ORDINANZA
N. 52
ANNO
1959
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza
24 gennaio 1956 (pervenuta a questa Corte il 20 gennaio 1959) del Tribunale di
Pescara, emessa nel procedimento penale a carico di Masciovecchio Egidio,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 21 febbraio 1959
ed iscritta al n. 6 del Registro ordinanze 1959.
Ritenuto che nel
corso del procedimento penale sopraindicato é stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 113 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e la decisione
di tale questione é stata rimessa a questa Corte con l'ordinanza 24 gennaio
1956 del Tribunale di Pescara;
che la Corte ha già
avuto occasione di decidere l'anzidetta questione con la sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, di cui il dispositivo é pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 14 giugno 1956, n. 146;
che essendo stata
dichiarata con detta sentenza la illegittimità costituzionale delle norme
contenute nei commi fo, 2, 3, 4, 6 e 7 del menzionato art. 113, tali norme,
unitamente alle altre ivi indicate, hanno cessato di avere efficacia (art. 136
della Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953,
n. 87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovi giudizi;
che per il comma
quinto di detto articolo, nei confronti del quale fu respinta l'eccezione di
illegittimità costituzionale, non é stata sollevata nella specie questione di
legittimità costituzionale;
Visti gli articoli
26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma
secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in
seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 5 giugno
1956 e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 10 novembre 1959.
Gaetano AZZARITI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI -
Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI -
Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO -
Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
- Giuseppe BRANCA.
Depositata in
cancelleria il 21 novembre 1959.