ORDINANZA
N. 42
ANNO
1959
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1410, promosso con
ordinanza emessa il 9 luglio 1958 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile
vertente tra Solima Rosario e Luigi e l'Opera per la valorizzazione della Sila,
iscritta al n. 37 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 novembre 1958.
Udita nell'udienza
pubblica del 3 giugno 1959 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
uditi l'avv. Cesare
Gabriele e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.
Ritenuto che nel
giudizio promosso dai signori Solima Rosario e Luigi contro l'Opera per la
valorizzazione della Sila il Tribunale di Cosenza emetteva il 9 luglio 1958
un'ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale, perché giudicasse
della legittimità costituzionale dei decreti legislativi di scorporo 18
dicembre 1951, n. 1410, e 18 dicembre 1951, n. 1423, emanati in attuazione
della legge 12 maggio 1950, n. 230, sulla colonizzazione dell'Altipiano silano
e dei territori ionici contermini;
che questa Corte si é
pronunciata con sentenza di pari data limitatamente alle questioni relative
alla legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 1423, riflettente
l'espropriazione di terreni nel Comune di S. Sofia d'Epiro ed a quelle relative
alla legittimità costituzionale della legge
Considerato che, in
ordine al decreto 18 dicembre 1951, numero 1410, relativo alle espropriazioni
eseguite nel Comune di Bisignano in testa al defunto Vincenzo Solima, dante
causa degli attori del giudizio a quo, non risultano sufficientemente accertati
nell'ordinanza di rimessione, ai fini della dimostrazione della rilevanza,
taluni punti di fatto che interessano alcune delle questioni proposte;
che la prima di tali
questioni riguarda il fatto che il piano particolareggiato di espropriazione,
redatto dall'Opera Sila ai sensi dell'art. 3 della legge 230 e posto in
pubblicazione ai sensi dell'art. 4, indicava come intestatari dei terreni da
espropriare i germani Vincenzo e Francesco Solima (comproprietari pro indiviso
dei fondi in questione, congiuntamente - a quanto assumono gli attori del
giudizio a quo - col cugino Eugenio Solima, il quale peraltro non é indicato in
alcun modo neL piano), mentre invece il decreto legislativo di scorporo
approvava il piano (art. 1) e operava l'espropriazione (art. 2) "nei
confronti della ditta Solima Vincenzo fu Rosalbino";
che la seconda
questione riguarda il fatto che l'espropriazione avrebbe colpito certi terreni
di proprietà comune in danno di uno solo dei comproprietari (Vincenzo Solima),
in contrasto con l'asserito principio - che sarebbe presupposto anche dalla
legge n. 230 -, secondo il quale all'ente espropriante non sarebbe consentito
espropriare "una quota indivisa";
che i punti di fatto
che non risultano sufficientemente accertati nell'ordinanza del giudice a quo,
sono i seguenti: 1) se contenesse una intestazione e a chi fosse effettivamente
intestato il piano di scorporo a suo tempo redatto dall'Opera Sila e posto in
pubblicazione nel Comune di Bisignano; 2) quali fossero le complessive consistenze
terriere al 15 novembre 1949 di ciascuno dei germani Vincenzo e Francesco
Solima; 3) a chi effettivamente appartenessero e a chi fossero intestati in
catasto al 15 novembre 1949 i terreni espropriati col decreto del Presidente
della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1410;
PER
QUESTI MOTIVI
ordina che gli atti
siano restituiti al Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio
1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario
COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino
PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA - Aldo SANDULLI.
Depositata in
cancelleria il 9 luglio 1959.