SENTENZA
N. 48
ANNO
1959
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 6 del D. L. L. 21 marzo 1946, n. 144,
promosso con ordinanza del 24 settembre 1958 del Tribunale militare
territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Niedermayer
Guglielmo, iscritta al n. 41 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 27 dicembre 1958.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 17 giugno 1959 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il vice
avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto
in fatto
La Sezione speciale
della Corte d'Assise di Belluno, nel procedimento penale a carico di
Niedermayer Guglielmo, maresciallo della Gestapo, imputato di
collaborazionismo, violenza mediante omicidio aggravato e continuato e di furto
aggravato e continuato, con sentenza 4 marzo 1947, assolveva il Niedermayer
dalla imputazione di collaborazionismo, rinviandolo al Tribunale militare di
Padova per gli altri reati. Con sentenza 11 gennaio 1955 il Giudice istruttore
presso il predetto Tribunale militare, esclusa la competenza del giudice
militare per i reati di omicidio, e ciò in forza della connessione soggettiva
col reato comune di furto, rimetteva gli atti alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Belluno. Il Giudice istruttore presso questo Tribunale,
ritenendo che in base all'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167,
modificativa del sistema precedente, la connessione puramente soggettiva non
fosse più sufficiente ai fini della competenza, con sentenza 31 dicembre 1957,
dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per
i reati di omicidio ed ordinava la trasmissione degli atti relativi al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale militare di Padova. Il
predetto Tribunale, con ordinanza del 24 settembre 1958, ordinò la sospensione
del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte, proponendo la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 D. L. L. 21 marzo
L'ordinanza del
Tribunale, regolarmente notificata, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica il 27 dicembre 1958. Il 6 dicembre 1958 si costituiva in
giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di intervento e
deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato. Con tali deduzioni l'Avvocatura
dello Stato, manifestando l'avviso che l'art. 103, ultimo comma, della
Costituzione avesse automaticamente abrogato, in quanto norma precettiva
perfetta, l'art. 6 del D. L. L. 21 marzo 1946, e ritenendo che l'abrogazione
comporti la radiazione della norma abrogata dall'ordinamento giuridico,
concludeva col richiedere che questa Corte dichiarasse inammissibile e
manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale.
Tuttavia
Considerato
in diritto
É da ritenere privo
di fondamento l'asserito contrasto fra l'art. 6 del D. L. L.21 marzo 1946, n.
144, e l'art. 103 della Costituzione.
L'art. 6 é una norma
transitoria, come del resto tutte le disposizioni dello stesso decreto, le
quali sono dirette a regolare il passaggio, che é fatto per sua natura
transitorio, dall'applicazione della legge militare di guerra all'applicazione
di quella di pace. In vista della cessazione delle stato di guerra e del
conseguente scioglimento dei tribunali militari di guerra (art.
Ben diverso carattere
ha la norma dell'art. 103, ultimo comma, della Costituzione. Nel regolare la
competenza dei tribunali militari in tempo di pace e in tempo di guerra, essa
si pone come disciplina permanente ed organica della materia, con la quale le
ridotte e contingenti finalità della norma impugnata non vengono punto in
collisione.
Secondo l'ordinanza
del Tribunale militare di Padova, il preteso contrasto si ravviserebbe in ciò:
che mentre l'art. 6 del D. L. L. 21 marzo 1946, n. 144, contiene da ultimo
anche una esplicita attribuzione ai tribunali militari di pace della competenza
per i reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi dagli appartenenti
alle forze armate nemiche, l'art. 103 della Costituzione, con l'adottare puramente
e semplicemente la locuzione "appartenenti alle Forze armate", senza
alcuna specificazione, si sarebbe riferito soltanto agli appartenenti alle
Forze armate dello Stato italiano, escludendo con ciò dalla competenza dei
tribunali militari di pace quella categoria di cui aveva fatta espressa
menzione il citato art. 6.
In effetti deve
ritenersi che l'art. 103 abbia inteso riferirsi alle Forze armate dello Stato
italiano; ma non per ciò é valida la illazione che se ne trae ai fini della
sussistenza del denunciato contrasto.
