SENTENZA
N. 51
ANNO
1959
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Tomaso PERASSI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 670 Codice penale, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 21 febbraio 1959 dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di
Bedini Emma e Bedini Fiorenzo, iscritta al n. 61 del Registro ordinanze 1959 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 21 marzo 1959;
2) ordinanza emessa
il 7 marzo 1959 dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Rufo
Giuseppe, iscritta al n. 67 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 24 aprile 1959.
Viste le
dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 14 ottobre 1959 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
In data 1 giugno
Nel dibattimento, che
ebbe luogo il 21 febbraio 1959, il difensore di ufficio degli imputati
proponeva preliminarmente la istanza di sospensione del giudizio, chiedendo la
trasmissione degli atti a questa Corte costituzionale, in quanto la norma
contenuta nel contestato art. 670 Cod. pen. si sarebbe dovuta ritenere
costituzionalmente illegittima in relazione all'art. 38, ultimo comma, della
Costituzione.
Il Pretore, ritenendo
non manifestamente infondata la questione proposta, ordinava la sospensione del
giudizio e rimetteva gli atti a questa Corte costituzionale.
L'ordinanza veniva
regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27
febbraio 1959 e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato
in data 25 febbraio 1959.
Si costituiva in
giudizio dinanzi a questa Corte soltanto la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, rappresentata dalla Avvocatuta generale dello Stato, che sosteneva la
infondatezza della proposta questione.
D'altra parte, in
data 31 maggio
Dinanzi alla Pretura
di Lucca il dibattimento ebbe luogo alla udienza del 7 marzo 1959 e il
difensore di ufficio dell'imputato propose preliminarmente la stessa questione
di legittimità costituzionale dell'att. 670 Cod. pen., chiedendo la sospensione
del dibattimento e la trasmissione degli atti a questa Corte.
Il Pretore, con
ordinanza in pari data, accoglieva la istanza della difesa per motivi analoghi
a quelli già enunciati nella ordinanza precedente.
Anche questa
ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 5 aprile 1959 e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati
e del Senato il 12 marzo 1959.
Si costituiva, anche
in questo giudizio,
In ordine alle due
suddette ordinanze il Presidente di questa Corte ha disposto che vengano
congiuntamente discusse.
Considerato
in diritto
Per le due menzionate
cause, congiuntamente discusse, deve essere disposta dalla Corte anche la
decisione con unica sentenza, data la identità di contenuto delle questioni
proposte.
Non si può dubitare
che sia del tutto inconsistente la dedotta questione relativa alla
illegittimità costituzionale dell'art. 670 Cod. pen., in riferimento all'art.
38, ultimo comma, della Costituzione.
É vero che la
illegittimità costituzionale può derivare anche da un contrasto indiretto fra
la norma ordinaria e la norma costituzionale, ma il contrasto non sussiste,
giacché la norma penale e la norma costituzionale che sarebbero in conflitto
riguardano la tutela di beni giuridici del tutto diversi, che non possono
essere, sotto alcuno aspetto, ricondotti a un paradigma comune.
La norma contenuta
nell'art. 670 Cod. pen., anche nella forma aggravata di accattonaggio
vessatorio, tutela soltanto il bene giuridico della tranquillità pubblica, con
qualche riflesso sull'ordine pubblico; mentre invece la norma dell'ultimo comma
dell'art. 38 della Carta costituzionale si propone esclusivamente di dichiarate
la liceità della assistenza privata in concorso con l'assistenza pubblica che,
nella prima parte dello stesso articolo, viene enunciata come principio
generale obbligatorio per supreme esigenze sociali di solidarietà e di
giustizia.
Né ha alcun
fondamento l'obiezione, prospettata nelle ordinanze, che la richiesta della
assistenza privata per mezzo dell'accattonaggio sia un modo di rendere
possibile la assistenza stessa, giacché é fin troppo evidente che la libertà di
prestare assistenza in forme private e ad iniziativa privata non comprende in
alcun modo la libertà di accattonaggio.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con
unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe:
dichiara non fondata
la questione, proposta con le ordinanze del 21 febbraio e 7 marzo 1959 del
Pretore di Lucca, sulla legittimità costituzionale dell'art. 670 Codice penale,
in riferimento all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre
1959.
Tomaso PERASSI - Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto
BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco
PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER
- Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
cancelleria il 21 novembre 1959