SENTENZA N. 19
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI,
Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELL1
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
ha deliberato in camera di
consiglio la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 158 del T.U. delle
leggi di p.s. approvato con R.D. 13 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza
26 settembre 1957 emessa dalla Corte di appello di Trento nel procedimento
penale a carico di Kamelger Giovanni, iscritta al n. 95 del Registro ordinanze
1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 5
dicembre 1957.
Udita nella
camera di consiglio del 17 febbraio 1959 la relazione del Giudice Giuseppe
Castelli Avolio.
Ritenuto
in fatto
1. - I
carabinieri di Villabassa (Bolzano) con rapporto del 10 ottobre 1955
denunciavano all'autorità giudiziaria tale Kamelger Giovanni quale responsabile
di "espatrio clandestino" in Austria, "ove aveva chiesto asilo
politico", specificando che il medesimo si era indotto a varcare il
confine per sottrarsi alle conseguenze del giudizio a suo carico per vilipendio
della Nazione e oltraggio a pubblico ufficiale, reati per i quali era stato condannato
alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione dalla Corte di assise di
primo grado di Bolzano con sentenza del 23 maggio 1955, appellata da esso
Kamelger.
Il Pretore
di Vipiteno trasmise gli atti, per ragione di competenza, alla Procura della
Repubblica di Bolzano e, dinanzi a quel Tribunale, venne iniziato il processo a
carico del Kamelger per il detto reato di espatrio clandestino per motivi
politici, in base al disposto dell'art. 158, primo comma, del T.U. delle leggi
di p.s., con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, Cod. pen., per aver
commesso il fatto al fine di assicurarsi l'impunità dai precedenti delitti.
Il Tribunale
di Bolzano, con sentenza 11 aprile 1957, escluse il motivo politico, ritenendo
che il Kamelger si fosse determinato ad espatriare per ragioni di lavoro e di
studio (infatti, studente di ingegneria, era stato sospeso dall'Università di
Padova a seguito della precedente condanna); e, ritenendolo colpevole della
ipotesi contravvenzionale di semplice espatrio clandestino, di cui al secondo
comma dello stesso art. 158 T.U. delle leggi di p.s., ed escludendo altresì
l'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 61 Cod. pen., lo condannava a due mesi di
arresto e 12 mila lire di ammenda, con la concessione delle attenuanti
generiche.
2. - Avverso
questa sentenza produceva gravame il P.M., e la Corte di appello di Trento,
nell'udienza di dibattimento del 26 settembre 1957, sollevava, di ufficio, la
questione circa la legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 158 del
T.U. delle leggi di p.s., con l'ordinanza che si trascrive:
"Visto
l'art. 23 legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e art. 1 D.L.L. 27 luglio
1944, n. 159, ed art. 16 capov. della Costituzione della Repubblica italiana,
rimette gli atti alla Corte costituzionale ritenuto che sorge nella fattispecie
la questione della abrogazione della prima parte dell'art. 158 legge p.s. e
sull'applicabilità in tal caso dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, Cod.
pen., questione che non appare manifestamente infondata.
"Conseguentemente
sospende il procedimento ordinando la trasmissione degli atti a norma di legge
alla Corte costituzionale in Roma".
3. -
L'ordinanza veniva notificata il 10 ottobre 1957 al Presidente del Consiglio
dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato, ed era
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 5 dicembre 1957.
Non vi é
stato intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, né costituzione
nell'interesse del Kamelger. Pertanto, ai sensi dell'art. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, primo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la causa é stata
trattata in camera di consiglio.
Considerato
in diritto
1. - Pure
attraverso la non perfetta formulazione dell'ordinanza, sopra trascritta, della
Corte d'appello di Trento, che si richiama ad un inesistente art. 23 della
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, mentre si tratta dell'art. 23 della
legge (ordinaria) di pari data n. 87; che parla di "abrogazione" del
primo comma dell'art. 158 della legge di p.s., indifferentemente, tanto in
relazione al disposto dell'art. 1 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, contenente
"sanzioni contro il fascismo", quanto in riferimento all'art. 16
della Costituzione; e che sembra, infine, voglia rimettere alla Corte
costituzionale anche la questione circa l'applicabilità, nel caso,
dell'aggravante dell'art. 61, n. 2, del Cod. pen.; é chiaro che la Corte
d'appello di Trento ha inteso sottoporre al giudizio di questa Corte la questione
circa la legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 158 del T.U.
delle leggi di p.s., che contempla, com'é noto, il reato di espatrio per motivi
politici. É evidente che é di questa questione che la Corte deve occuparsi.
