SENTENZA
N. 43
ANNO
1959
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D. P. R. 19 aprile 1958, n. 536, recante
modifiche alla circoscrizione territoriale dei Commissariati regionali per la
liquidazione degli usi civici, promosso con ordinanza 12 giugno 1958 emessa dal
Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Venezia nel
procedimento vertente tra il Comune di Trasaghis e le sue frazioni di
Trasaghis, Braulins, Alesso, Avasinis, Oncedis e Peonis, iscritta al n. 26 del
Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 174 del 19 luglio 1958.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 29 aprile 1959 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini;
udito il vice
avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso di una
vertenza tra il Comune di Trasaghis e le sue frazioni di Trasaghis, Braulins,
Alesso, Avasinis, Oncedis e Peonis, in provincia di Belluno, in ordine alla
natura demaniale o patrimoniale di vari terreni, il Commissario regionale per
la liquidazione degli usi civici di Venezia, con ordinanza 12 giugno
L'ordinanza é stata
notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri,
comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato
della Repubblica, nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio
1958, n. 174.
L'ordinanza prospetta
la questione di legittimità costituzionale del citato decreto presidenziale n.
Il decreto
presidenziale sarebbe stato emanato in base a una delega disposta in modo
specifico dall'art. 25 del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, riprodotto all'art. 27
della successiva legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1766, riguardante il
riordinamento degli usi civici, nonché in base alla delega generale di cui
all'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
In seguito
all'entrata in vigore della Costituzione, la delega specifica e la delega
generale sarebbero diventate inoperanti, e perché l'art. 97 della Costituzione
stessa prescrive che i pubblici uffici devono essere organizzati secondo
disposizioni di legge, e perché le leggi di delegazione non sono conformi alle
norme degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
L'ordinanza poi
rileva che con il decreto presidenziale si sarebbe violata la norma contenuta
nell'art. 108 della Costituzione che riserva alla legge le norme
sull'ordinamento giudiziario e su ogni altra magistratura, in quanto la
competenza dei Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici,
organi con funzioni giurisdizionali, avrebbe dovuto essere stabilita con legge
e non con decreto del Governo. In relazione a questo punto inoltre si osserva
che il decreto presidenziale impugnato non avrebbe rispettato il principio
generale della perpetuatio iurisdictionis e, per l'ordinaria sua breve vacatio,
avrebbe reso difficile il completamento degli affari amministrativi pendenti ed
interrotto giudizi in corso.
Infine il Commissario
per la liquidazione degli usi civici di Venezia ritiene che il decreto
presidenziale sia in contrasto con gli articoli 131, 132 e 117 della
Costituzione per violazione del principio della ripartizione della Repubblica
in Regioni, essendosi assegnata la provincia di Belluno, che appartiene alla
Regione del Veneto e fa naturalmente capo a Venezia, al Commissariato con sede
a Trieste, città questa che fa parte della Regione Friuli-Venezia Giulia. La
variazione della circoscrizione territoriale del Commissariato con sede in
Venezia sarebbe stata disposta quindi contro il carattere regionale che l'art.
27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e le successive modificazioni intesero
attribuire ai Commissariati, violando i principi costituzionali relativi alla
ripartizione del territorio della Repubblica in Regioni e al potere delle
Regioni di emanare norme legislative in materia di usi civici.
Per il Presidente del
Consiglio dei Ministri si é costituita l'Avvocatura generale dello Stato, che
ha presentato due memorie, rispettivamente in data 6 luglio 1958 e 13 aprile
1959, nelle quali si chiede che le censure di illegittimità costituzionale
formulate contro il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1958, n.
536, siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.
