ORDINANZA N. 61
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI,
Presidente
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, prima parte, della
legge 9 agosto 1954, n. 748, promosso con ordinanza 13 aprile 1957 emessa dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, nel procedimento su
ricorso di Folie Cristiano ed altri contro il Commissario del Governo per
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita
nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1959 la relazione del Giudice Antonino
Papaldo;
uditi l'avv.
Massimo Severo Giannini per Folie Cristiano ed altri, e il sostituto avvocato
generale dello Stato Dario Foligno per il Commissario del Governo per
Ritenuto che
con l'ordinanza del 26 novembre 1958, volendo "acquisire elementi relativi
all'applicazione data dagli organi amministrativi alla disposizione del D. t.
C. p. S. 13 dicembre 1946, n. 569, concernente l'ammissione degli oriundi della
provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento al
corso per il reclutamento dei segretari comunali", la Corte dispose il
deposito degli atti relativi all'espletamento del detto corso ed alle
conseguenti nomine;
che, mentre
sono stati depositati il bando di concorso, i verbali della commissione di
esame, la graduatoria di merito ed il decreto di nomina dei concorrenti, non
sono stati depositati gli atti concernenti l'ammissione dei candidati al corso
predetto;
che, in
relazione allo scopo che chiaramente fu enunciato nella motivazione
dell'ordinanza, gli atti non depositati sono quelli dai quali potrebbero trarsi
gli elementi che la Corte ha ritenuto opportuno di acquisire;
che,
pertanto, é necessario richiedere che l'ordinanza predetta abbia, entro breve
termine, completa esecuzione;
PER
QUESTI MOTIVI
sospeso ogni
giudizio sul merito della controversia;
invita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri a trasmettere a questa Corte entro trenta
giorni dalla comunicazione della presente ordinanza i seguenti atti:
1) atto di
nomina della commissione da parte del Prefetto di Bolzano ai sensi dell'art. 1
del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569;
2) i
documenti presentati da ciascuno degli aspiranti al corso; e nel caso in cui
non fossero più rintracciabili tali atti relativi a tutti gli aspiranti, i
documenti relativi a quegli aspiranti che hanno conseguito la nomina; nonché i
verbali delle operazioni della Commissione predetta.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10
dicembre 1959.
Gaetano AZZARITI
- Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata
in cancelleria il 12 dicembre 1959.