2. - É il
caso di ricordare che del secondo comma dell'art. 158, che si riferisce al
semplice espatrio clandestino, figura di reato contravvenzionale, si occupò
questa Corte con la sentenza del 23 gennaio 1957, n. 34. Con questa sentenza,
escludendo dal suo esame - perché allora non in controversia - l'ipotesi del
primo comma del menzionato articolo, che riguarda il fatto commesso per motivo
politico e previsto come delitto, la Corte ritenne la legittimità
costituzionale del disposto del detto secondo comma dell'art.
3. - Ciò
ricordato, e tenendosi presente siffatto obbligo di munirsi del passaporto - o
di altro documento che sia dichiarato equipollente - in tutti i casi in cui si
passi la frontiera, non può questa Corte non rilevare come, in ordine alla
questione ora in discussione, e cioè la legittimità costituzionale del primo
comma dell'art. 158, debba essere affermata la fondatezza del dubbio adombrato
dalla Corte d'appello di Trento, e debba conseguentemente essere pronunciata la
illegittimità costituzionale di tale norma, perché in contrasto con l'art. 16
della Costituzione e con i principi fondamentali da questa posti, di libertà e
di eguaglianza di tutti i cittadini.
Mentre,
infatti, nel secondo comma dell'art. 158, il legislatore ha avuto di mira la
disciplina delle modalità dell'attuazione di un diritto di libertà - l'uscita
cioè dal territorio nazionale, nel che si concreta il diritto di libertà di
espatrio -, il primo comma dell'art. 158 disconosce questo diritto nell'ipotesi
che l'uscita dal territorio dello Stato sia stata determinata da motivi politici.
Vero é che la Costituzione ha espressamente sancito il divieto di porre
restrizioni per ragioni politiche alla libertà di circolazione e di soggiorno
nel territorio della Repubblica, nel primo comma dell'art. 16; ma é altrettanto
vero che é la medesima ratio legis
che regge tutti e due i commi di questo articolo in ordine al precetto
legislativo che essi contengono. Il quale ha riferimento al medesimo ed unico
principio di libertà, qual'é la libertà di circolazione all'interno del
territorio della Repubblica e la libertà di uscire dal territorio e di
rientrarvi, salva la ricordata ottemperanza degli obblighi di legge.
D'altronde, una eventuale deroga, per motivi politici, al principio di libertà,
in particolare garantito rispetto alla circolazione dall'art. 16 della
Costituzione, sarebbe in patente contrasto con quel principio fondamentale
della libertà politica che di sé informa tutta la Carta costituzionale e si
concreta, nei suoi termini più generali ed espliciti, nell'art. 3. Una
differenziazione della sanzione penale comminata per un reato, in funzione
della natura politica dei moventi, equivarrebbe, infatti, a stabilire davanti
alla legge una vera e propria discriminazione di trattamento dei cittadini in
ragione delle loro opinioni politiche, discriminazione evidentemente
inammissibile.
4. - Anche
la genesi della norma costituzionale conferma che il divieto di restrizione per
ragioni politiche é comune ai due commi dell'art. 16.
É noto,
infatti, che l'originario art. 10 del progetto di costituzione presentato dalla
Commissione dei 75 non conteneva il secondo comma relativo all'espatrio, ma due
commi, invece, relativi alla libertà di emigrazione. Dai lavori preparatori
risulta che questi commi furono poi inseriti nell'art. 35; il comma relativo all'espatrio
fu aggiunto in un momento successivo, e soltanto per un difetto di
coordinamento il divieto di restrizioni per ragioni politiche non fu
esplicitamente riferito a tutta la materia regolata dall'art. 16.
PER
QUESTI MOTIVI
visti gli
artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma primo,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
dichiara la
illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 158 del T.U. delle leggi
di pubblica sicurezza approvato con R.D. 13 giugno 1931, n.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 5 marzo 1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI
AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata
in cancelleria il 18 marzo 1959.