avuto concreta attuazione.

La legge in esame deve pertanto considerarsi costituzionalmente illegittima per violazione delle norme relative al passaggio del personale dallo Stato alla Regione.

3. - La Corte ha già avuto più volte occasione di precisare quali siano in atto i rapporti tra Stato e Regione siciliana rispetto all'insegnamento elementare. A tal proposito non può che confermare quanto statuito nelle sue precedenti sentenze 14 gennaio 1958, n. 1,16 dicembre 1958, n. 77, e 8 luglio 1959, n. 44, e cioé che i servizi dell'istruzione elementare e il relativo personale tuttora dipendono dallo Stato e ne dipenderanno fino a quando non avverrà il passaggio dallo Stato alla Regione nei modi sopra indicati (v., in particolare, citata sentenza 1959, n. 44).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 18 marzo 1959, promulgata in pendenza del presente giudizio il 12 maggio 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 15 maggio 1959, n. 28, concernente "provvedimenti in favore dei maestri idonei dei ruoli in soprannumero nonché dei maestri idonei del concorso ordinario del 1955", in riferimento agli artt. 14 e 43 dello Statuto della Regione siciliana.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1959.

Gaetano AZZARITI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI  - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1959.