SENTENZA
N. 33
ANNO
1959
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 94 cpv. della legge doganale 25 settembre
1940, n. 1424, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1958 dal Tribunale di
Sondrio nel procedimento penale a carico di Gianoncelli Egidio, iscritta al n.
23 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 148 del 21 giugno 1958.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 4 marzo 1959 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini;
udito il vice
avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto
in fatto
A seguito di denuncia
del Comando di brigata della Guardia di finanza di Ponte Valtellina, si
procedeva dinanzi al Tribunale di Sondrio contro Gianoncelli Egidio per
contrabbando, a norma degli artt. 94 e 97 della legge doganale 25 settembre
1940, n. 1424, e per frode alla imposta sull'entrata, per essere stato il
Gianoncelli, il 23 settembre 1957, sorpreso in Chiuro (località inclusa nella
zona di vigilanza doganale fra l'Italia e la Svizzera) in possesso di kg.
93,600 di caffè tostato, senza dimostrare l'adempimento delle prescrizioni
doganali o, comunque, senza giustificarne, agli stessi effetti, la provenienza.
Previa istruzione
sommaria, il Gianoncelli veniva rinviato a giudizio; e nel dibattimento tentava
di dimostrare la legittima provenienza, ai fini doganali, del caffè
sequestrato.
Il Tribunale, dopo le
richieste conclusive delle parti, con ordinanza 2 maggio 1958 sollevava di
ufficio la questione della legittimità costituzionale dell'art. 94 della legge
doganale sopra menzionata, assumendo il contrasto tra detto articolo e l'art.
27, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale l'imputato non é
considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Ordinava pertanto la
sospensione del giudizio e disponeva l'invio degli atti a questa Corte.
L'ordinanza veniva
regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 maggio
1958 e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.
In data 23 maggio
1958 si costituiva soltanto l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente
del Consiglio dei Ministri, chiedendo che venisse dichiarata infondata la
proposta questione di legittimità costituzionale.
Considerato
in diritto
Nella ordinanza del
Tribunale di Sondrio si assume che la denunciata illegittimità costituzionale
dell'art. 94 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, deriverebbe dal
contrasto della norma stessa con quanto dispone il secondo comma dell'art. 27
della Costituzione; ma tale assunto é destituito di ogni fondamento.
Basta infatti
osservare che la menzionata norma della Costituzione riguarda soltanto il
principio fondamentale di civiltà e di giustizia che vieta di considerare
colpevole, sotto qualsiasi aspetto e per ogni effetto, l'imputato prima della
condanna definitiva.
Invece l'art. 94
della legge doganale, - sia che si voglia ritenere che contenga la previsione
di una semplice figura di reato consistente nel possesso, in zona di vigilanza,
di merce soggetta a dogana e sprovvista dei relativi documenti doganali, sia
che si voglia ammettere che preveda soltanto una presunzione di prova del
contrabbando, che può essere superata dalla prova contraria e che é
giustificata dai fini di tutela doganale per cui la zona di vigilanza é
stabilita, - nulla ha a che fare, nel suo contenuto, con le finalità e con il
fondamento della norma costituzionale in questione.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata
la questione proposta con ordinanza del Tribunale di Sondrio del 2 maggio 1958,
sulla legittimità costituzionale dell'articolo 94 cpv. della legge doganale 25
settembre 1940, n.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio
1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario
COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino
PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA - Aldo SANDULLI.
Depositata in
cancelleria il 18 maggio 1959.