A tal proposito é da
considerare in primo luogo che la categoria dei reati contro le leggi e gli usi
della guerra, sebbene sia stata oggetto, nel predetto art. 6, di un esplicito
richiamo, probabilmente dovuto a qualche dubbio di interpretazione sorto nella
pratica, si inquadrava anch'essa nel preesistente sistema della legge penale
militare. E ciò da un lato in forza dell'art. 13 Cod. pen. mil. g., per il
quale le disposizioni di questo Codice relative ai reati contro le leggi e gli
usi della guerra si applicano anche ai militari e a ogni altra persona
appartenente alle forze armate nemiche, quando alcuno di tali reati sia
commesso a danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano, ovvero di uno
Stato alleato o di un suddito di questo; e dall'altro per la natura stessa di
questi reati, i quali costituiscono né più né meno che una categoria di reati
militari del tempo di guerra, formante materia dell'intero titolo IV del libro
terzo del Codice penale militare di guerra. Contro il sistema della legge
penale militare in ordine a questo punto non v'é manifestazione concreta di
sorta di quel diverso orientamento della invocata norma costituzionale, che si
vorrebbe ora ravvisare nella omissione, da parte dell'art. 103 della
Costituzione, di quella esplicita menzione, relativa ai reati contro le leggi e
gli usi di guerra, contenuta nell'art. 6.
In secondo luogo va
tenuto presente che l'art. 103, nella sua organica disciplina della materia,
contiene due distinte previsioni:
l'una riguarda la
giurisdizione dei tribunali militari in tempo di guerra, la cui determinazione
é riservata alla legge: l'altra riguarda la giurisdizione dei tribunali
militari in tempo di pace, e questa viene limitata soltanto ai reati militari
commessi da militari appartenenti alle Forze armate. Per intendere lo spirito
di questa disposizione, e quindi la sua estraneità ad esigenze contingenti come
quelle tenute presenti dall'art. 6 del D. L. L. 21 marzo 1946, bisogna risalire
all'art. 102 della Costituzione e al principio della unità della giurisdizione,
che esso volle, almeno in via generale, affermare. Questo principio non fu
condotto alle estreme conseguenze, e appunto l'art. 103 ne disciplina le
principali eccezioni, consistenti nel mantenimento del Consiglio di Stato e
degli altri organi di giustizia amministrativa (primo comma), della Corte dei
conti (secondo comma), e dei Tribunali militari di guerra e di pace (terzo ed
ultimo comma). In vista di questi fondamentali problemi é da ritenere che la
particolarissima questione della competenza per i reati contro le leggi e gli
usi della guerra commessi da militari nemici non si sia neanche presentata. Ed
infatti nel corso dei lavori preparatori le discussioni sorte sul significato
della locuzione "appartenenti alle Forze armate" riguardano
essenzialmente, in vista sempre del principio della unità della giurisdizione,
le categorie di cittadini da includere oppure no nell'ambito della
giurisdizione speciale, occasionalmente mantenuta.
Posto il raffronto
fra la norma impugnata e la norma della Costituzione nei termini di cui
innanzi, é sicuramente da escludere che l'art. 103 abbia avuto una incidenza
qualsiasi sulla disposizione dell'art. 6 del citato D. L. L., la quale svolge
per suo conto, e senza ledere alcun principio costituzionale, la sua efficacia,
in rapporto ad una esigenza del tutto transeunte, manifestatasi nel passaggio
dall'una all'altra legge militare. D'altra parte non sarebbe ravvisabile alcun
ragionevole motivo a giustificazione di una contraria volontà del Costituente,
la quale poi, in un sistema che mantiene - sia pure eccezionalmente -la
giurisdizione dei tribunali militari, avrebbe dovuto praticamente tradursi nel
sottrarre a questi, e devolvere al giudice ordinario, proprio una così speciale
materia, destinata, oltre tutto, ad esaurirsi nel tempo.
É infine evidente, in
forza delle considerazioni che precedono, che ogni altra questione sollevata
dall'ordinanza, in rapporto all'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in
generale, rimane assorbita.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata
la questione, proposta con ordinanza del Tribunale militare territoriale di
Padova del 24 settembre 1958, sulla legittimità costituzionale dell'art. 6 del
D. L. L. 21 marzo 1946, n. 144, contenente norme dirette a regolare il
passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra
all'applicazione di quella di pace, in riferimento all'art. 103, terzo comma,
della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio
1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario
COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino
PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
- Aldo SANDULLI.
Depositata in
cancelleria il 15 luglio 1959.