Preliminarmente
l'Avvocatura generale dello Stato eccepisce la inammissibilità della questione
perché il decreto impugnato sarebbe atto amministrativo e non legislativo. In
particolare si afferma che il decreto presidenziale non avrebbe né le
caratteristiche esteriori, né la portata sostanziale di una legge delegata o di
un decreto legge. Esso non fa riferimento agli articoli 76 e 77 della
Costituzione, né é stato emanato previa la deliberazione del Consiglio dei
Ministri; per il suo contenuto inciderebbe in materia di organizzazione di
pubblici servizi. L'attribuzione al Ministero della facoltà di stabilire le
circoscrizioni territoriali e le sedi dei Commissariati prevederebbe soltanto
atti di esercizio del potere di amministrazione. Mancandovi la menzione che é
stato sentito il Consiglio di Stato, il decreto presidenziale non sarebbe
neppure un regolamento in senso stretto e formale; se mai potrebbe essere un
regolamento per autorizzazione speciale.
Quando l'ordinanza fa
appello all'art. 97 della Costituzione per sostenere che la variazione della
circoscrizione territoriale doveva essere disposta con legge - prosegue la
difesa del Governo - finge che l'atto da sindacare sia una legge o un atto
avente forza di legge, riconoscendo per altro che non é tale. In realtà, si
aggiunge, l'art. 97, per l'organizzazione dei pubblici servizi, non pone una
riserva di legge. Comunque la norma avrebbe carattere programmatico e quindi
non inficerebbe la legge 16 giugno 1927, n.
Per quanto riguarda
la denunciata violazione dell'art. 108 della Costituzione, l'Avvocatura
generale dello Stato rileva che le funzioni giurisdizionali dei Commissariati
per la liquidazione degli usi civici sono del tutto secondarie e, rispetto alle
funzioni amministrative, hanno carattere strumentale e incidentale. I
Commissariati fin dalla loro origine hanno assunto in prevalenza funzioni
amministrative.
Infine, il difetto
del carattere regionale della variazione disposta dal decreto presidenziale
impugnato non concreterebbe una violazione della Costituzione, ma, se mai, ove
non si volesse riconoscere una facoltà discrezionale del Governo in proposito,
una violazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non denunciabile davanti
alla Corte costituzionale.
Considerato
in diritto
La Corte ritiene
fondata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato di inammissibilità
della questione, proposta d'ufficio dal Commissario regionale per la
liquidazione degli usi civici di Venezia con ordinanza del 12 giugno 1958,
sulla legittimità del decreto del Presidente della Repubblica del 19 aprile
1958, n. 536, che, in particolare, ha apportato modifiche alla circoscrizione
territoriale del Commissariato di Venezia.
Secondo la norma
dell'art. 134 della Costituzione, oggetto del giudizio di legittimità
costituzionale può essere soltanto una legge o un atto avente forza di legge.
Ora, nel caso
attuale, l'esame della forma del detto decreto é sufficiente per escludere che
sia un atto avente forza di legge.
A prescindere dalle
questioni relative alla sua connessione con l'art. 27 della legge 16 giugno
1927, n. 1766, che peraltro attribuisce la competenza a determinare la
circoscrizione e la sede di ciascun Commissariato al Ministro per l'economia
nazionale e non al Capo dello Stato, sta di fatto che il decreto presidenziale
non solo non si richiama all'istituto della delegazione previsto negli articoli
76 e 77 della Costituzione, ma é stato adottato senza la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che e necessaria per l'emanazione dei decreti delegati.
Deve quindi considerarsi non un decreto delegato avente forza di legge come
assume l'ordinanza, ma un atto amministrativo, sottoposto alle impugnative
proprie degli atti amministrativi.
Data la
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta con
l'ordinanza suindicata del Commissario per gli usi civici di Venezia, non vi é
luogo ad esaminare i motivi di merito in essa prospettati.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara
inammissibile la questione, proposta dal Commissario regionale per la
liquidazione degli usi civici di Venezia con ordinanza emessa il 12 giugno
1958, sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della
Repubblica del 19 aprile 1958, n. 536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 4 giugno 1958, n. 132.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario
COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino
PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata in
cancelleria il 15 luglio 1959.